IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'; Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, recante la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del predetto Istituto, e successive modificazioni, come modificato dal decreto 27 dicembre 1990, n. 454; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 24 novembre 1986, n. 86/609/CEE - pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 358 del 28 dicembre 1986 - concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; Vista la proposta del comitato scientifico dello stesso Istituto, espressa in occasione della seduta del 12 dicembre 1990, relativa alla istituzione del servizio "Qualita' e sicurezza della sperimentazione animale"; Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, che ha espresso il proprio favorevole avviso in proposito, nelle sedute del 23 ottobre e 20 novembre 1990; Vista la deliberazione n. 19, allegata al verbale n. 128 del 19 dicembre 1990, del comitato amministrativo del ripetuto Istituto superiore di sanita', concernente la suddetta proposta di istituzione del servizio "Qualita' e sicurezza della sperimentazione animale"; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 39100/Sap. 20 del 7 novembre 1991); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 28 del proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1987 - indicato nelle premesse, e' sostituito dal seguente articolo: "Art. 28 (Servizi tecnici). - 1. I servizi tecnici e le loro attribuzioni sono individuati nei successivi articoli da art. 29 a art. 34- ter".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 62 della legge n. 519/1973 relativamente alla parte in cui disciplina la procedura per l'emanazione del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita' e per i relativi successivi aggiornamenti: "Con decreto del Ministro per la sanita', su proposta del comitato amministrativo e per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto: con le stesse modalita' si provvede ai successivi aggiornamenti". - Il D.M. n. 528/1987 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1987. - L'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministeri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restanto la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge, i regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.