AVVERTENZA:
   Si  procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, corredato delle  relative  note,  ai  sensi
dell'articolo  8,  comma  3,  del regolamento di esecuzione del testo
unico delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla
emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
                               Art. 1.
               Istituzione dell'imposta - Presupposto
  1. A decorrere dall'anno 1993 e' istituita l'imposta comunale sugli
immobili (ICI).
  2.  Presupposto  dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello  Stato,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo e
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo  per  la
          razionalizzazione   e  la  revisione  delle  discipline  in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale". Si trascrive il testo  del  relativo
          art. 4:
             "Art.  4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al fine
          di consentire alle regioni, alle province ed ai  comuni  di
          provvedere  ad  una  rilevante  parte  del  loro fabbisogno
          finanziario attraverso risorse proprie,  il  Governo  della
          Repubblica  e'  delegato  ad  emanare, entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo
          quanto previsto al comma 7 del  presente  articolo,  uno  o
          piu' decreti legislativi, diretti:
               a)   all'istituzione,   a  decorrere  dall'anno  1993,
          dell'imposta comunale immobiliare (ICI),  con  l'osservanza
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
               1)  applicazione  dell'ICI  sul valore dei fabbricati,
          dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a  qualsiasi
          uso destinati e attribuzione della titolarita' dell'imposta
          al comune ove sono ubicati gli immobili;
               2)  assoggettamento  all'imposta, per anni solari, del
          proprietario dell'immobile ovvero del titolare del  diritto
          di  usufrutto,  uso o abitazione sullo stesso, anche se non
          residente nel territorio dello Stato; l'imposta  e'  dovuta
          proporzionalmente  al periodo ed alla quota di possesso nel
          corso dell'anno;
               3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base
          degli estimi del catasto edilizio o valore  comparativo  in
          caso  di  non  avvenuta  iscrizione  al catasto; negli anni
          successivi le rendite catastali, su cui  sono  calcolati  i
          valori  degli  immobili,  sono rivalutate periodicamente in
          base  a  parametri  che  tengano  in   considerazione   gli
          effettivi andamenti dei mercati immobiliari;
               4)  determinazione  del  valore  dei  terreni agricoli
          sulla base degli estimi del catasto;
               5) determinazione del valore delle  aree  fabbricabili
          sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i
          terreni   su   cui   persista  l'utilizzazione  agro-silvo-
          pastorale  da  parte  dei  soggetti  indicati  al  n.  10),
          demandando   al   comune,   se   richiesto,   con   propria
          certificazione, la definizione di area fabbricabile;  negli
          eventuali  procedimenti  di  espropriazione  si  assume  il
          valore   dichiarato   ai   fini   dell'ICI   se   inferiore
          all'indennita'  di  espropriazione  determinata  secondo  i
          vigenti criteri.  In  caso  di  utilizzazione  edificatoria
          dell'area,  di  demolizione di fabbricato, di interventi di
          recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c),  d)
          ed  e),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  la  base
          imponibile e' costituita dal  valore  dell'area  fino  alla
          data    di   ultimazione   dei   lavori   di   costruzione,
          ricostruzione o ristrutturazione  o,  comunque,  fino  alla
          data in cui il fabbricato e' assoggettato all'ICI;
               6)  determinazione  di  un'aliquota unica da parte del
          comune in misura  variante  dal  4  al  6  per  mille,  con
          applicazione   dell'aliquota  minima  in  caso  di  mancata
          determinazione  e  con  facolta'  di  aumentare  l'aliquota
          massima  fino  all'uno per mille per straordinarie esigenze
          di bilancio;
               7) esenzione dall'imposta per:
                7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni,  le
          comunita'  montane,  i  consorzi  fra detti enti, le unita'
          sanitarie  locali,  le  istituzioni   sanitarie   pubbliche
          autonome  di  cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833,  nonche'  le  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato     ed    agricoltura.    L'esenzione    spetta
          limitatamente agli  immobili  destinati  esclusivamente  ai
          compiti istituzionali dell'ente;
