IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  29  luglio  1991,  n. 237, e, in particolare, gli
articoli 5 e 6 i quali prevedono, rispettivamente, l'istituzione  del
corso  di  polizia tributaria e che alle modalita' di ammissione e di
svolgimento del detto corso si provvede mediante l'emanazione  di  un
apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze;
  Vista  la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
riguardante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
  Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, che ha istituito la scuola
di polizia tributaria;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 4 giugno 1992;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988  (nota  n.
9800 del 7 agosto 1992);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Durata e sede del corso
  1.  Il  corso  di  polizia  tributaria dura un anno accademico e si
svolge presso la  scuola  di  polizia  tributaria  della  Guardia  di
finanza.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge n. 237/1991 reca nuove  disposizioni  per  il
          corso  superiore  di  polizia tributaria ed istituzione del
          corso di polizia tributaria.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.