IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  prorogare  i
termini previsti dagli articoli 32, comma 1, e  34,  comma  6,  della
legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di evitare l'interruzione  della
radiodiffusione sonora e televisiva da parte di soggetti privati; 
  Considerato che per le emittenti televisive locali e' in  corso  di
acquisizione la  documentazione  prescritta  per  il  rilascio  delle
concessioni e sono pendenti numerosi ricorsi in  opposizione  avverso
il decreto di approvazione  degli  elenchi  degli  aventi  titolo  al
rilascio della concessione; 
  Considerato, altresi', che per le emittenti  televisive  nazionali,
che intendano trasmettere in codice, e' in corso  di  definizione  un
apposito regolamento; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'acquisizione  della  documentazione
prescritta,  il  termine   di   settecentotrenta   giorni,   previsto
dall'articolo 32, comma 1, della legge 6  agosto  1990,  n.  223,  e'
prorogato fino al 28 febbraio 1993, nei confronti dei  soggetti  che,
autorizzati  dalla  stessa  legge  a  proseguire  nell'esercizio   di
impianti  per  la  radiodiffusione  televisiva  in   ambito   locale,
risultano inclusi negli elenchi degli aventi titolo al rilascio della
concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste  e  delle
telecomunicazioni del  12  agosto  1992,  o  che  abbiano  presentato
ricorsi  in   opposizione   al   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  della
esclusione dagli elenchi e comunque fino alla decisione  sui  ricorsi
medesimi. 
  2. Al fine di definire per le trasmissioni in  codice  un  apposito
regolamento, da emanarsi con il procedimento  previsto  dall'articolo
36 della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  il  termine  predetto  e'
prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti  dei  soggetti
che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo  al  rilascio  della
concessione in ambito nazionale, approvato con decreto  del  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano
trasmettere in codice. In ogni caso le  istanze  di  concessione  per
trasmissioni in codice gia' presentate non potranno essere convertite
in istanze di concessione per trasmissioni non codificate. 
  3. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato fino  al  30  novembre
1993 nei confronti dei soggetti  autorizzati  dalla  stessa  legge  a
proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione  sonora.
Conseguentemente  lo  schema   di   piano   di   assegnazione   delle
radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere  predisposto
ed inviato dal Ministero delle poste e delle  telecomunicazioni  alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il  31
maggio 1993. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro
sessanta giorni  dalla  ricezione  dello  schema  di  piano.  Per  le
modalita' di rilascio delle concessioni si applica l'articolo 24  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. 
  4. Fino al 30 novembre 1993 e', altresi', prorogato il  termine  di
novanta giorni previsto dall'articolo 34,  comma  6,  della  predetta
legge n. 223 del 1990.