IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 29 luglio 1991, n. 237, e, in particolare, gli articoli 5 e 6 i quali prevedono, rispettivamente, l'istituzione del corso di polizia tributaria e che alle modalita' di ammissione e di svolgimento del detto corso si provvede mediante l'emanazione di un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza; Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, che ha istituito la scuola di polizia tributaria; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 giugno 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988 (nota n. 9800 del 7 agosto 1992); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Durata e sede del corso 1. Il corso di polizia tributaria dura un anno accademico e si svolge presso la scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 237/1991 reca nuove disposizioni per il corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del corso di polizia tributaria. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.