               7.2)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti  di cui
          all'art. 87, comma 1, lettera c),  del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
          attivita'    assistenziali,    previdenziali,    sanitarie,
          didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e  sportive,
          nonche'  delle  attivita'  di  cui all'art. 16, lettera a),
          della legge 20 maggio 1985, n. 222;
                7.3)   i    fabbricati    destinati    esclusivamente
          all'esercizio   del   culto,  purche'  compatibile  con  le
          disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
          loro pertinenze;
                7.4) i fabbricati  di  proprieta'  della  Santa  Sede
          indicati  negli  articoli  13,  14,  15  e  16 del Trattato
          lateranense,  sottoscritto  l'11  febbraio  1929   e   reso
          esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
                7.5)  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per
          i quali e' prevista  l'esenzione  dall'imposta  locale  sul
          reddito  dei  fabbricati  in base ad accordi internazionali
          resi esecutivi in Italia;
                7.6) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali
          di  cui  all'art.  5-  bis del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,   e   successive
          modificazioni;
                7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle
          categorie catastali da E/1 ad E/9;
                7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
                7.9)  i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine
          di essere destinati alle  attivita'  assistenziali  di  cui
          alla  legge  5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui
          sono adibiti direttamente allo svolgimento delle  attivita'
          predette;
                7.10)  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o
          di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge  27
          dicembre 1977, n.  984;
               8)  riduzione  dell'imposta  del  50  per  cento per i
          fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili  e  di  fatto
          non utilizzati;
               9)   detrazione   dall'imposta   dovuta  per  l'unita'
          immobiliare adibita ad abitazione principale  del  soggetto
          passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo
          e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La
          disposizione  si  applica  anche  per le unita' immobiliari
          adibite ad abitazione principale dei  soci  assegnatari  di
          cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
               10)  i  terreni  agricoli di proprieta' di coltivatori
          diretti o  imprenditori  agricoli  che  esplicano  la  loro
          attivita'   a   titolo  principale,  purche'  dai  medesimi
          condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni
          complessive, sono esenti da imposta. Sui  medesimi  terreni
          agricoli  l'imposta  e'  dovuta  per  scaglioni  di  valore
          imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
                10.1)  nella  misura  del  30 per cento per un valore
          complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
                10.2) nella misura del 50 per  cento  per  un  valore
          compreso tra 120 milioni e 200 milioni;
                10.3)  nella  misura  del  75 per cento per un valore
          compreso tra 200 milioni e 250 milioni;
               11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del
          comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo,
          da trasmettere anche all'anagrafe tributaria;  attribuzione
          da  parte  della  giunta  comunale della responsabilita' di
          gestione dell'imposta  ad  un  funzionario;  collaborazione
          informativa  tra  il  Ministero  delle  finanze ed i comuni
          anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;
               12)  rimborso  dell'imposta   pagata,   con   relativi
          interessi   nella  misura  legale,  per  le  aree  divenute
          inedificabili,   a   condizione   che   il    vincolo    di
          inedificabilita'  perduri  per almeno tre anni; il rimborso
          e' limitato all'imposta pagata  per  il  periodo  di  tempo
          decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area
          e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;
               13)  devoluzione  delle  controversie  alla competenza
          delle commissioni tributarie;
               14)  determinazione  di  soprattasse  in  misura   non
          eccedente  il  50  per  cento dell'imposta o della maggiore
          imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non  versata
          o  tardivamente versata, graduandone l'entita' in relazione
