IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c); Vista la legge del 10 luglio 1991, n. 201, recante il differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, ed in particolare l'art. 1; Viste le delibere del CIPE del 2 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31 gennaio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992 (allegato C1, lettera c) punto 2)); Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione di contributi per lo svolgimento di indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola incluso il finanziamento di prototipi, nonche', pure in cofinanziamento con le regioni, della divulgazione dei risultati e del trasferimento delle innovazioni; Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 376, concernente le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare; Decreta: Art. 1. Criteri di priorita' 1. Il procedimento amministrativo menzionato nelle premesse, relativo all'attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera c), della legge 8 novembre 1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n. 201, a valere sugli stanziamenti da dette leggi previsti, e' definito secondo i criteri indicati nel comma successivo. 2. Sono ammessi a contributo prioritariamente i progetti che presentano una maggiore rispondenza agli obiettivi e alle finalita' di politica agricola nazionale e che siano presentati da enti aventi struttura ed organizzazione particolarmente adatte allo svolgimento delle attivita' previste, che abbiano gia' dimostrato capacita' oper- ative e di realizzazione attraverso precedenti collaborazioni con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o con altre amministrazioni pubbliche.