IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320, e successive modifiche, concernente il regolamento di polizia
veterinaria;
  Vista  la  legge  9  giugno  1964, n. 615, e successive modifiche e
integrazioni,  sulla  bonifica  sanitaria  degli  allevamenti   dalla
tubercolosi e dalla brucellosi;
  Visto   il  decreto  ministeriale  1›  giugno  1968,  e  successive
modifiche,  riguardante  il  piano  nazionale  di  profilassi   della
tubercolosi bovina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13
settembre 1968;
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il parere della commissione prevista dall'art. 2 della  legge
23 gennaio 1968, n. 33;
  Considerata  la  necessita' di intensificare la vigilanza sanitaria
nei riguardi della tubercolosi nei pubblici macelli  soprattutto  per
poter   fornire   alle   unita'   operative   elementi   utili   alla
individuazione di allevamenti silenti o sfuggiti al controllo;
  Considerata,  altresi',  la  necessita'  di   adottare   misure   e
provvedimenti  in grado di assicurare l'esclusione di ogni rischio di
diffusione della malattia tubercolare negli allevamenti  bovini  dove
viene  praticata  la commercializzazione e lo scambio degli animali e
quindi  di  intensificare  l'attivita'  per  la  eradicazione   della
suddetta malattia;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  I  medici  veterinari  delle  unita'  sanitarie  locali addetti
all'ispezione  delle  carni  devono  segnalare  tempestivamente  ogni
riscontro  di  lesioni tubercolari, negli animali da macello, tramite
l'apposito  modulo  (mod.  10/33),  fatta  eccezione  per  i   bovini
abbattuti  in applicazione del piano di profilassi di Stato contro la
tubercolosi bovina.