          alla   gravita'    dell'infrazione    e    prevedendo    la
          inapplicabilita'  della  soprattassa  per  omesso o tardivo
          versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;
               15) determinazione di pene pecuniarie  in  misura  non
          eccedente  lire  200.000  per  le  infrazioni  di carattere
          formale;
               16)  esclusione  dei  redditi  dominicali  delle  aree
          fabbricabili,  dei  redditi  dei  terreni  agricoli  e  dei
          redditi  dei   fabbricati   dall'ambito   di   applicazione
          dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonche' detrazione,
          per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle
          persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000
          lire  e  di  uguale  importo dall'imposta sul reddito delle
          persone  giuridiche  (IRPEG)  per   ognuna   delle   unita'
          immobiliari   delle   cooperative   edilizie  a  proprieta'
          indivisa  adibita  ad  abitazione   principale   dei   soci
          assegnatari;
               17)  soppressione  dal  1  gennaio 1993, dell'imposta
          comunale sull'incremento di valore degli immobili  (INVIM);
          tuttavia  ne sara' prevista l'applicazione, con le aliquote
          massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato
          per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio
          successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come  valore  fi-
          nale quello al 31 dicembre 1992;
               18)  in  caso di espropriazione per pubblica utilita',
          oltre  alla  indennita'  determinata  secondo   i   criteri
          vigenti,  e'  dovuta  una eventuale maggiorazione pari alla
          differenza    tra    l'importo     dell'ICI     corrisposta
          dall'espropriato,  o  dal  suo  dante  causa,  negli ultimi
          cinque   anni   e  l'importo  dell'ICI  che  sarebbe  stato
          corrisposto sulla base dell'indennita', oltre gli interessi
          legali sulla stessa differenza;
               19) non  deducibilita'  dell'ICI  agli  effetti  delle
          imposte erariali sui redditi;
               b)  all'attribuzione  ai comuni, a decorrere dal 1994,
          della facolta', connessa alla politica degli  investimenti,
          di   istituire   un'addizionale  all'IRPEF  in  misura  non
          eccedente l'uno per cento  dell'imposta  relativa  all'anno
          1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3
          per  cento  di  quella  relativa  all'anno 1995 ed il 4 per
          cento di quella relativa agli anni 1996 e  successivi.  Con
          delibera  del  consiglio  comunale possono essere stabilite
          riduzioni dell'addizionale per categorie di  meno  abbienti
          individuate  sulla  base  di  indici obiettivi di carattere
          sociale.   L'addizionale  e'  riscossa,  mediante  distinto
          versamento,  in  unica  soluzione, nei termini e secondo le
          modalita' previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il
          provento dell'addizionale e' devoluto dallo Stato in favore
          del comune di domicilio fiscale del  contribuente.  Per  la
          disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in
          materia  di  IRPEF;  l'addizionale  non  e' deducibile agli
          effetti  delle  imposte  erariali  sul  reddito.   Saranno,
          altresi', emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare,
          anche  prevedendo  forme  di  compartecipazione  al maggior
          gettito risultante dalla stessa attivita',  l'attivita'  di
          segnalazione  dei comuni prevista dal terzo comma dell'art.
          44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni;
               c) all'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio  1993,
          alle  regioni  a  statuto  ordinario - gia' titolari di una
          parte della tassa automobilistica,  ai  sensi  dell'art.  4
          della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  come  sostituito
          dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158,  e  succes-
          sive  modificazioni  -  dell'intera  tassa  automobilistica
          complessivamente dovuta, nonche' della soprattassa  annuale
          di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          1976, n. 786, e della tassa  speciale  di  cui  all'art.  2
          della  legge  21  luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
               1)  le  misure  della  tassa  automobilistica,   della
          soprattassa  annuale  e della tassa speciale possono essere
          stabilite, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, alle
          scadenze previste nell'art. 4 della legge 16  maggio  1970,
          n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n.
          158,  e successive modificazioni, nella misura compresa fra
          il 90 ed il 110  per  cento  di  quelle  vigenti  nell'anno
          precedente;
               2)  la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e
          la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme  che
          regolano   gli   analoghi   tributi  erariali  vigenti  nel
          territorio delle regioni a statuto speciale,  ivi  comprese
          quelle  concernenti  le  sanzioni e la loro entita', e sono
          riscosse negli stessi termini, con le stesse modalita' ed a
          mezzo  dello  stesso concessionario della riscossione degli
          analoghi tributi erariali,  il  quale  versera'  i  tributi
          regionali  riscossi nelle casse della regione di competenza
          ed avra' diritto allo stesso  aggio  fissato  per  i  detti
          tributi erariali;
               3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo
          o  di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio
          di una  regione  diversa  da  quella  nel  cui  ambito  era
          precedentemente  iscritto non da' luogo all'applicazione di
          una ulteriore tassa, soprattassa annuale e  tassa  speciale
          per  il  periodo  per  il  quale il tributo dovuto e' stato
          riscosso dalla regione di provenienza;
               4) contestuale  riduzione  del  fondo  comune  di  cui
          all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
               d)  all'istituzione,  a  decorrere  dal 1994, a favore
          delle   regioni   a   statuto   ordinario   di   un'imposta
          sull'erogazione  del  gas  e dell'energia elettrica per usi
          domestici commisurata al prezzo,  al  netto  di  imposte  e
          tasse,  delle  erogazioni  e di un'analoga imposta a favore
          delle province,  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
               1) l'imposta puo' essere proporzionale o progressiva a
          scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;
               2)  l'imposta  regionale  e'  determinata  da ciascuna
          regione, con propria legge, in misura complessivamente  non
          eccedente il 6 per cento;
               3)  l'imposta  provinciale  e'  deliberata da ciascuna
          provincia in misura complessivamente  non  eccedente  l'uno
          per cento;
               4)  l'imposta  regionale  e l'imposta provinciale sono
          dovute alla regione ed alla provincia ove sono  ubicate  le
          utenze  dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli
          utenti;
               5)  in  armonia  con  le  disposizioni  di   carattere
          generale  in  materia  di  tributi  regionali e provinciali
          saranno determinati le  modalita'  di  articolazione  delle
          aliquote,  fra  il  minimo  e  il  massimo, le modalita' di
          accertamento, i termini per il versamento alle  regioni  ed
          alle province dei relativi tributi, nonche' le sanzioni, le
          indennita'  di  mora  e  gli  interessi  per  il  mancato o
          ritardato versamento;
               e) all'istituzione, a decorrere  dal  1993,  a  favore
          delle  province, di una o piu' imposte sull'esercizio delle
          funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g)  del  comma  1
          dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
               f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina
          dei  trasferimenti  correnti  che, nell'ambito dell'art. 54
          della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
               1)   istituzione   di   un   sistema   a   regime   di
          determinazione  del  complesso  dei  trasferimenti erariali
          agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al n.  2),
          garantisca  dal 1994 un andamento coordinato con i principi
          di  finanza  pubblica e con la crescita della spesa statale
          contenuti nei  documenti  di  programmazione  statale,  con
          unificazione  degli  stanziamenti  di bilancio di carattere
          ripetitivo, secondo  le  tipologie  previste  dall'art.  54
          della  legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle
          rispettive quantificazioni;
               2)  corresponsione  ai   comuni   per   il   1993   di
          trasferimenti   ordinari   e   perequativi  pari  a  quelli
          corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di  cui  al
          decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1992,   n.   359,
          eventualmente  aumentati secondo le indicazioni della legge
          finanziaria per lo stesso anno e versamento  all'erario  da
          parte   dei  comuni  del  gettito  dell'ICI  calcolato  con
          l'aliquota del 4 per mille,  al  netto  della  perdita  del
          gettito  INVIM  calcolato  sulla  base  della  media  delle
          riscossioni del  triennio  1990-1992;  corresponsione  alle
