AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1992, n. 498, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Art. 1. 1. La facolta' di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, e' sospesa fino al 31 dicembre 1993, fatto salvo quanto disposto al comma 2; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime: a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393"; b) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa"; c) legge 4 agosto 1990, n. 240, recante "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'"; d) legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante "Disposizioni in materia di trasporti", limitatamente all'importo di lire 500 miliardi di mutui da contrarre nel 1992; e) articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)", limitatamente all'importo di lire 1.000 miliardi di mutui autorizzati per l'anno 1992, intendendosi la sospensione proporzionalmente riferita alle quote indicate nella norma medesima; f) articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente "Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993. 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, puo' autorizzare la contrazione nel secondo semestre dell'anno 1993 di mutui ai sensi delle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), nel complessivo limite di lire 1.000 miliardi. 3. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalita' di approvazione e di attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresi' provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti, i proventi derivanti dall'esercizio e mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la remunerativita' del capitale investito. 4. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11". 5. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui gia' esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, nonche' ai mutui di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lire 20 miliardi nel 1993. 7. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e' ridotta di lire 4 miliardi per il 1993 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 8. La sospensione dei mutui di cui al comma 6 non ha altresi' effetto per i mutui con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - dalla legge finanziaria per il 1993. 9. Le annualita' da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto- legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno. 10. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995. Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonche' quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426. Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalita' di attuazione. 11. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2- bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1 gennaio 1994.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 24 marzo 1989, n. 122, reca: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree ur- bane maggiormente popolate nonche' del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393". Il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, reca: "Testo unico delle norme sulla circolazione stradale". - La legge 26 febbraio 1992, n. 211, reca: "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa". - La legge 4 agosto 1990, n. 240, reca: "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci". - La legge 15 dicembre 1990, n. 385, reca: "Disposizioni in materia di trasporti". - L'art. 4, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992), e' il seguente: " b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'art. 3, n. 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210, fatto salvo quanto gia' disposto dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 1, comma 8, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 (Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e' il seguente: "8. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, nonche' per la concessione, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, delle agevolazioni previste dal comma 2, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e' autorizzata a contrarre mutui tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in deroga all'art. 17, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata per l'anno precedente. All'attuazione dei progetti strategici si provvede a seguito di programma approvato dal CIPE, all'uopo integrato dal Ministro per i problemi delle aree urbane, con priorita' per gli interventi cofinanziati da adeguate risorse private sulla base di un piano economico e finanziario. I programmi relativi alle infrastrutturazioni delle aree urbane sono proposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, all'uopo promuovendo, ove necessario, le opportune intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con intese di programma ed accordi di programma, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64 del 1986". - Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), e' il seguente: 1. "Ferme restando le competenze di cui al testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e per l'esercizio delle competenze di alta sorveglianza sulla esecuzione di lavori, e' costituita una commissione di vigilanza, composta da cinque membri, nominata, d'intesa tra loro, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per i problemi delle aree urbane, integrata con un esperto designato dal comune interessato al progetto. Fanno parte della commissione: un consigliere di Stato o un avvocato dello Stato, con funzioni di presidente, due membri in rappresentanza del Ministro dei trasporti e due membri in rappresentanza del Ministro per i problemi delle aree ur- bane. Per tutte le attivita' di supporto tecnico- amministrativo, il Ministro dei trasporti ed il Ministro per i problemi delle aree urbane possono avvalersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'apporto collaborativo di una organizzazione tecnico-professionale che abbia maturato nello specifico settore significative esperienze di suppoto ed assistenza a pubbliche amministrazioni. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il 1993". - Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' il seguente: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, e' sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanita' e del trasporto locale. I mutui gia' concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti". - La legge 23 dicembre 1991, n. 430 reca: "Interventi per l'edilizia scolastica ed universitaria e per l'arredamento scolastico". - Il decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, reca: "Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali". - Il testo dell'art. 29, comma 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e' il seguente: "2. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, e' assunto a carico dello Stato. Qualora l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle province entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 - quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo - le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti puo' essere utilizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio successivo". - La legge 6 febbraio 1985, n. 16, reca: "Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri". - Il testo dell'art. 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e' il seguente: "13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonche' gli istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre mutui per un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e da ciascun istituto zooprofilattico sperimentale. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento valutati in lire 384 miliardi per l'anno 1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata". - Il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (gia' citata) e' il seguente: "Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficenti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. 2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima: a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu' elevato degrado strutturale; c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento; d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente; e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c) ; f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri; g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie; h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione. 3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO). 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE. 5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e prov- ince autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformita' del Ministero della sanita', per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che de- cide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici. 6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990. 7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1988". - Il testo degli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e' il seguente: "Art. 36 (Finanziamento per l'edilizia convenzionata- agevolata) . - Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 16 e' autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi. I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresi' alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente art. 18. I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente art. 13. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". "Art. 38 (Completamento dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata per l'anno finanziario 1977) . - E' autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di lire 20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento di iniziative in corso, di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di programmi funzionali. I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non impegnati entro il 31 marzo 1979 sono portati in aumento dei limiti di impegno autorizzati dall'art. 36. Per i programmi costruttivi fruenti dei contributi previsti dai commi precedenti, si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso in cui si tratti di completamento di iniziative edilizie, i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 16 ed all'art. 43. All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al cap. 