IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonche' le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalita', il buon andamento e l'imparzialita' dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non piu' sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione dello Stato, nonche' agli organi di amministrazione degli enti pubblici e delle persone giuridiche, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici. 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province e dei comuni e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.