IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto l'art. 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che
estende  alle  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura  la  facolta'  gia'  accordata agli enti locali dall'art.
15-quinquies della legge 28 febbraio 1990, n.  38,  di  avvalersi  di
sistemi   automatici  per  il  rilascio  diretto  di  certificati  ai
richiedenti, garantendo comunque l'assolvimento del relativo  diritto
di segreteria;
  Vista  la  legge  27  febbraio  1978, n. 49, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre  1977,  n.  973,  recante
norme  per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio
per i diritti di segreteria;
  Viste la deliberazione n. 917  del  16  ottobre  1991,  cosi'  come
modificata dalle successive deliberazioni n. 97 del 30 gennaio 1992 e
n.  240  del  5 marzo 1992 e la deliberazione n. 1021 del 15 novembre
1991, con cui  la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  di  Roma ha deciso di attivare un "sistema automatizzato
di certificazione esterna a disposizione  del  pubblico"  consistente
nella  localizzazione  di  terminali  gestiti dal proprio elaboratore
centrale presso sedi di associazioni  di  categoria,  enti  ed  altri
organismi interessati;
  Visto   lo   schema  di  convenzione,  approvato  con  le  suddette
deliberazioni, diretta a regolare i rapporti tra la stessa camera  di
commercio e gli organismi interessati al collegamento per il rilascio
telematico di certificazioni e visure;
  Vista  la  relazione  amministrativa  e  tecnica  predisposta dalla
suddetta camera di commercio dalla quale risulta  che  i  certificati
recheranno  la  firma  chirografata  del  segretario generale o di un
funzionario delegato e che gli stessi verranno  rilasciati  su  carta
colorata verde filigranata con il capitello logo camerale;
  Ritenuto   che  i  requisiti  sopradescritti  rispondono  a  quelli
previsti dalla legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per il rilascio da parte della camera di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  di  Roma  di  certificati  a richiedenti
esterni e' approvato  il  "sistema  automatizzato  di  certificazione
esterna"  realizzato  dalla  stessa  camera  di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Roma, di cui alla deliberazione  n.  917
del   16   ottobre  1991,  cosi'  come  modificata  dalle  successive
deliberazioni n. 97 del 30 gennaio 1992 e n. 240 del 5 marzo 1992  ed
alla deliberazione n.  1021 del 15 novembre 1991.
  2.  Il  segretario  generale  della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Roma sovrintende  e  verifica  sotto  la
propria  responsabilita' la regolarita' di funzionamento dello stesso
sistema automatizzato e  segnala  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio    e   dell'artigianato   il   verificarsi   di   eventuali
inconvenienti o malfunzionamenti.
   Roma, 29 dicembre 1992
                                        Il Ministro dell'industria
                                     del commercio e dell'artigianato
                                                  GUARINO
Il Ministro di grazia e giustizia
            MARTELLI