IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  273,
recante  norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie delle
norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario;
  Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante  delega
legislativa  al  Governo  della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 agosto 1992;
  Visto  il  parere  reso  in  data  6 ottobre 1992 dalla commissione
parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge  n.  81
del 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 1992;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Nell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28  luglio  1989,
n.  273,  le  parole:  "e comunque non oltre tre anni dall'entrata in
vigore  del  codice  di  procedura  penale"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1994".
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MARTELLI,  Ministro  di  grazia   e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  Il  testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987
          e' il seguente:
             "Art. 7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore  del
          nuovo   codice   di  procedura  penale,  il  Governo  della
          Repubblica  puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
          correttive,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi
          fissati dagli articoli 2  e  3  su  conforme  parere  della
          commissione  prevista  dall'art.  8, con uno o piu' decreti
          aventi valore di legge ordinaria.
             Art. 8. - 1. Entro dieci mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge il Governo invia per il parere,
          anche  per  singole  parti  omogenee,  il testo delle nuove
          disposizioni  sul  processo  penale  ad   una   commissione
          composta  da  venti  deputati  e  da venti senatori scelti,
          rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e
          dal Presidente del Senato della Repubblica  in  proporzione
          al  numero  dei  componenti i gruppi parlamentari, comunque
          assicurando la presenza di un rappresentante  per  ciascuna
          componente  politica costituita in gruppo in almeno un ramo
          del Parlamento.
             2.  La  commissione  esprime  il  proprio  parere  entro
          novanta  giorni dalla ricezione, indicando specificatamente
          le eventuali disposizioni che  non  ritiene  corrispondenti
          alle direttive della legge di delega.
             3.  Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato
          il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le
          sue osservazioni e con  eventuali  modificazioni,  i  testi
          alla  commissione  per  il  parere  definitivo sull'intiero
          testo, parere che deve essere espresso entro trenta  giorni
          dall'ultimo invio.
             4.  Il Governo procede all'approvazione definitiva delle
          nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
          Nota all'art. 1:
             -  L'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento
          e transitorie del decreto del Presidente  della  Repubblica
          22  settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento
          dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed  a
          quello  a  carico  degli  imputati minorenni, approvate con
          D.Lgs. n. 273/1989, gia' modificato dall'art. 1 del D.L. 31
          dicembre 1991, n. 418, convertito dalla legge  24  febbraio
          1992,  n.  173, e come ulteriormente modificato dall'art. 1
          del decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
             "Art. 17. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della
          legge   di   riforma   della   procedura   relativa    alla
          responsabilita'  disciplinare dei magistrati e comunque non
          oltre il 31 dicembre  1994,  continuano  ad  applicarsi  il
          regio  decreto  31  maggio  1946,  n. 511, e il decreto del
          Presidente  della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con
          le successive modificazioni e integrazioni, e i  rinvii  al
          codice  di procedura penale si intendono riferiti al codice
          abrogato".