AVVERTENZA:
   Si  procede alla ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre
1992, n. 498, corredato delle relative note, ai  sensi  dell'art.  8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla  emanazione  dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
                               Art. 1.
  1.  La  facolta'  di contrarre mutui con il concorso anche parziale
dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, e' sospesa fino  al
31  dicembre  1993,  fatto salvo quanto disposto al comma 2; le somme
derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono
iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello  di  scadenza
delle autorizzazioni medesime:
    a)  legge 24 marzo 1989, n. 122, recante "Disposizioni in materia
di parcheggi, programma triennale per  le  aree  urbane  maggiormente
popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393";
    b) legge 26  febbraio  1992,  n.  211,  recante  "Interventi  nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa";
    c)  legge  4 agosto 1990, n. 240, recante "Interventi dello Stato
per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto  merci  e
in favore dell'intermodalita'";
    d)  legge  15  dicembre  1990,  n.  385, recante "Disposizioni in
materia di trasporti", limitatamente all'importo di lire 500 miliardi
di mutui da contrarre nel 1992;
    e) articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1991,
n. 415, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato (legge finanziaria 1992)", limitatamente
all'importo di lire 1.000 miliardi di mutui  autorizzati  per  l'anno
1992,  intendendosi  la  sospensione  proporzionalmente riferita alle
quote indicate nella norma medesima;
    f) articolo 1, comma 8, del decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.
415,  concernente  "Rifinanziamento della legge 1› marzo 1986, n. 64,
recante  disciplina  organica   dell'intervento   straordinario   nel
Mezzogiorno",  limitatamente  al  50  per  cento delle quote di mutui
autorizzate per gli anni 1992 e 1993.
  2. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
nel  trasporto (CIPET), su proposta del Ministro per i problemi delle
aree urbane d'intesa con il  Ministro  dei  trasporti,  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, puo'
autorizzare la contrazione nel secondo  semestre  dell'anno  1993  di
mutui  ai sensi delle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), nel
complessivo limite di lire 1.000 miliardi.
  3.  Ferme  restando  le  competenze, le procedure e le modalita' di
approvazione e di attuazione dei  programmi  d'intervento,  stabilite
dalle  leggi  indicate  al  comma  1,  lettere  a)  e  b), i soggetti
interessati  alla  realizzazione   delle   opere   possono   altresi'
provvedere  ai  relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e
gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto  di
capitali  di  altri  soggetti,  i proventi derivanti dall'esercizio e
mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la
remunerativita' del capitale investito.
  4. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,  n.  211,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le finalita' di cui
al  presente  articolo e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per
l'anno     1994,     intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11".
  5. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione
a  convenzioni,  atti  di impegno o contratti di mutuo gia' stipulati
alla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. La disposizione di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-
legge  11  luglio  1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, e' prorogata sino al 31  dicembre  1993;
la  sospensione  della concessione di mutui non si applica, oltre che
ai mutui gia' esclusi  dalla  predetta  disposizione,  ai  mutui  per
l'edilizia  scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, ai
mutui  per  il  finanziamento  degli  oneri   del   contratto   degli
autoferrotranvieri  di  cui  al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24,
convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, nonche' ai mutui di  cui
all'articolo  29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lire
20 miliardi nel 1993.
  7. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1985,  n.
16, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero
dei  lavori  pubblici, e' ridotta di lire 4 miliardi per il 1993 e di
lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
  8. La sospensione dei mutui di cui  al  comma  6  non  ha  altresi'
effetto  per  i  mutui  con  oneri di ammortamento a carico del Fondo
sanitario nazionale - parte in conto capitale - di  cui  all'articolo
4,  comma  13,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412, e per i mutui
relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo
sanitario  nazionale  -  parte  in  conto  capitale  -  dalla   legge
finanziaria per il 1993.
  9. Le annualita' da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e
prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36
e  38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni,  dalla
legge  15  febbraio  1980,  n.  25;  dagli articoli 1, commi quarto e
undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1982,  n.
94;  dall'articolo  3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.  67,  sono
conferite  alla  Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di
scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno.
  10.  I  contributi  di  cui  al  primo  comma,  lettere  b)  e  c),
dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963,  n.  60,  sono  dovuti
fino  al  periodo  di  paga  in corso al 31 dicembre 1995. Le risorse
derivanti dai  predetti  contributi,  nonche'  quelle  derivanti  dai
contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, possono essere
utilizzate, in misura  complessivamente  non  superiore  a  lire  250
miliardi,  per  la  realizzazione di interventi di ricostruzione o di
riparazione di immobili ad  uso  abitativo  distrutti  o  danneggiati
dalle  avversita'  atmosferiche  di  cui  al decreto-legge 4 dicembre
1992, n. 471, e al decreto-legge  4  novembre  1992,  n.  426.  Entro
trenta  giorni  dalla  predetta data, il Ministro dei lavori pubblici
stabilisce con proprio decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro,  sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative
modalita' di attuazione.
