IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 25 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  89/646/CEE,
seconda direttiva del Consiglio del 15  dicembre  1989,  relativa  al
coordinamento  delle  disposizioni   legislative,   regolamentari   e
amministrative  riguardanti  l'accesso   all'attivita'   degli   enti
creditizi e il suo  esercizio  e  recante  modifica  della  direttiva
77/780/CEE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 settembre 1992; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 dicembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e del tesoro, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Nel presente decreto l'espressione: 
    a) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito  ed
il risparmio; 
    b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e  la
borsa; 
    c) "Stato comunitario" indica lo  Stato  membro  delle  Comunita'
europee; 
    d) "Stato extracomunitario" indica  lo  Stato  non  membro  delle
Comunita' europee; 
    e) "legge bancaria" indica il regio decreto-legge 12 marzo  1936,
n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo  1938,  n.
141, e successive modificazioni. 
  2. Nel presente decreto si intendono per: 
    a) "ente creditizio nazionale":  l'ente  creditizio  avente  sede
legale in Italia; 
    b) "ente creditizio comunitario": l'ente creditizio  avente  sede
legale e amministrazione centrale in un  medesimo  Stato  comunitario
diverso dall'Italia; 
    c) "ente creditizio extracomunitario": l'ente  creditizio  avente
sede legale in uno Stato extracomunitario; 
    d) "enti creditizi autorizzati in  Italia":  gli  enti  creditizi
nazionali   e   le   succursali   in   Italia   di   enti   creditizi
extracomunitari; 
    e) "succursale": una sede di  attivita'  che  costituisce  parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di un  ente  creditizio  e  che
effettua direttamente, in tutto o  in  parte,  l'attivita'  dell'ente
creditizio; 
    f) "attivita' ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento":  le
attivita' di: 
    1)  raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con  obbligo  di
restituzione, 
    2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito  al
consumo,  il  credito  con  garanzia  ipotecaria,  il  factoring,  le
cessioni di credito pro-soluto e pro-solvendo, il credito commerciale
incluso il "forfaiting"), 
    3) leasing finanziario, 
    4) servizi di pagamento, 
    5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di  credito,
"travellers cheques", lettere di credito), 
    6) rilascio di garanzie e di impegni di firma, 
    7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in 
     strumenti di mercato monetario (assegni,  cambiali,  certificati
di deposito, ecc.), 
     cambi, 
     strumenti finanziari a termine e opzioni, 
     contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, 
     valori mobiliari, 
    8) partecipazione alle  emissioni  di  titoli  e  prestazioni  di
servizi connessi, 
    9) consulenza alle imprese in materia di  struttura  finanziaria,
di strategia industriale e di questioni connesse, nonche'  consulenza
e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese, 
    10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money  brok-
ing", 
    11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni, 
    12) custodia e amministrazione di valori mobiliari, 
    13) servizi di informazione commerciale, 
    14) locazione di cassette di sicurezza, 
    15) tutte le altre attivita' che ampliano l'elenco allegato  alla
seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita'
europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtu' delle misure  di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie; 
    g) "gruppo creditizio": il gruppo previsto  dal  titolo  VII  del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 
    h)  "societa'  finanziaria  capogruppo":  la  societa'   prevista
dall'art. 25 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.