IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n.  223,  sulla
disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n.
231,   che   approva   il  regolamento  per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Ufficio  del  Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria;
  Udito il parere del Garante dell'attuazione della legge sul sistema
radiotelevisivo pubblico e privato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 18 maggio 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 luglio 1992;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                           Norme generali
  1. Ai lavori, agli acquisti, alle permute, alle  alienazioni,  alla
locazione,  ivi  compresa  quella  finanziaria, alla fornitura e alla
somministrazione di beni, servizi e opere si provvede  con  contratti
secondo le procedure e norme previste dal presente regolamento.
  2.   Nel   contratto   devono  essere  previste  le  penalita'  per
inadempienze e ritardi nell'esecuzione del contratto stesso.
  3. La congruita' dei prezzi, quando  l'importo  del  contratto  sia
superiore a 80 milioni di lire e non sia stato possibile interpellare
almeno  tre imprese, persone od enti, deve essere dimostrata mediante
l'acquisizione di pareri di organi  tecnici  dello  Stato  o  di  una
commissione  appositamente  costituita da parte del Garante, composta
di  cinque  membri,  presieduta  da   un   magistrato   ordinario   o
amministrativo, in cui sia assicurata la presenza di un dirigente dei
Ministeri  del  tesoro  e delle finanze. Tale parere non va richiesto
per l'affidamento di studi e ricerche.
  4. I contratti debbono avere termini e durata certi e, per le spese
correnti, non possono superare i nove anni. Per ragioni  di  assoluta
necessita' o convenienza puo' essere prevista una durata superiore.
  5.   Le   scelte   delle  forme  di  contrattazione,  le  modalita'
procedimentali, nonche' quelle essenziali del contratto  vengono  de-
terminate  con  provvedimento  adottato dal Garante nell'ambito delle
previsioni degli articoli da 2 a 6.
  6. L'individuazione delle ditte o delle persone  da  invitare  alle
gare  e'  fatta avvalendosi anche di elenchi predisposti in relazione
alle specifiche esigenze  dell'Ufficio  ovvero  di  elenchi  analoghi
tenuti presso altre amministrazioni o enti pubblici.
  7.  Deve essere osservato il principio della non discriminazione in
base alla nazionalita' nei confronti di fornitori  appartenenti  agli
Stati membri della Comunita' economica europea.
  8.  Il  parere  del  Consiglio di Stato sui contratti aventi valore
superiore a 500 milioni  di  lire  va  chiesto  dal  Garante  per  la
radiodiffusione  e l'editoria tramite la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
  9. E' vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore
di  appaltatore  o  fornitori sulle somme anticipate per l'esecuzione
del contratto.
  10.  I  contratti   stipulati   con   societa'   devono   contenere
l'indicazione del rappresentante legale.
  11.  I  pagamenti  fatti  alle  persone autorizzate dai creditori a
riscuotere per loro conto ed  a  rilasciare  quietanza  si  ritengono
validamente  eseguiti  finche'  la  revoca del mandato conferito alle
persone stesse non sia notificata  all'Ufficio  del  Garante  per  la
radiodiffusione e l'editoria nelle forme di legge. La notifica rimane
priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultano emessi.
  12.  E'  fatta  salva,  ricorrendone  i presupposti, l'applicazione
delle norme di  legge  riguardanti  il  recepimento  delle  direttive
comunitarie in materia contrattuale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il testo dell'art. 6, comma 8, della legge n. 223/1990
          (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)
          e' il seguente: "8. Le norme concernenti l'organizzazione e
          il  funzionamento  dell'ufficio del Garante, nonche' quelle
          dirette a disciplinare la gestione delle  spese,  anche  in
          deroga  alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
          Stato, sono approvate  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge, previa deliberazione del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro e su parere conforme del Garante stesso".