  11. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2- bis  e  3  del
decreto-legge   15   settembre   1990,   n.   262,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334,  e  all'articolo
1,  comma  1,  del  decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, stipulati
dopo la data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  decorre
dall'anno  successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi
contratti e comunque non prima del 1› gennaio 1994.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
           Note all'art. 1:
             - La legge 24 marzo 1989, n. 122, reca: "Disposizioni in
          materia  di  parcheggi, programma triennale per le aree ur-
          bane maggiormente popolate nonche' del  testo  unico  sulla
          disciplina   della  circolazione  stradale,  approvato  con
          D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393".
             Il D.P.R. 15 giugno 1959, n.  393,  reca:  "Testo  unico
          delle norme sulla circolazione stradale".
             -  La  legge 26 febbraio 1992, n. 211, reca: "Interventi
          nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa".
             - La legge 4 agosto  1990,  n.  240,  reca:  "Interventi
          dello  Stato per la realizzazione di interporti finalizzati
          al trasporto merci".
             - La legge 15 dicembre 1990, n. 385, reca: "Disposizioni
          in materia di trasporti".
             - L'art. 4, comma 3, lettera b) della legge 31  dicembre
          1991,  n.  415 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992),
          e' il seguente:
              " b) quanto alla lettera  c),  oneri  per  capitale  ed
          interessi, valutati in lire 650 miliardi per ciascuno degli
          anni  1993  e  1994,  derivanti dall'ammortamento dei mutui
          garantiti dallo Stato che l'Ente e' autorizzato a contrarre
          nel  secondo  semestre dell'anno 1992 fino all'ammontare di
          lire  5.000  miliardi,  di  cui  lire  2.000  miliardi  per
          finanziamento  degli  oneri  per  rinnovi e miglioramenti e
          lire 3.000 miliardi quale quota  per  l'anno  medesimo  per
          l'attuazione  del  programma  poliennale  di  investimenti,
          predisposto in attuazione dell'art. 3, n. 3), della  stessa
          legge  17  maggio  1985,  n.  210,  fatto salvo quanto gia'
          disposto dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n.  385.
          Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme
          di  cui  agli  articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n.
          280, e successive modificazioni".
             - Il testo dell'art. 1, comma 8,  del  D.L.  22  ottobre
          1992, n. 415 (Rifinanziamento della legge 1› marzo 1986, n.
          64,    recante    disciplina    organica    dell'intervento
          straordinario nel Mezzogiorno), e' il seguente: "8. Per  la
          realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale
          di  infrastrutturazione  del territorio del Mezzogiorno nei
          settori    dell'acqua,    della    ricerca     scientifica,
          dell'ambiente,  dei  sistemi territoriali, del turismo, dei
          beni  culturali  e  dell'agroalimentare,  nonche'  per   la
          concessione,  entro  i  limiti  delle risorse destinate dal
          CIPE, delle agevolazioni previste dal  comma  2,  l'Agenzia
          per   la  promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  e'
          autorizzata a contrarre mutui tramite primari  istituti  di
          credito  identificati  dal Ministro del tesoro, di concerto
          con  il  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
          economica,  in  deroga all'art. 17, comma 4, della legge 1›
          marzo 1986, n. 64,  per  il  complessivo  importo  di  lire
          10.000  miliardi,  in  ragione  di  lire 3.000 miliardi per
          ciascuno degli anni 1992, 1993  e  1994  e  di  lire  1.000
          miliardi  per  l'anno  1995.  I prestiti sono contratti nel
          secondo semestre di ciascun anno anche  per  la  quota  non
          impegnata   per   l'anno   precedente.  All'attuazione  dei
          progetti strategici si  provvede  a  seguito  di  programma
          approvato  dal  CIPE, all'uopo integrato dal Ministro per i
          problemi  delle  aree  urbane,  con   priorita'   per   gli
          interventi  cofinanziati  da adeguate risorse private sulla
          base di un  piano  economico  e  finanziario.  I  programmi
          relativi  alle  infrastrutturazioni  delle aree urbane sono
          proposti dal Ministro per i  problemi  delle  aree  urbane,
          d'intesa  con  i  Ministri competenti per settore, all'uopo
          promuovendo, ove necessario, le  opportune  intese  con  le
          amministrazioni  regionali  e  locali  interessate. Qualora
          alla  realizzazione   dei   progetti   intervengano   altre
          amministrazioni con risorse proprie, si provvede con intese
          di  programma ed accordi di programma, ai sensi dell'art. 7
          della legge n. 64 del 1986".
             - Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 26 febbraio
          1992, n.   211  (Interventi  nel  settore  dei  sistemi  di
          trasporto  rapido  di  massa),  e'  il  seguente: 1. "Ferme
          restando  le  competenze  di  cui  al  testo  unico   delle
          disposizioni    di   legge   per   le   ferrovie   concesse
          all'industria privata, le tramvie a  trazione  meccanica  e
          gli  automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912,
          n. 1447 e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione
          degli  interventi  di  cui  alla  presente  legge   e   per
          l'esercizio  delle  competenze  di  alta sorveglianza sulla
          esecuzione di lavori,  e'  costituita  una  commissione  di
          vigilanza,  composta  da  cinque membri, nominata, d'intesa
          tra loro, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro  per  i
          problemi  delle  aree  urbane,  integrata  con  un  esperto
          designato dal comune interessato al progetto.  Fanno  parte
          della  commissione:  un  consigliere di Stato o un avvocato
          dello Stato, con funzioni  di  presidente,  due  membri  in
          rappresentanza  del  Ministro dei trasporti e due membri in
          rappresentanza del Ministro per i problemi delle  aree  ur-
          bane.   Per   tutte   le  attivita'  di  supporto  tecnico-
          amministrativo, il Ministro dei trasporti  ed  il  Ministro
          per   i  problemi  delle  aree  urbane  possono  avvalersi,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   dell'apporto
          collaborativo  di  una organizzazione tecnico-professionale
          che abbia maturato nello  specifico  settore  significative
          esperienze   di   suppoto   ed   assistenza   a   pubbliche
          amministrazioni.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente
          articolo e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il
          1993".
             -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 1, del D.L. 11 luglio
          1992, n. 333  (Misure  urgenti  per  il  risanamento  della
          finanza  pubblica),  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 8 agosto 1992, n. 359, e' il seguente:
          "1. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto e sino al 31 dicembre 1992, e' sospesa la
          concessione di  mutui  da  parte  della  Cassa  depositi  e
          prestiti  e  degli altri istituti di credito a favore delle
          regioni, delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          delle  province, dei comuni, delle comunita' montane, delle
          aziende degli enti locali e loro consorzi con onere  totale
          o   parziale   a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  con
          esclusione dei mutui destinati agli interventi nel  settore
          della  giustizia,  agli  interventi  per la salvaguardia di
          Venezia e della sua laguna di cui  alla  legge  5  febbraio
          1992,  n. 139, agli interventi per l'impiantistica sportiva
          di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n.  2,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  6  marzo 1987, n. 65, ai
          programmi di metanizzazione del  Mezzogiorno  di  cui  alla
          legge  28  novembre  1980, n. 784, agli interventi previsti
          dalla legge 5 giugno 1990, n.  135,  concernenti  la  lotta
          contro   l'AIDS,   e  al  finanziamento  dei  disavanzi  di
          esercizio nei settori della sanita' e del trasporto locale.
          I mutui gia' concessi continuano ad essere  regolati  dalle
          disposizioni in base alle quali sono stati assunti".
             -  La  legge  23 dicembre 1991, n. 430 reca: "Interventi
          per  l'edilizia   scolastica   ed   universitaria   e   per
          l'arredamento scolastico".
             -  Il  decreto-legge  23 gennaio 1991, n. 24, convertito
          dalla legge 21  marzo  1991,  n.  97,  reca:  "Disposizioni
          urgenti in materia di trasporti locali".
             -  Il  testo  dell'art. 29, comma 2 della legge 11 marzo
          1988, n. 67 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato), e' il seguente: "2. Per
          il  finanziamento  dei piani di eliminazione delle barriere
          architettoniche la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata
          a concedere ai comuni e alle province mutui per un  importo
          complessivo  di  lire  75  miliardi per ciascuno degli anni
          1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in  lire  12
          miliardi  per  l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno
          1990, e' assunto a carico dello Stato. Qualora  l'ammontare
          messo  a  disposizione  dalla Cassa depositi e prestiti sia
          inferiore all'ammontare dei mutui richiesti  dai  comuni  e
          dalle  province entro il termine perentorio del 31 marzo di
          ciascuno degli anni 1988 e 1989 - quale risulta dalla  data
          del   plico   raccomandato   con   avviso   di  ricevimento
          concernente la domanda di  mutuo  -  le  concessioni  della
          Cassa  depositi  e prestiti sono proporzionalmente ridotte.
