IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la
determinazione dei criteri e della modalita' per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
  Vista  la  legge  8  novembre  1986,  n. 752, legge pluriennale per
l'attuazione  di  interventi  programmati  in  agricoltura,   ed   in
particolare l'art. 4, comma 2, lettera c);
  Vista  la legge del 10 luglio 1991, n. 201, recante il differimento
delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752,  ed  in
particolare l'art. 1;
  Viste  le  delibere  del  CIPE  del 2 agosto 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31 gennaio  1992,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio 1992
(allegato C1, lettera c) punto 2));
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione di contributi per lo svolgimento  di  indagini,  studi  e
ricerche  sperimentali  e  iniziative di sperimentazione applicata ai
fini  dello  sviluppo  della  meccanizzazione  agricola  incluso   il
finanziamento  di  prototipi, nonche', pure in cofinanziamento con le
regioni, della divulgazione dei risultati e del  trasferimento  delle
innovazioni;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  25  maggio  1992,  n.  376,
concernente le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4  della
legge n. 241/1990;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per  realizzare
l'esigenza  di  trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art.
12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione  puo'  procedere  nella
forma  del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta natura
regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Criteri di priorita'
 1.  Il  procedimento  amministrativo  menzionato   nelle   premesse,
relativo all'attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera c), della legge
8  novembre 1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n. 201,
a valere sugli stanziamenti da  dette  leggi  previsti,  e'  definito
secondo i criteri indicati nel comma successivo.
  2.  Sono  ammessi  a  contributo  prioritariamente  i  progetti che
presentano una maggiore rispondenza agli obiettivi e  alle  finalita'
di  politica agricola nazionale e che siano presentati da enti aventi
struttura ed organizzazione particolarmente adatte  allo  svolgimento
delle attivita' previste, che abbiano gia' dimostrato capacita' oper-
ative  e di realizzazione attraverso precedenti collaborazioni con il
Ministero   dell'agricoltura   e   delle   foreste   o   con    altre
amministrazioni pubbliche.