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell'art. 9 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e' il seguente: "Art. 9. - Al fine di promuovere la proprieta' della casa tra le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni di credito fondiario e edilizio possono erogare mutui assistiti dal contributo statale sugli interessi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni. I mutui possono essere concessi ai soggetti che abbiano un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non siano proprietari di altra abitazione nel comune di residenza ne' in quello in cui prestano la propria attivita' lavorativa e nel quale ha luogo la costruzione o si trova l'alloggio da acquistare. I mutui devono essere utilizzati per l'acquisto dell'abitazione occupata dallo stesso beneficiario in base a regolare contratto di locazione, ovvero per l'acquisto o la costruzione di altra abitazione, non occupata nella quale il beneficiario trasferisca la propria residenza. La cessione o la locazione dell'alloggio entro dieci anni dalla data dell'acquisto o della costruzione dell'alloggio medesimo comporta la decadenza dal beneficio del contributo statale sugli interessi. Non possono usufruire dei mutui i soggetti che abbiano gia' beneficiato di contributi pubblici su mutui destinati ad edilizia convenzionata e agevolata. I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto o la costruzione di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso ovvero siano accatastate nelle categorie A1, A8 e A9. Gli alloggi da acquistare o da costruire possono essere ubicati anche in aree non comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere comunque realizzati in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Per gli alloggi gia' costruiti non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Ai mutui di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie il mutuo puo' coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto o di costruzione dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'importo unitario massimo dei mutui e' quello previsto dal comma primo dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Per le revisioni dell'importo unitario massimo dei mutui, dei limiti di reddito e dei tassi di interesse si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelle dell'art. 13 del presente decreto. Alle regioni competono l'accertamento dei requisiti dei beneficiari, la concessione dei contributi e la verifica del rispetto delle priorita' indicate dal Comitato per la edilizia residenziale. La ripartizione dei fondi fra le regioni e' effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La gestione finanziaria del programma di cui al presente articolo e' disciplinata dal titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica l'art. 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno di lire 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1981, che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari medesimi". - Il testo degli articoli 1, commi 4 e 11, e 2, comma 12 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' il seguente: "Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento di limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-1981 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 150 miliardi". "Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985". "Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al decimo comma del presente articolo e' autorizzato il limite di impegno di lire 30 miliardi per l'anno 1982". - Il testo dell'art. 3, comma 7, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazione, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e' il seguente: "7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87, e' autorizzato il limite di impegno di lire 130 miliardi per il 1986 e di lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di lire 130 miliardi e di lire 280 miliardi, relative rispettivamente al predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b). 7- bis. Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda al CER entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i soggetti cui affidare la realizzazione del programma. Tali soggetti, entro 60 giorni dalla promessa di contributo, sono tenuti a documentare la disponibilita' di aree idonee immediatamente utilizzabili". - Il testo dell'art. 22, comma 3 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (gia' citata) e' il seguente: "3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), della medesima legge n. 457 del 1978, e' autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita' di cui al comma 7- bis dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118". - Il testo dell'art. 10, primo comma, lettere b) e c) della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un progamma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), e' il seguente: "Al finanziamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi: a) (omissis). b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti, comunque qualificati, da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente; c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a carico delle aziende, enti e amministrazioni di cui alla precedente lettera b), escluse le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza". - Il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, reca "Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche". - Il decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, reca "Interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversita' atmosferiche". - Il decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, reca: "Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992". - Il testo degli articoli 2- bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334 (Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990), e' il seguente: "Art. 2- bis. - 1. Le eccedenze di spesa rispetto alle entrate complessive, registrate dalle unita' sanitarie locali e dagli altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'esercizio 1989, sono coperte in via prioritaria con i proventi derivanti dall'alienazione totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli articoli 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non soggetti a vincoli di qualsiasi natura. I disavanzi delle unita' sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria che non dispongono di beni patrimoniali alienabili e le eventuali eccedenze che non sia possibile coprire con le alienazioni di cui sopra, determinati dalle regioni e province autonome con criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con quello del tesoro, sono ripianati dalle regioni mediante operazioni di mutuo, da stipulare nel secondo semestre dell'anno 1992, con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro, che ne definisce anche la durata e le modalita'. Le regioni e le province autonome fanno fronte agli oneri di ammortamento, valutati in lire 1.500 miliardi a decorrere dal 1993, con specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate a decorrere dall'anno 1993. Sugli atti di alienazione vigila una commissione nominata dalla regione o provincia autonoma e presieduta da un magistrato delle giurisdizioni amministrative che si avvale delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali". "Art. 3. - 1. Le regioni possono autorizzare le unita' sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del Fondo sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente. 2. Per il finanziamento della spesa autorizzata in eccedenza ai sensi del comma 1, le regioni possono autorizzare le unita' sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari ad assumere con i propri tesorieri anticipazioni straordinarie di cassa alle condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria. 3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti consuntivi dei singoli enti, e gli oneri derivati dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui al comma 2 sono assunti a carico delle regioni e province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo, fino alla concorrenza di lire 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. 3- bis. Alla differenza residua si fa fronte: a) quanto al 25 per cento con oneri a carico del bilancio delle regioni e province autonome, che vi provvedono o con propri mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, per la copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate tributarie previste dall'articolo 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158; b) quanto al restante 75 per cento mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato. 3-ter. Le operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato possono essere attivate con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni e durata stabilite ai sensi della norma medesima; al pagamento delle rate di ammortamento provvedono gli enti mutuatari. 3-quater. All'onere per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento della spesa di pertinenza statale, valutato in lire 2.185 miliardi a decorrere dal 1992, gli enti mutuatari provvedono mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata. 4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti". - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), e' il seguente: "1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalita' e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalita' e medesime modalita', l'Associazione della Croce rossa italiana e' autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi".