IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la direttiva del Consiglio n. 85/322/CEE del 12 giugno 1985;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978);
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del
12 febbraio 1968);
  Vista la direttiva  72/461  CEE  relativa  a  problemi  di  polizia
sanitaria negli scambi intracomunitari di carni fresche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
728,  concernente  l'attuazione della direttiva 72/461 CEE relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
carne fresca;
  Vista l'ordinanza ministeriale del  14  febbraio  1968  concernente
"Norme per la profilassi della peste suina africana in Sardegna";
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  dell'11  aprile  1968 concernente
"Obbligo  dell'abbattimento  e  della  distruzione  di  animali   per
malattie esotiche e peste suina classica";
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  del  19  marzo  1979  concernente
"Profilassi della peste suina africana. Divieto di introduzione dalla
Sardegna nel restante territorio  nazionale  di  suini,  loro  carni,
prodotti  ed avanzi animali e di altro materiale possibile veicolo di
contagio";
  Vista l'ordinanza  ministeriale  del  26  giugno  1979  concernente
"Norme integrative per la profilassi della peste suina africana nella
regione Sardegna e nel restante territorio nazionale;
  Visto  l'art.  1  della  legge  2  giugno 1988, n. 218, concernente
"Misure per la lotta  contro  l'afta  epizootica  ed  altre  malattie
epizootiche degli animali";
  Visto  il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427 "Regolamento
per la profilassi della peste suina classica";
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 4 giugno 1992;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata in data 15 giugno 1992.
  Previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle  politiche
comunitarie;
  Considerato che si rende necessario adeguare la normativa nazionale
alle disposizioni di cui alla Direttiva 85/322/CEE.
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Divieto di esportazione
  1. In caso di insorgenza di un focolaio di peste suina africana nel
territorio  nazionale e' vietata la spedizione di carni fresche suine
verso gli altri Stati.
  2.  Nel  caso  in  cui  la  malattia  non  sia  stata accertata sul
territorio nazionale,  da  almeno  dodici  mesi,  il  Ministro  della
sanita'  puo'  disporre  che il divieto di cui al comma precedente si
applichi esclusivamente alla parte del territorio interessata.
  3. Nel caso di comparsa di  uno  o  piu'  focolai  di  peste  suina
africana  su  una  parte insulare del territorio italiano il Ministro
della sanita' puo' disporre che il divieto, di cui  al  comma  1,  si
applichi esclusivamente a tale parte.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La direttiva del Consiglio n. 85/322/CEE del 12 giugno
          e'  stata  pubblicata  nella  "Gazzetta   Ufficiale   della
          Comunita' europea" n. L 168/41 del 28 giugno 1985.
             La  direttiva  n.  72/461/CEE  e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea"  n.  L  302/24
          del 31 dicembre 1972.
             -  Il  D.P.R.  n.  728/1982  e'  stato  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 281 del 12 ottobre 1982.
             L'ordinanza ministeriale del 14 febbraio 1968  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 44 del 19 febbraio
          1968.
             L'ordinanza ministeriale dell'11 aprile  1968  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 106 del 26 aprile
          1968.
             L'ordinanza ministeriale del  19  marzo  1979  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 103 del 12 aprile
          1979.
             L'ordinanza ministriale del  26  giugno  1979  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 luglio
          1979.
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.
          218/1988  (Misure  per la lotta contro l'afta epizootica ed
          altre malattie epizootiche degli animali):
             "Art. 1. - 1. Il Ministro  della  sanita',  con  proprio
          decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento
          delle  politiche  comunitarie, adotta disposizioni tecnico-
          sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n.  84/645
          dell'11  dicembre  1984  e  n.  85/322  del 12 giugno 1985,
          nonche', anche  in  deroga  alla  normativa  vigente,  alla
          direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti
          norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e
          prodotti  a  base  di carne e disposizioni sanitarie per la
          profilassi di malattie degli animali, nel territorio  degli
          Stati membri".
            -  Il  D.M.  18  ottobre 1991, n. 427 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  5
          dell'8 gennaio 1992.
             -  Si  trascrive di seguito il testo dell'art. 17, comma
          3, della legge n. 400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             "3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".