IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto l'espressione: a) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; c) "Stato comunitario" indica lo Stato membro delle Comunita' europee; d) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro delle Comunita' europee; e) "legge bancaria" indica il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. 2. Nel presente decreto si intendono per: a) "ente creditizio nazionale": l'ente creditizio avente sede legale in Italia; b) "ente creditizio comunitario": l'ente creditizio avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia; c) "ente creditizio extracomunitario": l'ente creditizio avente sede legale in uno Stato extracomunitario; d) "enti creditizi autorizzati in Italia": gli enti creditizi nazionali e le succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari; e) "succursale": una sede di attivita' che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' dell'ente creditizio; f) "attivita' ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento": le attivita' di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro-soluto e pro-solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"), 3) leasing finanziario, 4) servizi di pagamento, 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito), 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma, 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.), cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, valori mobiliari, 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi, 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese, 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money brok- ing", 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni, 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari, 13) servizi di informazione commerciale, 14) locazione di cassette di sicurezza, 15) tutte le altre attivita' che ampliano l'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie; g) "gruppo creditizio": il gruppo previsto dal titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; h) "societa' finanziaria capogruppo": la societa' prevista dall'art. 25 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.