IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  395,  ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n.  547,  che  prevede  l'attribuzione  al
Ministro  del lavoro e della previdenza sociale del riconoscimento di
efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza  per  la  prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
  Visto  l'art.  183,  ultimo  comma,  del  decreto  stesso, il quale
stabilisce che gli organi di comando dei mezzi di sollevamento  e  di
trasporto  devono essere conformati o protetti in modo da impedire la
messa in moto accidentale;
  Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1988,  n.  347,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del 13 agosto 1988, con il quale e' stata
riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo  comma,  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dei
mezzi  e  sistemi  di  sicurezza  specificati  nell'allegato   A   al
sopracitato  decreto,  relativi  alla  costruzione  ed all'impiego di
radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi;
  Constatato che  la  disciplina  stabilita  per  i  radiocomandi  e'
estensibile anche ai sistemi a fotocomando;
  Sentita  la  commissione  consultiva  permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
  Visto l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 19 dicembre 1991;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
DAGL 1/1.1.4./31890/4.14.12;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il decreto ministeriale 10 maggio  1988,  n.  347,  concernente  il
riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi
alla  costruzione  ed  all'impiego  di  radiocomandi di gru, argani e
paranchi e' cosi' modificato: agli articoli 1 e  2,  in  luogo  della
parola  "radiocomandi",  leggasi  "sistemi  di  comando mediante onde
elettromagnetiche"; all'art. 3, in luogo di  "radiocomando",  leggasi
"comando mediante onde elettromagnetiche".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 23 aprile 1992
                                                  Il Ministro: MARINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1992
  Registro n. 13 Lavoro, foglio n. 339
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             -  Il  comma  3,  dell'art.  17  della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regoalmenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Si riporta qui di seguito il testo dell'articolato del
          D.M.  n.   347/1988 quale risulta a seguito delle modifiche
          apportate dal presente decreto:
             "Art.  1.  -  E'  riconosciuta  l'efficacia   ai   sensi
          dell'art.  395,  ultimo  comma,  del decreto del Presidente
          della Repubblica 27  aprile  1955,  n.  547,  dei  mezzi  e
          sistemi   di   sicurezza  specificati  nell'allegato  A  al
          presente decreto, relativi alla costruzione ed  all'impiego
          di  sistemi  di comando mediante onde elettromagnetiche per
          l'azionamento di gru, argani e paranchi.
             Art.  2.  -  I  sistemi   di   comando   mediante   onde
          elettromagnetiche  di  cui  al  precedente  decreto  devono
          essere costruiti ed installati come stabilito  dai  criteri
          di  sicurezza  contenuti nel succitato allegato A, e devono
          inoltre essere muniti di una targa di identificazione e  di
          un  libretto  di istruzione tecnica, redatto in conformita'
          all'allegato B del presente decreto. L'approvazione di tipo
          e' rilasciata dall'ISPESL.
             Sono  inoltre  ammesse   le   certificazioni   di   tipo
          rilasciate,  ai  sensi della normativa allegata al presente
          decreto,  da  organismi  ufficialmente  riconosciuti  dagli
          Stati membri della CEE.
             Art.  3.  - Sono in ogni caso ammessi sistemi di comando
          mediante onde elettromagnetiche diversi da quelli  previsti
          dal  presente  decreto  purche'  realizzino  un  livello di
          sicurezza equivalente.
             Fermo  restando  l'equivalenza  del livello di sicurezza
          realizzato dalle  presenti  norme,  sono  altresi'  ammessi
          sistemi   di   comando   mediante   onde  elettromagnetiche
          costruiti in base alla normativa vigente negli Stati membri
          della CEE, purche' il tipo sia approvato  da  un  organismo
          ufficialmente    riconosciuto   e   l'apparecchiatura   sia
          accompagnata da una dichiarazione del  costruttore  che  ne
          attesti la rispondenza al tipo approvato.
             Detta  dichiarazione  dovra'  anche indicare gli estremi
          dell'approvazione di tipo e della  normativa  di  sicurezza
          seguita.
             Art.  4.  -  Sono approvati i criteri di sicurezza ed il
          modello del libretto di istruzione tecnica che fanno  parte
          integrante del presente decreto".