IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, concernente il regolamento di polizia veterinaria; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1968, e successive modifiche, riguardante il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33; Considerata la necessita' di intensificare la vigilanza sanitaria nei riguardi della tubercolosi nei pubblici macelli soprattutto per poter fornire alle unita' operative elementi utili alla individuazione di allevamenti silenti o sfuggiti al controllo; Considerata, altresi', la necessita' di adottare misure e provvedimenti in grado di assicurare l'esclusione di ogni rischio di diffusione della malattia tubercolare negli allevamenti bovini dove viene praticata la commercializzazione e lo scambio degli animali e quindi di intensificare l'attivita' per la eradicazione della suddetta malattia; Ordina: Art. 1. 1. I medici veterinari delle unita' sanitarie locali addetti all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente ogni riscontro di lesioni tubercolari, negli animali da macello, tramite l'apposito modulo (mod. 10/33), fatta eccezione per i bovini abbattuti in applicazione del piano di profilassi di Stato contro la tubercolosi bovina.