IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  l'art.  3,  secondo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la
riscossione  mediante  versamento  diretto  alla sezione di tesoreria
provinciale dello  Stato,  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche  dovuta  in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di
quella applicabile sui redditi  soggetti  a  tassazione  separata  ai
sensi  dell'art.  16  del  decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,  convertito
dalla   legge   27  aprile  1989,  n.  154,  che  pone  l'obbligo  ai
contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone  fisiche,
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale
sui  redditi  di  eseguire  in due rate i versamenti di acconto delle
imposte dovute per l'anno in corso, ai sensi  della  legge  23  marzo
1977,  n.  97,  e  successive  modificazioni,  e del decreto-legge 23
dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
febbraio 1978, n. 38;
  Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fissa nella
misura  del  16,2%  l'aliquota  dell'imposta  locale sui redditi e la
devoluzione diretta alla regione siciliana di una quota  del  gettito
dell'imposta locale sui redditi pari al 12,6%;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 16 della  legge  13
aprile  1977, n. 114, che ha stabilito dal 1› al 31 maggio il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
  Visto l'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751,  che  prevede
l'emanazione  di  un  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, al
fine di stabilire le modalita' per il pagamento  tramite  gli  uffici
postali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  23  dicembre  1977,  n.  936,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978,  n.  38,
che  prevede  la  riscossione dell'imposta locale sui redditi tramite
gli uffici  postali,  secondo  le  modalita'  contenute  nel  decreto
ministeriale  emanato  a  norma  dell'art. 13 della legge 12 novembre
1976, n. 751;
  Visti il quarto e il  quinto  comma  dell'art.  17  della  legge  2
dicembre 1975, n. 576, concernenti l'iscrizione a ruolo delle imposte
non versate mediante versamento diretto;
  Visto  il decreto ministeriale 2 maggio 1983, concernente modalita'
di versamento  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
dell'imposta  locale sui redditi mediante delega agli uffici postali,
e  ritenuta  la  necessita'  di   procedere   alla   modifica   delle
disposizioni contenute nel medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  versamenti  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e
dell'imposta locale sui redditi che i  contribuenti  sono  tenuti  ad
effettuare  in base alle dichiarazioni dei redditi giusta il disposto
dell'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, e dell'art. 2  del
decreto-legge   23   dicembre   1977,   n.   936,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  febbraio  1978,  n.  38,  nonche'  i
versamenti  degli  acconti  delle  stesse  imposte che i contribuenti
medesimi devono eseguire per l'anno in corso a norma della  legge  23
marzo  1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile  1989, n. 154, sono regolati, per quanto concerne i versamenti
effettuati  tramite  gli  uffici  postali,  dalle  disposizioni   del
presente decreto.