IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, con il quale e' previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni in esso contenute; Visto l'art. 62, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, che ha soppresso il comma 3- bis aggiunto all'art. 1 del citato decreto-legge n. 394 del 1992 dalla legge di conversione; Considerata la necessita' di provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. Soggetti e termini di applicazione 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei predetti soggetti non residenti, gli enti non commerciali, titolari di reddito di impresa, sono tenuti al pagamento dell'imposta sul patrimonio netto con riferimento alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi. 2. L'imposta e' dovuta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992 fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre il periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1994.