IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione: VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 14, comma 1; VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172; SENTITE le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19, comma 14, della legge n. 395 del 1990; ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992; ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche) 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria: a) ruolo degli agenti e degli assistenti; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; 2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto, quali indicati dall'articolo 5 della legge e dalla normativa vigente. 3. La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 dell testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, e' stata modificata dagli articoli 17 e 18 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia. Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge n. 321/1991 ha differito al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990. Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 172/1992, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, ha ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992. - Il testo vigente dell'art. 14 comma 1, della legge n. 395/1990, come modificato dall'art. 17, commi 1 e 2, della legge n. 321/1991, e' il seguente: "Art. 14 (Ordinamento del personale). - 1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19, comma 14, e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo: 1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente, agente scelto, assistente, assistente capo; 2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo; 3) ruolo degli ispettori: vice ispettore, ispettore, ispettore capo; b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni: 1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute; detto personale vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti in servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici; 2) al personale appartenente al ruolo dei sovraintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilita', nonche' funzioni di coordinamento di unita' operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; 3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonche' specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresi' attribuite funzione di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unita' opera- tive e la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto; c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalita' dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo; in particolare: 1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianita' di servizio; 2) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente; 3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito per gli appuntati scelti; 4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo; 5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianita' nel grado nella qualifica di sovrintendente capo; 6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote: a) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge; b) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore; g) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore; 7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo: a) nella qualifica di ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera a) del numero 6); b) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i maresciali capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere b) e g) del numero 6), secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo di provenienza; g) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera b), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sara' inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti; d) il personale di cui alla precedenti lettere (Beta)) e g ) sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6); 8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi; 9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso; 10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera (Beta)), ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, con il trattamento economico piu' favorevole; d) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria; e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico- professionale; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, per quanto attiene all'anzianita' di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere; f) determinazione delle modalita' di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, gli elementi piu' meritevoli per capacita' professionale e per incarichi assolti; g) determinazione delle modalita', in relazione a particolari infermita' o al grado di idoneita' all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amminsitrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli; h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amminsitrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilita', dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessita' di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato; i) previsione che, ferma restando per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta', la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di eta'; l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta'; m) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o piu' organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo; n) determinazione delle modalita' di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri: 1) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psico-fisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904; 2) previsione del concorso pubblico per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso per ispettore e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312; 3) previsione del concorso riservato; 4) previsione dei corsi di formazione; 5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianita' e merito e per merito comparativo; o) fatto salvo quanto previsto alla lettera c), determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilita' dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianita' di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario e di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 19". - Il regolamento approvato con il D.P.R. n. 431/1976 e' il regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'". Le riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. n. 431/1976 riguardano l'espletamento dell'osservazione scientifica della personalita' dei condannati e degli internati e la compilazione del programma individualizzato di trattamento rieducativo. - Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 904/1983 (Approvazione del regolamento sui requisiti psico- fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): "Art. 1 (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi). - I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonche' i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, sono i seguenti: a) sana e robusta costituzione fisica; b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e steroscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice-ispettore e a vice commissario, nonche' per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purche' non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi; e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi". - Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato): "Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti: 50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica; 40 per cento dalla 2a alla 3a e dalla 3a alla 4a qualifica; 30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica; 30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica; 30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica; 30 per cento dalla 7a alla 8a qualifica. Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio. Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica. La riserva sara' totale per i profili la cui professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreche' cio' risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso". - Il testo della tabella B allegato alla legge n. 395/1990, come modificata dal comma 3 dell'art. 17 della legge 321/1991 (per l'argomento si vedano le note alle premesse) e' il seguente: TABELLA B (articoli 4 e 14) PARTE I INQUADRAMENTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA - EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE CON I GRADI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E CON LE QUALIFICHE DEL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE (Organici nel triennio 1990-1992) ----> Vedere Tabella a Pag. 115 della G.U. <---- Segue: "TABELLA B PARTE II TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA GLI ORGANICI DEL PERSONALE DI CUSTODIA PIANO DI ASSUNZIONI NEL TRIENNIO 1990-1992 ----> Vedere Tabella a Pag. 116 della G.U. <---- - Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19 della legge n. 395/1990, alle quali fa riferimento l'art. 14, comma 1, lettera o), della stessa legge, sono quelle nazionali maggiormente rappresentative del personale. - Il testo dell'art. 28 della legge n. 395/1990 e' il seguente: "Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere e' espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400". Note all'art. 1, comma 2: - Si trascrive il testo dei primi quattro commi dell'art. 5 della legge n. 395/1990: "Art. 5 (Compiti istituzionali). - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti. 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di cui all'art. 4. 3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto. 4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attivita' nelle quali e' impiegato". - Per l'argomento della legge n. 354/1975 e del D.P.R. n. 431/1976, si vedano le note alle premesse. - In base al secondo e terzo comma dell'art. 16 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), il Corpo di polizia penitenziaria, facente parte delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 395/1991, puo' essere chiamato a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica e puo' essere utilizzato anche per il servizio di pubblico soccorso.