IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, che approva il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; Udito il parere del Garante dell'attuazione della legge sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Norme generali 1. Ai lavori, agli acquisti, alle permute, alle alienazioni, alla locazione, ivi compresa quella finanziaria, alla fornitura e alla somministrazione di beni, servizi e opere si provvede con contratti secondo le procedure e norme previste dal presente regolamento. 2. Nel contratto devono essere previste le penalita' per inadempienze e ritardi nell'esecuzione del contratto stesso. 3. La congruita' dei prezzi, quando l'importo del contratto sia superiore a 80 milioni di lire e non sia stato possibile interpellare almeno tre imprese, persone od enti, deve essere dimostrata mediante l'acquisizione di pareri di organi tecnici dello Stato o di una commissione appositamente costituita da parte del Garante, composta di cinque membri, presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo, in cui sia assicurata la presenza di un dirigente dei Ministeri del tesoro e delle finanze. Tale parere non va richiesto per l'affidamento di studi e ricerche. 4. I contratti debbono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. Per ragioni di assoluta necessita' o convenienza puo' essere prevista una durata superiore. 5. Le scelte delle forme di contrattazione, le modalita' procedimentali, nonche' quelle essenziali del contratto vengono de- terminate con provvedimento adottato dal Garante nell'ambito delle previsioni degli articoli da 2 a 6. 6. L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alle gare e' fatta avvalendosi anche di elenchi predisposti in relazione alle specifiche esigenze dell'Ufficio ovvero di elenchi analoghi tenuti presso altre amministrazioni o enti pubblici. 7. Deve essere osservato il principio della non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti di fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunita' economica europea. 8. Il parere del Consiglio di Stato sui contratti aventi valore superiore a 500 milioni di lire va chiesto dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 9. E' vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore di appaltatore o fornitori sulle somme anticipate per l'esecuzione del contratto. 10. I contratti stipulati con societa' devono contenere l'indicazione del rappresentante legale. 11. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti finche' la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nelle forme di legge. La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultano emessi. 12. E' fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle norme di legge riguardanti il recepimento delle direttive comunitarie in materia contrattuale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 6, comma 8, della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e' il seguente: "8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso".