IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti  di  imposta  e  la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi  ed  altri  frutti
derivanti da depositi e conti correnti  interbancari,  nonche'  altre
disposizioni tributarie e finanziarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 luglio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e dei trasporti; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali  dell'imposta
sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31
dicembre 1985, il  cui  ammontare,  al  netto  degli  interessi,  non
risulta inferiore a lire 100  milioni  per  ciascuna  imposta  e  per
ciascun  periodo  d'imposta,  si  provvede,  qualora  ne  sia   fatta
richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e dopo controllo  da  parte
degli uffici competenti, mediante assegnazione ai creditori di titoli
di Stato. 
  2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate  con  le
modalita' che saranno indicate con decreto del Ministro delle finanze
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  facendo   salve   quelle   gia'
presentate a norma del decreto del Ministro delle finanze  27  aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio  1992.
Le operazioni di riscontro devono essere  effettuate  secondo  quanto
disposto dal predetto decreto del Ministro  delle  finanze  e  devono
essere completate entro il 15  ottobre  1992  con  il  calcolo  degli
interessi relativi a ciascun credito computati fino  al  31  dicembre
1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1  e  2  il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato avente
libera circolazione con godimento 1' gennaio  1993  ad  un  tasso  di
interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle  norme  vigenti,
ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo  massimo  di  lire
7.500 miliardi, le cui caratteristiche sono  stabilite  dallo  stesso
Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 30 novembre 1992, ed  a  versare  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  il  ricavo  netto  dei  titoli  emessi,   con
imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.  Con
lo stesso decreto sono determinate le modalita'  e  le  procedure  di
assegnazione dei titoli di cui al comma 2. 
  4. Al rimborso dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali  dell'imposta
sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi  entro  il
31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta
inferiore a lire 100 milioni  per  ciascuna  imposta  e  per  ciascun
periodo d'imposta si provvede, per  quanto  riguarda  i  crediti  per
imposte sui  redditi,  a  norma  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602,  comprese  le  disposizioni
introdotte con il presente articolo, e, per quanto riguarda i crediti
per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5. 
  5. Per i rimborsi dei crediti per imposta  sul  valore  aggiunto  e
relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante
emissione di ordinativi di contabilita'  speciale  firmati  dal  capo
dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi  diritto.
I titoli di spesa sono emessi  sulla  base  di  apposito  verbale  di
liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo
dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi
si provvede contestualmente utilizzando i fondi della riscossione. Le
procedure  semplificate  di  riscontro  finalizzate  alla   sollecita
esecuzione  dei  rimborsi  sono  eseguite  in  conformita'  a  quanto
disposto dal decreto del Ministro delle  finanze  26  febbraio  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  51  del  2  marzo  1992.  La
disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 38- bis  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
giugno 1990, n. 165, si applica anche al  pagamento  degli  interessi
relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987. 
  6. All'articolo 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza  del  termine
della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici  delle
imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun  anno  di
imposta, liste di  rimborso  che  contengono,  in  corrispondenza  di
ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero  di
registrazione  della   dichiarazione   originante   il   rimborso   e
l'ammontare   dell'imposta   da   rimborsare,    nonche'    riassunti
riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio  o  da  chi  lo
sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite  di
rimborso delle singole liste."; 
    b) il primo periodo del sesto comma e' sostituito  dal  seguente:
"I vaglia cambiari  sono  spediti  per  raccomandata  ovvero,  se  di
importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla  competente
sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  all'indirizzo  del
domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.". 
  7. I soggetti che si trovano nelle condizioni  previste  dal  terzo
comma, lettere a),  d)  ed  e),  dell'articolo  30  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni,   possono   utilizzare,   con    l'osservanza    delle
prescrizioni dettate dal decreto del Ministro delle finanze 12 maggio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio  1992,
le eccedenze di credito, se superiori a lire  cinque  milioni  e  non
richieste  a  rimborso,  risultanti   dalle   dichiarazioni   annuali
dell'imposta sul  valore  aggiunto  relative  agli  anni  di  imposta
successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti e  importazioni  di
beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e  ricerche,
senza applicazione dell'imposta. Coloro  che,  non  trovandosi  nelle
condizioni richieste, si  avvalgono  delle  disposizioni  recate  dal
presente comma sono soggetti alla sanzione prevista nell'articolo 46,
terzo  comma,  primo  periodo,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  8. Al primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) e' aggiunto  il
seguente numero: 
   "7- bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto  di
agenzie  di  viaggio,  di  cui  all'articolo  74-  ter,  relativi   a
prestazioni eseguite fuori dal territorio degli  Stati  membri  della
Comunita' economica europea;". 
  9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  effettuate  nei
confronti di Paesi esteri ed organizzazioni internazionali,  inerenti
e  connesse  alla   partecipazione   all'Esposizione   internazionale
specializzata "Colombo '92", non sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono  in
ogni caso soggetti all'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti al
demanio statale delle opere di cui all'articolo  3,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 373. 
  10.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  67  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  come  modificato
dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge  30  dicembre  1991,  n.
417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  1992,  n.
66, si applica anche ai ruoli resi esecutivi anteriormente alla  data
di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 417 del 1991. 
  11. A decorrere dal 1' gennaio 1992 la ritenuta di cui  al  secondo
comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri
frutti maturati derivanti da depositi e conti  correnti  intrattenuti
tra aziende ed istituti di credito. 
  12. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3,  pari  a
lire  7.500  miliardi  per  l'anno   1992,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1992, all'uopo utilizzando  lo  specifico  accantonamento
"Rimborso  dei  crediti  di  imposta   (regolazione   debitoria)   ed
eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti  interbancari".
All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, relativamente alla
quota interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 975 miliardi  a
decorrere  dall'anno  1993,   e   alle   minori   entrate   derivanti
dall'attuazione  del  comma  11,  al  netto   del   maggior   gettito
rinveniente dall'applicazione della ritenuta relativa agli  interessi
sui titoli di Stato, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1993 ed
in lire 100 miliardi a  decorrere  dal  1994,  si  provvede  mediante
parziale  utilizzo  delle  proiezioni  per  gli  anni  1993  e   1994
dell'accantonamento di cui al primo periodo del  presente  comma.  Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.