IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto l'art. 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la riscossione mediante versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che pone l'obbligo ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi di eseguire in due rate i versamenti di acconto delle imposte dovute per l'anno in corso, ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38; Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fissa nella misura del 16,2% l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e la devoluzione diretta alla regione siciliana di una quota del gettito dell'imposta locale sui redditi pari al 12,6%; Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, che ha stabilito dal 1 al 31 maggio il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi; Visto l'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, al fine di stabilire le modalita' per il pagamento tramite gli uffici postali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto l'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, che prevede la riscossione dell'imposta locale sui redditi tramite gli uffici postali, secondo le modalita' contenute nel decreto ministeriale emanato a norma dell'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751; Visti il quarto e il quinto comma dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernenti l'iscrizione a ruolo delle imposte non versate mediante versamento diretto; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, concernente modalita' di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi mediante delega agli uffici postali, e ritenuta la necessita' di procedere alla modifica delle disposizioni contenute nel medesimo; Decreta: Art. 1. I versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi che i contribuenti sono tenuti ad effettuare in base alle dichiarazioni dei redditi giusta il disposto dell'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, e dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, nonche' i versamenti degli acconti delle stesse imposte che i contribuenti medesimi devono eseguire per l'anno in corso a norma della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono regolati, per quanto concerne i versamenti effettuati tramite gli uffici postali, dalle disposizioni del presente decreto.