          La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare  annuo
          messo  a  disposizione dalla Cassa depositi e prestiti puo'
          essere  utilizzata  dai  comuni  e  dalle  province   anche
          nell'esercizio successivo".
             -  La  legge  6  febbraio  1985, n. 16, reca: "Programma
          quinquennale di costruzione di nuove  sedi  di  servizio  e
          relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri".
             -  Il  testo  dell'art.  4,  comma  13,  della  legge 30
          dicembre 1991, n.  412 (Disposizioni in materia di  finanza
          pubblica),  e'  il  seguente:    "13.  Le regioni a statuto
          ordinario per le esigenze di manutenzione  straordinaria  e
          per   gli   acquisti   delle   attrezzature   sanitarie  in
          sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno
          1992 ad assumere mutui decennali, ad un tasso di  interesse
          non  superiore  a  quello massimo stabilito in applicazione
          dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre  1989,
          n.  415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28
          febbraio 1990, n. 38, per un complessivo  importo  di  lire
          1.500  miliardi;  per le stesse finalita', per l'anno 1992,
          gli istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico
          nonche'  gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  sono
          autorizzati a contrarre mutui per un importo complessivo di
          lire 100 miliardi. Il  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione  economica  (CIPE), su proposta del Ministro
          della sanita',  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  delibera  gli importi mutuabili da
          ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura  a
          carattere scientifico e da ciascun istituto zooprofilattico
          sperimentale. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le
          aziende  e  gli  istituti  di  credito ordinario e speciale
          individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai
          conseguenti oneri di  ammortamento  valutati  in  lire  384
          miliardi  per  l'anno  1993  e in lire 288 miliardi per gli
          anni successivi si  provvede  con  quota  parte  del  Fondo
          sanitario  nazionale - parte in conto capitale - allo scopo
          vincolata".
             - Il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
          (gia' citata) e' il seguente:
             "Art.  20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione  edilizia  e di ammodernamento tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze  per  anziani  e  soggetti non autosufficenti per
          l'importo  complessivo  di   lire   30.000   miliardi.   Al
          finanziamento   degli   interventi   si  provvede  mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di  Trento  e  Bolzano  sono autorizzate ad effettuare, nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal  progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'.
             2.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da  tecnici  di  economia  sanitaria, edilizia e tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con  proprio  decreto, definisce con altro proprio decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  i  criteri generali per la programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima:
               a) riequilibrio territoriale delle strutture, al  fine
          di  garantire  una idonea capacita' di posti letto anche in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero;
               b)  sostituzione  del  20  per cento dei posti letto a
          piu' elevato degrado strutturale;
               c) ristrutturazione del 30 per cento dei  posti  letto
          che    presentano    carenze   strutturali   e   funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento;
               d)  conservazione  in  efficienza  del restante 50 per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente;
               e)    completamento    della    rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con  contemporaneo  intervento  su  quelli  ubicati in sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c)  ;
               f)   realizzazione   di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a  domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni adeguate all'ambiente secondo
           standards    che saranno emanati a norma dell'art. 5 della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con
          i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di  condizioni deteriorate.  Dette strutture, sulla base di
          standards    dimensionali,  possono  essere  ricavate anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri;
               g)  adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
          delle strutture sanitarie;
               h)  potenziamento  delle   strutture   preposte   alla
          prevenzione  con  particolare  riferimento ai laboratori di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione,  agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
               i) conservazione all'uso pubblico dei  beni  dismessi,
          il   cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione  o
          provincia autonoma con propria determinazione.
             3. Il secondo  decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera  e  da altre pubbliche amministrazioni, anche a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO).
             4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
          predispongono,  entro  quattro mesi dalla pubblicazione del
          decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
          cui chiedono il finanziamento  con  la  specificazione  dei
          progetti  da realizzare. Sulla base dei programmi regionali
          o provinciali, il  Ministro  della  sanita'  predispone  il
          programma  nazionale  che viene sottoposto all'approvazione
          del CIPE.
             5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma  2,
          il  CIPE  determina  le  quote di mutuo che le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei  diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato  in  lire  10.000  miliardi, in ragione di lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno  degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e prov-
          ince  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  presentano   in
          successione  temporale i progetti suscettibili di immediata
          realizzazione. I progetti  sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'   del   Ministero  della  sanita',  per  quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione del CIPE che de-
          cide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti
          pubblici.
