IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare con interventi adeguati la grave situazione economica e finanziaria, adottando misure per il contenimento delle spese nei settori della previdenza, della sanita' e del pubblico impiego, nonche' incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Pensioni di anzianita' 1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive del regime stesso, nonche' delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364.