          province  di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati
          in modo analogo a quello dei  comuni;  corresponsione  alle
          comunita'  montane  per  il  1993  di fondi ordinari pari a
          quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo  adottato
          per   i   comuni;  detrazione  dai  trasferimenti  erariali
          correnti, a decorrere dal 1994, di un  importo  complessivo
          pari  al  gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato
          sulla base dell'aliquota del 4  per  mille,  ridotto  della
          perdita   derivante   dalla  soppressione  dell'INVIM;  gli
          accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in  deroga  a
          quanto  disposto  nella  lettera a), numeri 11), 14) e 15),
          sono effettuati dall'Amministrazione  finanziaria  in  base
          alle   disposizioni  vigenti  in  materia  di  imposte  sui
          redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai
          comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione  finanziaria
          per  effetto  di detti accertamenti sono di spettanza dello
          Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;
               3) conservazione a ciascun ente locale  di  contributi
          erariali  che  finanzino  i  servizi  indispensabili di cui
          all'art. 54 della legge 8  giugno  1990,  n.  142,  per  le
          materie   di  competenza  statale,  delegate  o  attribuite
          all'ente locale stesso;
               4)  applicazione  dal  1994  dei  parametri  obiettivi
          stabiliti  dal predetto art. 54 della legge n. 142 del 1990
          e attuazione dello stesso  anno  della  perequazione  degli
          squilibri   della   fiscalita'   locale,   con  particolare
          considerazione:
                4.1) dei comuni montani con popolazione  inferiore  a
          5.000 abitanti;
                4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore
          a 2.000 abitanti;
                4.3)  dei  comuni  operanti  in  zone particolarmente
          depresse con  ridotte  basi  imponibili  immobiliari  e  di
          reddito;
                4.4) dei comuni capoluogo di provincia;
                4.5)   degli   enti  aventi  nel  1992  trasferimenti
          erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori  a
          quelli della fascia demografica di appartenenza;
               5)  ripartizione  del fondo per trasferimenti correnti
          alle comunita' montane, con quote di fabbisogno minimo  per
          ente e con riferimento alla popolazione montana;
               6)    eliminazione,    successivamente    al   periodo
          transitorio, dei vincoli in atto  esistenti  sul  controllo
          centrale   delle  piante  organiche,  sulle  assunzioni  di
          personale e sui tassi di copertura del costo  dei  servizi,
          tranne   che   per   gli   enti   locali   con   situazioni
          strutturalmente deficitarie;
               7)  certificazione  amministrativa  dei   bilanci   di
          previsione  e  dei conti consuntivi degli enti locali e dei
          relativi    consorzi,    con    previsione    di    ritardo
          nell'erogazione    dei   trasferimenti   erariali   per   i
          trasgressori;
               g) all'autorizzazione alle  province,  ai  comuni,  ai
          loro   consorzi,   alle  aziende  municipalizzate  ed  alle
          comunita' montane ad assumere mutui per il finanziamento di
          opere  pubbliche   destinate   all'esercizio   di   servizi
          pubblici,  assistiti o meno da contributi in conto capitale
          o in conto interessi dello Stato o delle  regioni  soltanto
          sulla base di progetti 'chiavi in mano' ed a prezzo chiuso.
          Il  piano  finanziario  previsto  dall'art. 4, comma 9, del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  aprile 1989, n. 155, deve
          assicurare        l'equilibrio        economico-finanziario
          dell'investimento  e  della  connessa  gestione,  anche  in
          relazione   agli   introiti   previsti   e   deve    essere
          preventivamente   assentito   da  un  istituto  di  credito
          mobiliare  scelto  nell'elenco  che  sara'  approvato   dal
          Ministro  del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera
          che superano l'importo di  un  miliardo  di  lire  dovranno
          essere  sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a
          cura di societa'  specializzata  all'uopo  autorizzata  dal
          Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro,  con  riparto  dei  costi   relativi   tra   l'ente
          mutuatario  e l'istituto di credito mobiliare finanziatore.
          Per gli interventi di cui alla presente  lettera  gli  enti
          interessati  approvano  le  tariffe dei servizi pubblici in
          misura   tale   da   assicurare   l'equilibrio   economico-
          finanziario dell'investimento e della connessa gestione.
