IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30  settembre  1992,  n.
394,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.
461, con il quale e' previsto che  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze,  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto  stesso,  sono  stabilite  le  modalita'  di attuazione delle
disposizioni in esso contenute;
  Visto l'art. 62, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre  1992,  n.
513,  che ha soppresso il comma 3- bis aggiunto all'art. 1 del citato
decreto-legge n. 394 del 1992 dalla legge di conversione;
  Considerata la necessita' di provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Soggetti e termini di applicazione
 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a)  e
b),  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa'
in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese
individuali e le stabili organizzazioni nel  territorio  dello  Stato
dei  predetti  soggetti  non  residenti,  gli  enti  non commerciali,
titolari di reddito di impresa, sono tenuti al pagamento dell'imposta
sul patrimonio netto  con  riferimento  alla  data  di  chiusura  del
periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
  2.  L'imposta e' dovuta a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data del 30 settembre 1992 fino alla revisione della  disciplina
tributaria  del reddito di impresa e comunque non oltre il periodo di
imposta in corso alla data del 30 settembre 1994.