IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune; Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti dal bestiame da riproduzione di razza pura; Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 5 agosto 1988, 14 gennaio 1989, 21 dicembre 1989, 20 settembre 1990, 20 dicembre 1990, 25 gennaio 1991 e 21 dicembre 1991, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato decreto ministeriale n. 97/1988; Visti in particolare l'allegato 1 relativo all'elenco delle specie e delle razze e gli allegati 2- bis e 2- ter relativi alle norme transitorie; Considerata l'opportunita' di prorogare ulteriormente le gia' previste norme transitorie per l'importazione dell'Austria, Svizzera e Jugoslavia dei bovini delle razze Bruna, Pezzata Rossa, Grigio Alpina e Pinzgau, al fine di slavaguardare i tradizionali scambi con tali Paesi; Considerata inoltre la necessita' di integrare per la razza bovina Frisona e per il paese di origine Svizzera l'elenco delle organizzazioni ufficiali per le quali e' prevista l'importazione di soggetti da riproduzione; Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i suddetti allegati al piu' volte citato decreto ministeriale n. 97/1988; Decreta: Art. 1. Nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, gia' piu' volte modificato, recante: "Elenco delle specie e delle razze di bestiame da riproduzione ammesse all'importazione, loro paesi di origine e corrispondenti organizzazioni ufficiali che tengono i libri genealogici od i registri genealogici" per quanto concerne la razza bovina Frisona, con riferimento al paese di origine Svizzera, alle gia' indicate organizzazioni ufficiali viene aggiunta la sottomenzionata organizzazione secondo il seguente schema: ===================================================================== Specie | Paese | Organizzazione e razza | di origine | ufficiale ________________|_____________________|______________________________ | | Frisona | Svizzera | Federation Suisse d'Elevage | | Holstein - Grangeneuve CH | | 1725 Posieux