             6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico
          del bilancio dello Stato ed  e'  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330
          miliardi  per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno
          1990.
             7.  Il  limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale  laureato  che  partecipi  a  concorsi  del ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1› gennaio 1988".
             -  Il  testo degli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto
          1978, n.  457 (Norme per l'edilizia  residenziale),  e'  il
          seguente:
             "Art.  36   (Finanziamento per l'edilizia convenzionata-
          agevolata)
           . - Per la concessione di contributi  agli  interventi  di
          edilizia  residenziale  fruenti di mutuo agevolato previsto
          dal precedente articolo 16 e' autorizzato in ciascuno degli
          anni finanziari 1978, 1979,  1980  e  1981,  il  limite  di
          impegno di lire 70 miliardi.
             I  contributi  di  cui  al  primo  comma sono destinati,
          altresi'  alla  corresponsione  agli  istituti  di  credito
          mutuanti  di contributi in misura tale che gli interessi di
          preammortamento  sulle  erogazioni  effettuate   in   corso
          d'opera  non  gravino  sul mutuatario in misura superiore a
          quella dovuta ai sensi del precedente art. 18.
             I limiti di impegno autorizzati  dal  presente  articolo
          sono   iscritti  nel  bilancio  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici e corrisposti annualmente alla  Cassa  depositi  e
          prestiti ai sensi della lettera d) del precedente art. 13.
             All'onere     di     lire    70    miliardi    derivante
          dall'applicazione  del   presente   articolo   per   l'anno
          finanziario   1978   si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della
          spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
             Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             "Art.  38    (Completamento  dei  programmi  di edilizia
          convenzionata-agevolata per l'anno finanziario 1977)   .  -
          E'  autorizzato  per  l'anno  finanziario 1977 il limite di
          impegno di lire 20 miliardi  da  destinare,  a  cura  delle
          regioni,  al  completamento  di  iniziative  in  corso,  di
          ammontare unitario tale da consentire la  realizzazione  di
          programmi funzionali.
             I  fondi  non utilizzati ai sensi del comma precedente e
          non impegnati entro  il  31  marzo  1979  sono  portati  in
          aumento dei limiti di impegno autorizzati dall'art. 36.
             Per  i  programmi  costruttivi  fruenti  dei  contributi
          previsti dai commi precedenti, si applicano le norme  della
          presente  legge  per  quanto  riguarda l'assegnazione delle
          abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso  in
          cui  si  tratti  di completamento di iniziative edilizie, i
          cui  lavori  siano  iniziati  anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, non si applicano le
          norme di cui all'ultimo comma dell'art. 16 ed all'art. 43.
             All'onere    di    20   miliardi   di   lire   derivante
          dall'applicazione del presente articolo per ciascuno  degli
          anni   finanziari   1977   e   1978  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  al
          cap.  9001  degli  stati  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             - Il testo dell'art. 9 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629
          (Dilazione dell'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio
          per   gli   immobili   adibiti   ad  uso  di  abitazione  e
          provvedimenti  urgenti  per  l'edilizia),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 15 febbraio 1980, n. 25, e' il
          seguente:
             "Art. 9. - Al fine di  promuovere  la  proprieta'  della
          casa  tra  le  categorie  meno  abbienti, gli istituti e le
          sezioni di credito fondiario  e  edilizio  possono  erogare
          mutui  assistiti dal contributo statale sugli interessi per
          l'acquisto o la costruzione di abitazioni.
             I mutui possono essere concessi ai soggetti che  abbiano
          un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui
          agli  articoli  20  e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
          che non siano proprietari di altra abitazione nel comune di
          residenza  ne'  in  quello  in  cui  prestano  la   propria
          attivita'  lavorativa e nel quale ha luogo la costruzione o
          si trova l'alloggio da acquistare.
             I  mutui  devono  essere   utilizzati   per   l'acquisto
          dell'abitazione  occupata dallo stesso beneficiario in base
          a regolare contratto di locazione, ovvero per l'acquisto  o
          la  costruzione  di  altra  abitazione,  non occupata nella
          quale il beneficiario trasferisca la propria residenza.
             La cessione o la  locazione  dell'alloggio  entro  dieci
          anni   dalla   data   dell'acquisto   o  della  costruzione
          dell'alloggio medesimo comporta la decadenza dal  beneficio
          del contributo statale sugli interessi.
             Non  possono  usufruire dei mutui i soggetti che abbiano
          gia' beneficiato di contributi pubblici su mutui  destinati
          ad edilizia convenzionata e agevolata.
