IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Sentiti il C.N.E.L., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni; Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39; Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri; Tenuto conto della necessita' di assicurare prioritariamente l'occupazione degli immigrati extra-comunitari muniti di permesso di soggiorno che risultano tuttora disoccupati; Ritenuto che vada proseguita la politica dei ricongiungimenti familiari che ha dato risultati positivi nel 1992; Ritenuto che, in presenza di carenze di manodopera, occorra continuare ad utilizzare le possibilita' di chiamata previste dall'art. 8 della legge n. 943/1986, ferma restando anche la facolta' di far ricorso all'art. 10 della stessa legge; Considerata la necessita' di continuare una politica di asilo coerente con gli obblighi internazionali e la tradizione del Paese; Tenuto conto che i cittadini stranieri ai quali e' stato riconosciuto lo status di rifugiato beneficiano in materia di soggiorno e di lavoro dei diritti garantiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951; Considerata anche la possibilita' che si verifichino, per situazioni di emergenza, afflussi di sfollati temporanei o di profughi di guerra; Ferma restando l'esigenza di favorire il lavoro stagionale mediante l'adozione di un apposito provvedimento legislativo; Considerando che sono state avviate le procedure per la definizione delle linee di intervento e l'emanazione delle misure intese a migliorare l'inserimento socio-culturale degli stranieri non- comunitari ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990; Tenuto conto che tali misure saranno emanate con separati decreti; Tutto cio' premesso; Decreta: Art. 1. Per il 1993 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1990, i cittadini stranieri non-comunitari appartenenti alle seguenti categorie: a) familiari di cittadini non-comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi alle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986; b) cittadini non-comunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare per motivi di lavoro in Italia, ai sensi ed alle condizioni stabilite dall'art. 8, della legge n. 943 del 1986, purche' il datore di lavoro offra la disponibilita' di un alloggio adeguato.