             2.  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno o piu' decreti legislativi diretti al
          riordino dell'ordinamento  finanziario  e  contabile  delle
          amministrazioni  provinciali, dei comuni, dei loro consorzi
          e delle comunita' montane, con  l'osservanza  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi:
               a)  armonizzazione  con  i principi della contabilita'
          generale dello Stato, per la parte applicativa dei principi
          contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142,  tenuto  conto
          delle  esigenze  del  consolidamento  dei  conti pubblici e
          dell'informatizzazione;
               b)  applicazione  dei principi contenuti nella legge 8
          giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e
          progressiva della contabilita' economica  a  decorrere  dal
          1995  fino  ad  interessare tutti gli enti, con facolta' di
          applicazione anticipata;
               c)   definizione,   nell'ambito   del    sistema    di
          contabilita'  economica, dei principi per la determinazione
          dei costi e  degli  ammortamenti  dei  servizi  degli  enti
          locali;
               d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile
          della possibilita' di ricorso all'istituto del dissesto per
          il   risanamento   degli   enti   locali   in  grave  crisi
          finanziaria, secondo i criteri  contenuti  nelle  leggi  in
          vigore, e coordinamento delle norme in materia.
             3.  Restano  salve le competenze e le attribuzioni delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano.
             4. Il Governo della Repubblica e', altresi', delegato ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          diretti  alla  revisione ed armonizzazione, con effetto dal
          1 gennaio 1994,  di  tributi  locali  vigenti,  secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e
          diritti sulle pubbliche affisioni:
               1)  tassazione  della   pubblicita'   esterna   avente
          finalita' commerciale o rilevanza economica, assumendo come
          parametro   di   commisurazione   dell'imposta   il   mezzo
          pubblicitario utilizzato, secondo la  sua  natura,  le  sue
          dimensioni e la sua ubicazione;
               2)  attribuzione  della  soggettivita' passiva a colui
          che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della
          responsabilita' tributaria di colui che produce,  vende  la
          merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita';
               3)   ridefinizione  delle  tariffe  sulla  base  delle
          disposizioni di cui al n. 1), ripartendo i  comuni  in  non
          piu' di cinque classi, in modo che la previsione di gettito
          per  l'anno  1994  non  ecceda  il doppio del gettito lordo
          registrato nel 1992. Per le pubbliche affisioni le  tariffe
          saranno   stabilite  tenendo  conto  del  costo  medio  del
          servizio reso;
               4)  revisione  delle   disposizioni   riguardanti   la
          gestione   dell'imposta   sulla   pubblicita'  nonche'  del
          servizio  delle  pubbliche  affissioni,  sulla  base  anche
          dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
               b)  in  materia di tasse per l'occupazione di spazi ed
          aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
               1) rideterminazione delle tariffe al fine di una  piu'
          adeguata  rispondenza  al  beneficio  economico  ritraibile
          nonche' in relazione alla ripartizione dei  comuni  in  non
          piu'  di  cinque  classi.  Le variazioni in aumento, per le
          occupazioni permanenti, non potranno  superare  il  50  per
          cento  delle  misure  massime  di  tassazione  vigente;  le
          tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun  giorno,
          non  potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite,
          per ciascun anno,  ai  fini  delle  occupazioni  permanenti
          ordinarie  di  cui  all'art.    195  del testo unico per la
          finanza locale approvato con  regio  decreto  14  settembre
          1931,  n.  1175,  e  successive  modificazioni,  e potranno
          essere graduate in relazione al tempo di occupazione;
               2) introduzione di forme di determinazione forfettaria
          della tassa per  le  occupazioni  di  spazi  soprastanti  e
          sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture
          e simili, tenendo conto di parametri significativi;
               3)   soppressione   della  tassa  per  le  occupazioni
          permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e  simili
          di  carattere stabile, gravante sulle unita' immobiliari, e
          determinazione di criteri certi  per  la  tassa  sui  passi
          carrabili;
               4) regolamentazione della gestione della tassa secondo
          criteri  analoghi  a quelli previsti per l'imposta comunale
          sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni;
               c) in materia di tassa per lo smaltimento dei  rifiuti
          solidi urbani:
               1)  adeguamento  del  tributo alla sua natura di tassa
          anche mediante un piu' diretto collegamento tra fruibilita'
          del  servizio  e   applicabilita'   della   tassa   nonche'
          attraverso la determinazione di parametri di commisurazione
          del  prelievo  sulla base della potenzialita' di produzione
          di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;
               2) definizione di precise modalita'  di  equiparazione
          ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale
          e  di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle
          attivita' produttive;
               d) in materia di imposta comunale sulla pubblicita'  e
          di   diritti   sulle  pubbliche  affissioni,  di  tassa  di
          occupazione e di  tassa  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
          solidi urbani:
               1)  revisione  ed  armonizzazione  del procedimento di
          accertamento e riscossione,  con  la  previsione  anche  di
          versamenti  diretti  a  mezzo  conto  corrente postale, con
          applicazione,   per   la   riscossione   coattiva,    delle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
          gennaio 1988, n. 43;
               2)   revisione  delle  agevolazioni,  mantenendo  solo
          quelle che rispondono a finalita' di carattere sociale e di
          economicita' di gestione;
               e)  in  materia  di  imposte  e   tasse   comunali   e
          provinciali,  attribuzione  alla  Direzione generale per la
          finanza locale presso  il  Ministero  delle  finanze  della
          funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari,
          anche   mediante  controlli  sulle  delibere  adottate  per
          regolamenti e tariffe, al fine di  verificare  l'osservanza
          delle  disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il
          regolare funzionamento dei servizi.
             5.  All'onere  derivante  dall'applicazione del comma 1,
          valutato in lire 29.423 miliardi per  l'anno  1993  e  lire
          24.510 miliardi per l'anno 1994, si provvede:
               a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire
          1.700  miliardi  per  l'anno  1994, mediante utilizzo delle
          entrate indicate all'art. 4 del decreto-legge 30  settembre
          1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          novembre  1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'art.
          6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.    151,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  202;
               b)  quanto  a lire 8.290 miliardi per l'anno 1993, con
          le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), n. 2);
               c) quanto a lire 15.933 miliardi  per  l'anno  1993  e
          lire  19.400  miliardi  per  l'anno 1994, mediante parziale
          utilizzo   delle   proiezioni   per   gli    stessi    anni
          dell'accantonamento  'Disposizioni finanziarie per le prov-
          ince, per i comuni e le  comunita'  montane'  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio triennale 1992-1994, al cap. 6856 dello
          stato di previsione del Ministero  del  tesoro  per  l'anno
          1992;
               d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire
          3.410  miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo
          delle proiezioni dello stanziamento iscritto al  cap.  5926
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno  1992  e  corrispondenti  capitoli  per   gli   anni
          successivi,   all'uopo   intendendosi   corrispondentemente
          ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art.  8  della
          legge 16 maggio 1970, n. 281.
             6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             7. Al fine dell'espressione del parere  da  parte  delle
          commissioni  permanenti competenti per la materia di cui al
          presente articolo, il Governo  trasmette  alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti  legislativi  in  attuazione  dei  principi  e  dei
          criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f)
          e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi
          in attuazione dei principi e dei criteri direttivi  di  cui
          al  comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro dieci
          mesi dalla predetta data. Le commissioni si esprimono entro
          quindici giorni  dalla  data  di  trasmissione.  I  decreti
          legislativi  in  attuazione  dei  principi  e  dei  criteri
          direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono  emanati
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge.
             8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei  decreti  di
          cui  al  presente  articolo,  nel  rispetto  dei principi e
          criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo
          parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  fino  al  31
          dicembre 1993".
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             - Per il testo dell'art. 4, comma 1, lettere a), c), e),
          f) e g), della legge n. 421/1922 si veda in nota al titolo.