             I  mutui  non possono essere utilizzati per l'acquisto o
          la costruzione di abitazioni che abbiano caratteristiche di
          lusso ovvero siano accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.
             Gli alloggi da acquistare o da costruire possono  essere
          ubicati anche in aree non comprese nell'ambito dei piani di
          zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni, e dovranno essere comunque
          realizzati in conformita' alle previsioni  degli  strumenti
          urbanistici  vigenti. Per gli alloggi gia' costruiti non si
          applica la disposizione di cui all'ultimo  comma  dell'art.
          16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
             Ai  mutui  di  cui  al presente articolo si applicano le
          disposizioni di cui agli articoli 17, 19,  20  e  21  della
          legge 5 agosto 1978, n.  457.
            Anche  in  deroga a disposizioni legislative e statutarie
          il mutuo puo' coprire sino al cento per cento del prezzo di
          acquisto o di costruzione dell'abitazione e delle eventuali
          spese di manutenzione straordinaria  di  cui  all'art.  31,
          lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
             L'importo  unitario massimo dei mutui e' quello previsto
          dal comma primo dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978,  n.
          457.
             Per  le  revisioni  dell'importo  unitario  massimo  dei
          mutui, dei limiti di reddito e dei tassi  di  interesse  si
          applicano  le  disposizioni  degli  articoli  16 e 20 della
          legge 5 agosto 1978, n.   457, e quelle  dell'art.  13  del
          presente decreto.
             Alle  regioni competono l'accertamento dei requisiti dei
          beneficiari, la concessione dei contributi  e  la  verifica
          del  rispetto  delle priorita' indicate dal Comitato per la
          edilizia residenziale.
             La ripartizione dei fondi fra le regioni  e'  effettuata
          dal  Comitato  per  l'edilizia  residenziale entro sessanta
          giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
          del presente decreto. La gestione finanziaria del programma
          di  cui  al presente articolo e' disciplinata dal titolo II
          della legge 5 agosto 1978, n.  457.
             Per le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
          applica l'art.  39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
             Per   la   concessione  del  concorso  dello  Stato  nel
          pagamento degli interessi dei  mutui  di  cui  al  presente
          articolo  sono  autorizzati  limiti  di  impegno di lire 70
          miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 50  miliardi
          per  l'anno  finanziario  1981,  che saranno iscritti nello
          stato di previsione del Ministero dei lavori  pubblici  per
          gli anni finanziari medesimi".
             - Il testo degli articoli 1, commi 4 e 11, e 2, comma 12
          del  D.L.    23  gennaio  1982,  n. 9 (Norme per l'edilizia
          residenziale  e  provvidenze  in   materia   di   sfratti),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
          n. 94, e' il seguente:
             "Per  la  copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  da
          aumento  di  limite massimo di mutuo e del costo del denaro
          per gli interventi di edilizia agevolata  deliberati  dalle
          regioni  per  i  programmi del quadriennio 1978-1981 di cui
          alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzato  nell'anno
          1982 il limite di impegno di lire 150 miliardi".
             "Per  gli  interventi  di  edilizia  agevolata di cui al
          primo comma, lettera b),  dell'articolo  1  della  legge  5
          agosto 1978, n. 457, e' autorizzato il limite di impegno di
          45  miliardi  per  il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di
          120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985".
             "Per  la  concessione  del  concorso  dello  Stato   nel
          pagamento  degli interessi dei mutui di cui al decimo comma
          del presente articolo e' autorizzato il limite  di  impegno
          di lire 30 miliardi per l'anno 1982".
             -  Il  testo  dell'art.  3, comma 7, del D.L. 7 febbraio
          1985, n. 12 (Misure finanziarie in  favore  delle  aree  ad
          alta  tensione  abitativa),  convertito, con modificazione,
          dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e' il seguente:
             "7. Per gli interventi  di  edilizia  agevolata  di  cui
          all'art.  1,  primo comma, lettera b), della legge 5 agosto
          1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87,  e'  autorizzato
          il  limite di impegno di lire 130 miliardi per il 1986 e di
          lire  150  miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di
          previsione  del  Ministero  dei  lavori   pubblici,   fermo
          restando  che  le  quote di lire 130 miliardi e di lire 280
          miliardi, relative rispettivamente al predetti anni 1986  e
          1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma
          1, lettera b).
             7-  bis.  Nell'ambito  dei  limiti  di impegno di cui al
          comma precedente il comitato esecutivo del CER  destina  un
          limite  di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un
          programma straordinario di edilizia  agevolata  di  cui  al
          primo  comma,  lettera b), dell'art. 1 della legge 5 agosto
          1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative
          e relativi consorzi. I soggetti interessati sono  tenuti  a
          presentare  domanda  al CER entro 30 giorni dall'entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.  Il
          comitato   esecutivo  del  CER  individua  i  soggetti  cui
          affidare la realizzazione  del  programma.  Tali  soggetti,
          entro 60 giorni dalla promessa di contributo, sono tenuti a
          documentare la disponibilita' di aree idonee immediatamente
          utilizzabili".
             -  Il  testo  dell'art. 22, comma 3 della legge 11 marzo
          1988, n. 67 (gia' citata) e' il seguente:
             "3.  Per  la  concessione,  in  favore   delle   imprese
          edilizie,  cooperative  e relativi consorzi, dei contributi
          di cui all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n.  457,  per
          interventi  di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi
          di recupero di cui all'art. 1,  primo  comma,  lettera  b),
          della  medesima  legge  n.  457 del 1978, e' autorizzato il
          limite di impegno di lire 150 miliardi per  ciascuno  degli
          anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di
          cui  al  presente  comma  relativo  al 1989 una quota di 50
          miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita'  di
          cui  al  comma  7-  bis  dell'art.  3  del  decreto-legge 7
          febbraio 1985, n. 12, convertito, con  modificazioni  dalla
          legge 5 aprile 1985, n.  118".
             -  Il  testo  dell'art. 10, primo comma, lettere b) e c)
          della legge 14  febbraio  1963,  n.  60  (Liquidazione  del
          patrimonio    edilizio   della   Gestione   I.N.A.-Casa   e
          istituzione di un  progamma  decennale  di  costruzione  di
          alloggi per lavoratori), e' il seguente:
             "Al finanziamento del programma decennale di costruzione
          di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:
               a) (omissis).
               b)  un  contributo  pari  allo  0,35  per  cento della
          retribuzione mensile, a  carico  dei  dipendenti,  comunque
          qualificati,  da  aziende, amministrazioni, enti pubblici e
          privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica
          dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente;
               c) un  contributo  pari  allo  0,70  per  cento  delle
          retribuzioni  mensili  corrisposte  ai propri dipendenti, a
          carico delle aziende, enti e amministrazioni  di  cui  alla
          precedente  lettera  b),  escluse  le amministrazioni dello
          Stato, le regioni, le province, i comuni e  le  istituzioni
          pubbliche di assistenza e beneficienza".
             -  Il  decreto-legge  4  dicembre  1992,  n.  471,  reca
          "Interventi urgenti nelle  zone  delle  regioni  Liguria  e
          Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche".
             -   Il  decreto-legge  5  ottobre  1992,  n.  397,  reca
          "Interventi  urgenti  nelle  zone  della  regione   Liguria
          colpite da eccezionali avversita' atmosferiche".
             -  Il  decreto-legge  4  novembre  1992,  n.  426, reca:
          "Interventi  urgenti  nelle  regioni  Toscana,  Piemonte  e
          Sardegna,   colpite  da  violenti  nubifragi  nei  mesi  di
          settembre e di ottobre 1992".
             - Il testo degli articoli 2- bis e 3  del  decreto-legge
          15  settembre  1990,  n.  262,  convertito  nella  legge 19
          novembre 1990, n.  334 (Misure urgenti per il finanziamento
          del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni
          1987 e 1988  e  disposizioni  per  il  finanziamento  della
          maggiore  spesa  sanitaria  relativa  all'anno 1990), e' il
          seguente:
             "Art. 2- bis. - 1. Le eccedenze di spesa  rispetto  alle
          entrate  complessive,  registrate  dalle  unita'  sanitarie
          locali e dagli altri enti che erogano assistenza  sanitaria
          per l'esercizio 1989, sono coperte in via prioritaria con i
          proventi  derivanti  dall'alienazione totale o parziale dei
          beni patrimoniali di cui agli articoli 61, 65  e  66  della
          legge  23  dicembre 1978, n. 833, non soggetti a vincoli di
          qualsiasi natura. I disavanzi delle unita' sanitarie locali
          e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria che non
          dispongono di beni patrimoniali alienabili e  le  eventuali
          eccedenze  che non sia possibile coprire con le alienazioni
          di cui sopra, determinati dalle regioni e province autonome
          con criteri  e  modalita'  da  definirsi  con  decreto  del
          Ministro  della  sanita' di concerto con quello del tesoro,
          sono ripianati dalle regioni mediante operazioni di  mutuo,
          da  stipulare  nel  secondo semestre dell'anno 1992, con le
          aziende e gli istituti  di  credito  ordinario  e  speciale
          individuati  da  apposito  decreto del Ministro del tesoro,
          che ne definisce anche la durata e le modalita'. Le regioni
          e  le  province  autonome  fanno  fronte  agli   oneri   di
          ammortamento,  valutati  in lire 1.500 miliardi a decorrere
          dal  1993,  con  specifiche  quote  del   Fondo   sanitario
          nazionale   all'uopo   previste  e  vincolate  a  decorrere
          dall'anno  1993.  Sugli  atti  di  alienazione  vigila  una
          commissione  nominata  dalla regione o provincia autonoma e
          presieduta   da   un   magistrato    delle    giurisdizioni
          amministrative  che  si avvale delle valutazioni dei locali
          uffici tecnici erariali".
