IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  in  attesa  del
riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di discliplinare  per
gli amministratori straordinari  delle  unita'  sanitarie  locali  la
durata in carica ed i criteri per la nomina e per  le  corrispondenti
indennita'; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
assicurare  agli  alunni   handicappati   l'esercizio   del   diritto
all'educazione,  all'istruzione  e  all'integrazione  scolastica   in
relazione  alle   operazioni   preliminari   preordinate   all'inizio
dell'anno scolastico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 agosto 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con  i  Ministri  della  pubblica
istruzione, per gli affari sociali e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale,  i
termini di cui all'articolo 1, commi  3  e  7,  del  decreto-legge  6
febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1993. 
  2. Gli amministratori straordinari delle  unita'  sanitarie  locali
decadono dalla carica a decorrere dal 1' novembre 1992. Il presidente
della giunta della regione o della provincia  autonoma,  su  conforme
deliberazione della rispettiva giunta, provvede,  a  decorrere  dalla
stessa data, con proprio decreto, alla  nomina  degli  amministratori
straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica
positiva dei risultati di gestione da condurre  tenendo  anche  conto
degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della  legge  30  dicembre
1991, n. 412,  ovvero  scegliendo  i  nuovi  amministratori  tra  gli
aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1,  comma  7,  del
decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 1991, n. 111,  con  le  modalita'  previste  dal
comma 8 dello stesso articolo 1.  Non  possono  essere  confermati  o
nominati amministratori straordinari coloro che  hanno  raggiunto  il
settantesimo anno di eta' e coloro che si trovano nelle condizioni di
incompatibilita' di cui al comma 7 o nelle  condizioni  previste  dal
comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991. 
  3. Le indennita' spettanti agli  amministratori  straordinari  sono
fissate dalla regione o dalla  provincia  autonoma  in  relazione  al
numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere
esistenti nelle unita' sanitarie locali. L'indennita' annua, al lordo
delle ritenute erariali, e' determinata in misura non inferiore  alla
somma dello stipendio iniziale lordo,  della  indennita'  integrativa
speciale, della tredicesima mensilita' e dell'indennita' di direzione
dei direttori amministrativi  capi-servizio  delle  unita'  sanitarie
locali. L'indennita' non puo' risultare  superiore  al  doppio  della
predetta somma. All'amministratore  straordinario  non  spetta  alcun
trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza  a
quello  di  svolgimento  delle  proprie  funzioni.  Per  i   pubblici
dipendenti, la nomina ad amministratore  straordinario  determina  il
collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di  aspettativa
e' utile ai fini del trattamento di  quiescenza  e  di  previdenza  e
dell'anzianita'  di  servizio.  Le  amministrazioni  di  appartenenza
provvedono ad  effettuare  il  versamento  dei  relativi  contributi,
comprensivi  delle  quote  a  carico  del  dipendente,  nonche'   dei
contributi  assistenziali,  calcolati  sul  trattamento   stipendiale
spettante al medesimo, ed a richiedere il  rimborso  del  correlativo
onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al
recupero delle quote a carico dell'interessato. E' abrogato il  comma
12  dell'articolo  1  del  decreto-legge  6  febbraio  1991,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  1991,  n.  111.
L'indennita' di carica dei componenti dei comitati dei garanti  resta
fissata nelle misure vigenti. 
  4. Nelle unita' sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991
hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire
duecento miliardi, il collegio dei revisori dei conti e' integrato da
altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto
tra i funzionari della Ragioneria  generale  dello  Stato  e  l'altro
nominato  dalla  regione.  L'indennita'  annua  lorda  spettante   ai
componenti del collegio dei  revisori  dei  conti  e'  fissata  dalla
regione o dalla provincia autonoma in misura pari al 10 per cento del
compenso  spettante  all'amministratore   straordinario   dell'unita'
sanitaria  locale.  Al  presidente  di  detto  collegio  spetta   una
maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita'  fissata  per  gli
altri componenti. La maggiore  spesa  derivante  dal  presente  comma
trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 6. 
  5. Qualora le regioni non adottino gli  atti  di  loro  competenza,
conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, provvede
in via sostitutiva il Ministro della sanita'. 
  6.  Nei  rapporti  con  le  farmacie   e   le   strutture   private
convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze,
si deve considerare  debitore  inadempiente  e  soggetto  passivo  di
azione di  pignoramento  l'unita'  sanitaria  locale  incaricata  del
pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente.