IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  assicurare  nel
1993 adeguate risorse finanziarie alla  concessionaria  pubblica  del
servizio  radiotelevisivo,  nonche'  di  garantirne   la   proprieta'
pubblica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare norme in
materia  di  pubblicita',  al  fine  di  assicurare  una  piu'   equa
ripartizione  delle  relative  risorse  e  garantire  il   pluralismo
nell'informazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Le azioni della "RAI - Radiotelevisione italiana - Societa'  per
azioni" possono appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a
societa' a totale partecipazione pubblica.