IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare nel 1993 adeguate risorse finanziarie alla concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, nonche' di garantirne la proprieta' pubblica; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare norme in materia di pubblicita', al fine di assicurare una piu' equa ripartizione delle relative risorse e garantire il pluralismo nell'informazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le azioni della "RAI - Radiotelevisione italiana - Societa' per azioni" possono appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a societa' a totale partecipazione pubblica.