IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   5  luglio  1991,  n.  197,  recante:
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e  dei  titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio";
  Visto l'art.  13  del  decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.  625,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,
come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990,  n.
55  e,  da  ultimo,  dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5  luglio
1991, n. 197;
  Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197;
  Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del  decreto-legge  3
maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n.  197;
  Visto il proprio decreto in data 7 luglio  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 161 del 10 luglio 1992, riguardante modalita'
di  acquisizione  e  archiviazione  dei  dati,  nonche'  standards  e
compatibilita'  informatiche  di  cui  all'art. 2 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
luglio 1991, n.  197;
  Visto l'art. 9 del predetto decreto;
  Visto  il  proprio  decreto in data 7 agosto 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992, recante  modalita'  per
le  analisi  statistiche  dei  dati  aggregati  di cui all'art. 5 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
  Visto l'art. 3 del predetto decreto;
  Considerata  la necessita' di apportare variazioni ed aggiornamenti
alle specifiche di dettaglio degli  "standards"  informatici  di  cui
all'allegato al decreto in data 7 luglio 1992, nonche' agli standards
tecnici  di  produzione  dei  dati aggregati da inoltrare all'Ufficio
italiano dei cambi da  parte  degli  intermediari  abilitati  di  cui
all'allegato al decreto in data 7 agosto 1992;
  Considerata  l'opportunita'  di  modificare,  per  una  determinata
categoria di intermediari abilitati ed in relazione alle esigenze op-
erative da questi manifestate,  i  termini  per  l'invio  all'Ufficio
italiano  dei cambi dei dati aggregati per l'effettuazione di analisi
statistiche stabiliti dal decreto in data 7 agosto 1992;
                              Decreta:
1. Standards e compatibilita' informatiche dell'archivio unico.
  Le modifiche e le integrazioni  da  apportare  alle  specifiche  di
dettaglio  degli standards informatici contenute nell'allegato che fa
parte integrante del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio
1992 sono le seguenti:
PARAGRAFO 1.2: Struttura "logica" del registro informatico.
  I   campi   A32,   D21   e  D22  devono  intendersi  del  tipo  "C"
(condizionato).
  Variazioni al "formato" dei campi:
    campo A41 formato X (25);
    campo  Z0 formato X (69);
    campo D31 formato X (25);
    campo  Z1 formato X (34);
    campo  Z2 formato X (35);
    campo  Z3 formato X (34);
    campo F31 formato X (25);
    campo  Z5 formato X (91).
  Aggiunta di nuovi campi:
    subito dopo il campo D44 inserire
D45 SESSO (1 = maschile, 2 =  femmi-
nile)                                              F                X
    subito dopo il campo E44 inserire E45
SESSO (1 = maschile, 2 = femminile)                F                X
  La riga relativa al campo A22 va cosi' modificata:
   A22 FLAG/FRAZIONATA/MULTIPLA
(0 = NO, 1 = FRAZIONATA, 2 = MULTIPLA)             O                X
  Il penultimo capoverso va sostituito con: "Le informazioni relative
alle zone *D*, *E* ed *F* possono essere  riferite  a  piu'  soggetti
(titolari  di conto cointestato, delegati ad operare), quindi possono
essere presenti piu' di una volta.".
PARAGRAFO 1.3: Registrazione informazioni sulle operazioni.
  Le modalita' di utilizzo del campo A22 sono le seguenti:  "Indicare
1  se l'operazione e' stata inserita nel registro come possibile caso
di frazionamento, 2 se l'operazione e'  parte  di  una  registrazione
multipla (bonifici multipli, ecc.)".
PARAGRAFO 1.6: Struttura fisica degli archivi.
  Al  punto  8 l'espressione "uno o nessun record SUL SOGGETTO CHE HA
EFFETTUATO L'OPERAZIONE  PER  CONTO  TERZI"  va  modificata  in  "uno
nessuno o piu' record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER
CONTO TERZI".
PARAGRAFO 1.7: Codifiche degli attributi.
  Alla    voce   "CODICE   INTERMEDIARIO"   l'espressione   "(censiti
dall'U.I.C.)" riferita al codice 11 va sostituita con "(censiti e non
dall'U.I.C.)".
  La voce "CODICE INTERMEDIARIO" va integrata con  il  valore  "00  =
CONSORZI O CENTRI DI SERVIZIO".
  Alla  voce  "TIPO  DI REGISTRAZIONE" eliminare le righe riferite ai
valori 24 e 27.
  Alla voce "TIPO LEGAME DEL PRESENTATORE" aggiungere il valore "5  =
altro".
PARAGRAFO 1.10: Chiavi e funzioni di ricerca.
  Tra  le  chiavi  di ricerca da attivare obbligatoriamente eliminare
quella  relativa  al  "CODICE  FISCALE"  riguardante  la   "EVENTUALE
CONTROPARTE BENEFICIARIO/ORDINANTE".
PARAGRAFO 1.13: Gestione delle operazioni frazionate.
  Le lunghezze relative ai campi "NUMERO OPER. IN CONTANTI DI IMPORTO
(minore)  20.000.000"  e "IMPORTO TOTALE OPER. IN CONTANTI DI IMPORTO
(minore) 20.000.000" sono rispettivamente 9(9) e 9(15).
2. Standards tecnici degli archivi contenenti i dati aggregati da
   inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi.
  Le modifiche da apportare alle specifiche di dettaglio degli stand-
ards  tecnici di produzione mensile e di inoltro all'Ufficio italiano
dei cambi da parte degli intermediari abilitati  dei  dati  aggregati
contenute  nell'allegato  che  fa  parte  integrante  del decreto del
Ministro del tesoro in data 7 agosto 1992, sono le seguenti:
PARAGRAFO 1.4.2: Inoltro tramite floppy disk.
  Il primo capoverso  va  sostituito  con:  "I  dischetti  da  cinque
pollici  ed un quarto debbono essere formattati MS DOS a 360 Kb o 1,2
Mb; quelli da tre pollici e mezzo a 720 Kb o 1,44 Mb o 2,88 Mb".
PARAGRAFO 1.5.2: Tracciato record dati.
  Le posizioni dal numero 61 al numero 120 vanno  modificate  secondo
il seguente schema:
      Posiz.                    Descrizione del campo
        -                                 -
       61-66               CAB comune interm. controp.
       67-68               Provincia interm. controp.
       69-83               Sommatoria importo
       84-98               Sommatoria "di cui contanti"
       99-104              Numero totale operazioni
      105-109              Numero operazioni contanti
      110-120              Spazi
restano  invariate  la  configurazione e le caratteristiche dei campi
suddetti.
PARAGRAFO 1.5.3: Tracciato record di coda.
  La configurazione del campo "NUMERO RECORDS INVIATI" e' "1".
3. Variazione dei termini per l'inoltro dei dati aggregati
   all'Ufficio italiano dei cambi per l'effettuazione di analisi
   statistiche.
  Le imprese e gli  enti  assicurativi  inoltrano  i  dati  aggregati
all'Ufficio  italiano dei cambi, a partire da quelli relativi al mese
di istituzione dell'archivio unico  informatico  di  cui  all'art.  2
della legge 5 luglio 1991, n. 197, su base mensile, mediante supporto
magnetico, entro la seconda decade del terzo mese successivo a quello
di riferimento.
   Roma, 30 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI