IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, con il quale e' stato istituito, ai sensi dell'art.  1,  comma
1,  della  legge  4  ottobre 1986, n. 657, il servizio centrale della
riscossione dei tributi e di altre entrate dello  Stato  e  di  altri
enti;
  Visti  gli  articoli  118 e 119 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.  43,  con  i  quali  e'  stato
disposto  rispettivamente  il  rimborso  delle  quote inesigibili dei
cessati esattori e lo sgravio provvisorio;
  Visto l'art. 17 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  recante
disposizioni  in  materia  di  riscossione  e definizioni dei crediti
dichiarati inesigibili dai cessati esattori;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30   gennaio   1992   concernente
l'approvazione del modello di definizione dei debiti iscritti a ruolo
e  della  distinta  dei versamenti delle somme dovute in applicazione
dei criteri automatici di definizione del debito tributario;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il  parere  della  commissione  consultiva  sul  servizio  di
riscossione espresso nell'adunanza del 13 aprile 1992;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata in data 4 maggio 1992;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Entro  il  20  ottobre  1992  i  concessionari  del servizio di
riscossione dei tributi  devono  trasmettere,  ai  rispettivi  uffici
finanziari  od  ai  diversi  enti  impositori  che  hanno  fatto loro
pervenire, con apposito verbale di consegna, le domande di  cui  alle
lettere  a)  e  b)  del  comma 2 dell'art. 17 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, un elenco con gli elementi  identificativi  degli  atti
con i quali i contribuenti il cui debito d'imposta risulta iscritto a
ruolo  entro  il  31  dicembre  1989,  dichiarano  di avvalersi della
procedura di definizione  automatica  per  l'estinzione  del  proprio
debito, nonche' gli elementi identificativi dei versamenti effettuati
dai contribuenti stessi.
  2.  Gli  elenchi di cui al comma 1, dovranno contenere, per ciascun
contribuente che si avvale della procedura di definizione automatica,
i sottoelencati elementi:
    a) dati anagrafici, residenza e  numero  di  codice  fiscale  del
contribuente o del suo rappresentante;
    b)  numero e data di presentazione delle domande di rimborso o di
discarico;
    c) data di emissione del ruolo;
    d) gli importi iscritti a ruolo ancora dovuti al
1   gennaio  1992,  con  l'indicazione  sia  del debito d'imposta che
dell'importo  complessivo  dovuto  per  interessi,  sopratasse,  pene
pecuniarie ed altre competenze accessorie;
    e)  importi  determinati  sulla  base  delle percentuali previste
dalla procedura di definizione automatica;
    f) data e importo dei versamenti effettuati.