             "Art. 3. - 1. Le regioni possono autorizzare  le  unita'
          sanitarie  locali e gli altri enti che gestiscono i servizi
          sanitari  finanziati  dalle  quote  regionali   del   Fondo
          sanitario  nazionale  ad  assumere  impegni per l'esercizio
          finanziario 1990 anche in eccedenza  agli  stanziamenti  di
          parte  corrente  autorizzati con il bilancio di previsione,
          per provvedere a  spese  improcrastinabili  e  di  assoluta
          urgenza  entro  limiti prequantificati dalle regioni stesse
          per ciascun ente.
             2.  Per  il  finanziamento  della  spesa  autorizzata in
          eccedenza  ai  sensi  del  comma  1,  le  regioni   possono
          autorizzare le unita' sanitarie locali e gli altri enti che
          gestiscono  i  servizi  sanitari  ad  assumere con i propri
          tesorieri  anticipazioni  straordinarie   di   cassa   alle
          condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria.
             3.  La  spesa  effettivamente  sostenuta  a fronte delle
          autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1,  desunta  dai
          conti  consuntivi  dei  singoli  enti, e gli oneri derivati
          dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui al  comma
          2 sono assunti a carico delle regioni e province autonome e
          sono   finanziati   con  operazioni  di  mutuo,  fino  alla
          concorrenza  di  lire  90.000  a  cittadino  residente  per
          ciascuna   regione  o  provincia  autonoma,  con  oneri  di
          ammortamento a carico dello Stato.
             3-  bis.  Alla differenza residua si fa fronte:
               a) quanto al 25 per  cento  con  oneri  a  carico  del
          bilancio   delle   regioni  e  province  autonome,  che  vi
          provvedono o  con  propri  mezzi  di  bilancio  o  mediante
          alienazione   di   beni   disponibili  ovvero  mediante  la
          contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da
          assumere anche in deroga alle  limitazioni  previste  dalle
          vigenti  disposizioni,  avvalendosi, per la copertura delle
          relative  rate  di  ammortamento,   anche   delle   entrate
          tributarie  previste  dall'articolo 6 della legge 14 giugno
          1990, n. 158;
               b) quanto al restante 75 per cento mediante accensione
          di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato.
             3-ter.  Le operazioni di mutuo con oneri di ammortamento
          a carico dello Stato possono essere attivate con le aziende
          ed istituti di credito ordinario e speciale individuati  ai
          sensi  dell'art.  4, comma 2, lettera b), del decreto-legge
          25 novembre 1989, n. 382,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni e
          durata  stabilite  ai  sensi  della  norma   medesima;   al
          pagamento  delle  rate  di ammortamento provvedono gli enti
          mutuatari.
             3-quater.  All'onere per l'ammortamento dei mutui per il
          finanziamento della spesa di pertinenza  statale,  valutato
          in  lire  2.185  miliardi  a  decorrere  dal 1992, gli enti
          mutuatari provvedono mediante utilizzo di quota  parte  del
          Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata.
             4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili
          nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome
          di Trento e di Bolzano compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti".
             -  Il  testo  dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19
          novembre 1992, n.  441  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          sanitaria  e  socio-assistenziale), e' il seguente: "1. Per
          far  fronte  alle  maggiori  occorrenze   finanziarie   del
          Servizio  sanitario  nazionale per l'anno 1991, determinate
          in lire 5.600 miliardi, le regioni e le  province  autonome
          sono  autorizzate  ad  assumere  mutui  quindicennali  alle
          condizioni,  con le modalita' e con gli istituti di credito
          stabiliti con decreto del Ministro del  tesoro  nel  limite
          massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con
          onere  a  carico  dello  Stato;  per  le stesse finalita' e
          medesime  modalita',  l'Associazione  della   Croce   rossa
          italiana e' autorizzata ad assumere un mutuo per un importo
          non superiore a lire 10 miliardi".