IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4  marzo  1991
con  il  quale  sono state emanate disposizioni per il recupero delle
somme  indebitamente  pagate  nell'ambito  del  finanziamento   della
politica agricola comune;
  Visto  in particolare l'art. 7 del citato regolamento n. 595/91 con
il quale e' data facolta' a ciascuno Stato membro di trattenere il 20
per cento degli importi recuperati, rispetto alle erogazioni gravanti
sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di  garanzia  (FEOGA)  -
Sezione  garanzia,  perche'  risultanti  indebitamente  percepiti,  a
condizione che le norme previste dal regolamento medesimo  non  siano
state violate in modo significativo;
  Visto   altresi'  l'art.  13  del  regolamento  in  questione,  che
stabilisce che le disposizioni del citato art. 7 si  applicano  anche
nel  caso  in  cui  siano  stati recuperati importi da accreditare al
Fondo europeo agricolo  di  orientamento  e  di  garanzia  (FEOGA)  -
Sezione    garanzia,   non   pagati   conformemente   alle   relative
disposizioni;
  Considerata l'opportunita' di avvalersi della facolta' riconosciuta
dal richiamato regolamento n. 595/91  e  di  adottare  le  occorrenti
disposizioni attuative;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 18 maggio 1992;
  Considerato che si e' recepito il parere espresso dal Consiglio  di
Stato,  fatta eccezione per la modifica proposta all'art. 2, comma 2,
in quanto la formulazione suggerita non consentirebbe  di  effettuare
la  trattenuta  del  20  per cento anche sulle somme recuperate dalle
regioni direttamente presso i produttori; per  quella  proposta  allo
stesso  art. 2 attraverso la previsione di un quarto comma, in quanto
il regolamento non prevede che le somme recuperate affluiscano ad  un
unico  fondo  per  essere  poi ripartite tra i vari enti beneficiari,
limitandosi invece a stabilire che gli enti medesimi  trattengano  ed
incamerino,  ciascuno per proprio conto, dette somme; per quella, in-
fine, proposta all'art. 4, comma 2, in quanto l'eventuale elencazione
dei casi di "significative violazioni", tali da escludere il  diritto
dello  Stato  ad  esercitare  la  trattenuta  del  20  per  cento  si
risolverebbe in una sostanziale limitazione dei  poteri  di  autonoma
valutazione  che  l'art.  7  del regolamento CEE n.  595/91 ha inteso
implicitamente conferire anche alla Commissione CEE;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. L 895 del 2 giugno 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  detta  norme per la regolamentazione
finanziaria e contabile dell'applicazione delle  disposizioni  recate
dagli articoli 7 e 13 del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del
4  marzo  1991,  concernente  la partecipazione finanziaria del Fondo
europeo agricolo di orientamento e  di  garanzia  (FEOGA)  -  Sezione
garanzia,  alle spese di recupero delle somme indebitamente pagate ai
beneficiari, nonche' di quelle non versate dagli operatori, a  titolo
di prelievi, ai sensi delle vigenti norme comunitarie e nazionali per
il  settore  del  latte  e dei cereali, nell'ambito del finanziamento
della politica agricola comune.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             -  Il  testo  del  comma  3  dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
             "3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".