Alle camere di commercio Agli uffici provinciali industria commercio e artigianato e, per conoscenza: Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro All'ITALMOPA All'UNIPI All'Associazione nazionale cerealisti Alla Confartigianato Alla regione autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato dell'industria, del commercio dell'artigianato e dei trasporti Alla regione siciliana - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca Alla Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia - Presidenza della Giunta - Segreteria generale - Servizio di vigilanza sugli enti Alla regione Trentino-Alto Adige - Ufficio di vigilanza delle Camere di commercio Alla regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'industria e del commercio Alle prefetture Questo Ministero fa seguito alla circolare n. 131 del 6 aprile 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 1988, con la quale sono state dettate istruzioni sulle modalita' di presentazione delle domande per ottenere l'autorizzazione che deve essere conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa nel settore molitorio secondo il disposto della legge in oggetto e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, modificata ed integrata dal comma 7-bis, art. 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, legge di conversione 3 novembre 1987, n. 452. Scopo precipuo della disciplina introdotta con la legge n. 452/87 e' certamente la razionalizzazione del settore caratterizzato da una situazione di sovracapacita' dell'industria della macinazione del frumento tenero e duro per alimentazione umana, rispetto alla necessita' del consumo interno. Pertanto, dopo la prima fase di attuazione e la conseguente verifica delle ripercussioni che si sono avute nel settore nei primi cinque anni di applicazione della predetta normativa, si ravvisa la necessita' di ribadire e ove necessario modificare, nonche' dare la massima divulgazione, ai criteri metodologici adottati per l'esame delle istanze di autorizzazione. FRUMENTO TENERO E DURO PER ALIMENTAZIONE UMANA Nuovi impianti. Non verra' concessa l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti. Saranno esaminate positivamente solo le domande che offrano l'eliminazione di corrispondente capacita' di macinazione. In proposito le domande dovranno essere corredate da una o piu' dichiarazioni comprovate da atto notarile, che attestino l'impegno dei titolari dell'impianto a cederlo in favore degli acquirenti nonche' a restituire la licenza vigente alla competente camera di commercio. La capacita' di macinazione degli impianti esistenti, ceduta alle imprese che intendono realizzare nuovi impianti, sara' ritenuta idonea solo se risulta in regola, sia con la vidimazione della licenza di macinazione sia con la dichiarazione attestante la produttivita' dell'impianto. Si deve ancora precisare, al fine di controllare che la transazione si attui nel rispetto delle norme vigenti che non consentono il commercio delle licenze di macinazione ritenuto illegittimo, che le ditte acquirenti la suddetta potenzialita', una volta ottenuto il parere favorevole del comitato tecnico, dovranno presentare a questa amministrazione il contratto di acquisto, registrato, dei macchinari dell'impianto cessato, nonche' le relative fatture. Ampliamento. Sara' espresso il diniego dell'autorizzazione a meno che le domande non siano accompagnate da atti che attestino la restituzione di licenze di macinazione per capacita' corrispondente all'ampliamento proposto, secondo le modalita' di cui al punto precedente. Comunque, per l'ammodernamento degli impianti, in caso di sostituzione dei macchinari, sara' consentita una flessibilita' della potenzialita' originariamente autorizzata in licenza ripartita nel modo seguente: Potenzialita' originaria autorizzata in licenza Flessibilita' consentita ___ ___ da 2 a 9,9 tonn. 20% da 10 a 50 tonn. 10% da 50,1 a 100 tonn. 5% oltre le 100,1 tonn. 2% Trasformazione. Sara' espresso il diniego nei riguardi delle domande di autorizzazione per il passaggio dalla macinazione di altri cereali o per uso zootecnico a quella del frumento per alimentazione umana. Per le trasformazioni nell'ambito della macinazione del frumento (da tenero a duro o viceversa) sara' consentita una flessibilita' di aumento della capacita' di macinazione con la gradualita' prevista per l'ammodernamento degli impianti. Trasferimento o concentrazione. Sara' concessa l'autorizzazione per le iniziative che non comportino aumenti delle capacita' di macinazione preesistenti salvo la flessibilita' prevista per l'ammodernamento degli impianti. Macinazione di altri cereali, diversi dal grano tenero e duro, per uso zootecnico. Le imprese che producono mangimi complementari o completi che hanno all'interno del ciclo produttivo un impianto di macinazione, devono munirsi della licenza per la macinazione di altri cereali diversi dal grano per uso zootecnico. Per la realizzazione di nuovi impianti le imprese dovranno presentare preventivamente istanza di autorizzazione ai sensi della legge n. 452/87. Una volta ottenuta l'autorizzazione ministeriale la relativa licenza di macinazione verra' rilasciata dalle competenti camere di commercio secondo le norme stabilite dalla circolare n. 131 del 6 aprile 1988, sopracitata e dalla legge 7 novembre 1949, n. 857. Al fine di avere l'andamento della situazione dell'industria molitoria nazionale, in ordine agli impianti installati tuttora in attivita' in rapporto alle esigenze di utilizzazione del frumento e dei relativi fabbisogni, si invitano le camere di commercio a richiedere alle ditte la dichiarazione attestante la produttivita' degli impianti prima dell'apposizione del visto annuale di rinnovo delle licenze di macinazione e ad una attenta verifica di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il rilascio delle licenze stesse con particolare riguardo all'esistenza dell'impianto, alla funzionalita' ed alla corrispondenza della potenzialita' a quella effettivamente installata. Si evidenzia ancora una volta che la mancanza anche di uno di questi presupposti di fatto inficia l'atto amministrativo. In relazione alle eventuali violazioni che dovessero essere riscontrate, in particolare per quanto riguarda molini con capacita' di macinazione accertata superiore a quella indicata in licenza (o privi di licenza ovvero di autorizzazione), questa amministrazione si riserva di far procedere alla sospensione della licenza e comunque dell'attivita' fino a quando la posizione non sara' regolarizzata adeguandola alle vigenti disposizioni richiamate con la presente circolare, il tutto salvo applicazione di ulteriori sanzioni. Periodicamente, entro il 30 aprile di ogni anno, le camere di commercio dovranno trasmettere a questo Ministero - D.G. produzione industriale, il prospetto riepilogativo di cui al fac-simile inviato con nota n. 132424 dell'8 novembre 1991, unitamente a copia delle licenze di macinazione che hanno formato oggetto di variazione nel corso dell'anno. Il Ministro: GUARINO