IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre un conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM per le piu' immediate esigenze finanziarie relative ai programmi degli enti stessi, tenuto conto in particolare di quelle riguardanti la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Ad integrazione dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1991, n. 42, sono disposti i seguenti stanziamenti: a) per l'anno 1991 e' disposto un conferimento di lire 210 miliardi al Fondo di dotazione dell'IRI - Istituto per la ricostruzione industriale, di cui lire 100 miliardi da destinare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., in conto esercizio per l'anno 1992; b) per lo stesso anno, lire 190 miliardi al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere - EFIM. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.