Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Alle intendenze di finanza (per il tramite delle prefetture) Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette (per il tramite delle prefetture) Agli uffici distrettuali delle imposte dirette (per il tramite delle intendenze di finanza) Il comma 3 dell'art. 11- bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prevede che le disposizioni recate dal comma 1 del medesimo art. 11- bis, concernenti la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo, non si applicano nei confronti degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro attivita', rendano manifesta la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile in base al contributo diretto lavorativo, a condizione che sia presentata domanda ad una apposita commissione provinciale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993 (allegato 1), sono stati stabiliti i criteri in base ai quali non e' applicabile il contributo diretto lavorativo in presenza di un livello particolarmente limitato dell'attivita' esercitata. In particolare, negli articoli 2 e 3 del suddetto decreto governativo sono stati forniti i criteri mediante i quali puo' essere desunta - in base a presunzioni aventi i requisiti di precisione, gravita' e concordanza previsti dall'art. 2729 del codice civile - la prova della sussistenza delle condizioni stabilite nel decreto medesimo. Nel successivo art. 4 sono state fornite, inoltre, indicazioni procedurali in ordine ai tempi ed alle modalita' da osservare per la presentazione delle domande alle apposite commissioni provinciali di cui all'art. 11- bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 384 del 1992. Con tale disposizione e' stato precisato che: a) la domanda alla commissione competente in base al domicilio fiscale del contribuente deve essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede l'esonero, al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale; b) l'istanza dovra' essere redatta secondo schemi appositamente predisposti; c) i pareri degli ordini professionali - che non sono richiesti qualora i contribuenti svolgano attivita' per le quali non e' prevista l'iscrizione ad un ordine professionale - possono essere resi anche in sede di esame della domanda da parte della commissione ed a richiesta della stessa; d) il contribuente puo' evitare di adeguarsi al contributo diretto lavorativo nella dichiarazione dei redditi solo se alla domanda e' allegata la documentazione asseverata; e) nel caso in cui la commissione provinciale respinga la domanda, la maggiore imposta dovuta e gli interessi devono essere versati dal contribuente entro il termine previsto per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo successivo, anche qualora quest'ultima non sia presentata; f) nel caso in cui la domanda sia accolta ma i requisiti vengano successivamente meno, il contribuente puo' comunque presentare per i periodi di imposta successivi una ulteriore domanda al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza di altri requisiti e condizioni. * * * Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti in merito alle modalita' di costituzione ed al funzionamento delle commissioni provinciali che, ai sensi del comma 6 del citato art. 11- bis, devono essere insediate presso codeste prefetture entro il 15 gennaio 1993. Al riguardo, pare opportuno preliminarmente rilevare che le commissioni sono istituite con decreto del prefetto che potra' disciplinarne l'organizzazione, prevedendo anche l'eventuale suddivisione in sezioni competenti per i diversi comuni della provincia. La commissione e' composta dai seguenti membri: 1) il prefetto o un suo delegato; 2) il direttore regionale delle entrate o un suo delegato, nell'intesa che, fino alla nomina dei direttori regionali, sara' chiamato a comporre la commissione il titolare dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette o un suo delegato; 3) i titolari degli uffici delle entrate della provincia o loro delegati, con l'avvertenza che, fino alla istituzione degli uffici medesimi, saranno chiamati a far parte delle commissioni i titolari degli uffici distrettuali delle imposte dirette o loro delegati; 4) il sindaco del comune ove il richiedente ha il domicilio fiscale o un suo delegato; 5) un delegato del sindaco, con particolare esperienza delle condizioni socio-economiche del luogo di esercizio dell'attivita'. La commissione e' pertanto composta dal prefetto, o suo delegato, che la presiede e da altri quattro membri. Qualora nell'ambito della commissione siano istituite piu' sezioni, ciascuno dei membri di cui ai punti da 1) a 4) puo' anche designare delegati diversi in riferimento a ciascuna sezione. Analoga facolta' e' riconosciuta in relazione ai delegati di cui al punto 5), per i quali ciascun sindaco puo' designare delegati diversi in riferimento a ciascuna sezione. Per quanto riguarda il funzionamento del predetto organo, le competenti intendenze di finanza forniranno il personale di segreteria stanziando i fondi all'uopo necessari. Le funzioni di segretario della commissione verranno svolte da un impiegato della carriera direttiva del Ministero delle finanze designato dal competente intendente di finanza. * * * I contribuenti che ritengono di possedere i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992 devono presentare entro il 31 gennaio, anche mediante incaricato, un'apposita istanza in bollo direttamente al comune nella cui circoscrizione il contribuente medesimo ha il domicilio fiscale. L'istanza deve contenere le indicazioni recate negli schemi allegati alla presente circolare (allegati 2 e 3). Per la presentazione dell'istanza puo' essere utilizzata anche copia del predetto modulo. I contribuenti che hanno presentato la predetta istanza entro il 31 gennaio possono non tener conto, in sede di dichiarazione dei redditi, delle disposizioni contenute nell'art. 11- bis del decreto- legge n. 384 del 1992, a condizione che all'istanza stessa sia allegata la documentazione asseverata dai soggetti che possono rappresentare il contribuente nel contenzioso tributario ovvero dai centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'art. 78, commi 1 e 2, della legge n. 413 del 1991. Gli uffici comunali rilasciano ricevuta della presentazione dell'istanza e della documentazione allegata; la presentazione dell'istanza puo' avvenire anche a mezzo postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro il 31 gennaio. Il comune raccoglie le istanze prodotte dai contribuenti e le trasmette cumulativamente all'intendenza di finanza con elenco in duplice copia entro il 15 febbraio ed il 15 marzo successivo. Una copia dell'elenco viene restituita per ricevuta dall'intendenza di finanza, opportunamente datata e firmata. Entro il mese di febbraio la commissione provinciale provvede ad un preliminare esame delle istanze pervenute ed incarica dei necessari accertamenti la Guardia di finanza, gli altri organi di polizia ed i vigili urbani. Al riguardo, si ritiene che possano essere affidati alla Guardia di finanza gli accertamenti riguardanti i dati e gli elementi di carattere piu' strettamente contabile e fiscale, da verificare anche sulla base della contabilita' e delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Agli altri organi di polizia ed ai vigili urbani potranno essere affidati controlli concernenti l'assenza di eventuali collaboratori o dipendenti, l'eta' del contribuente, l'esistenza di invalidita' rilevanti ai fini dell'attivita' svolta, lo svolgimento dell'attivita' in locali di scarso pregio e con impiego di beni strumentali di ridotta efficienza economica, ecc. La commissione potra' anche disporre che taluni accertamenti siano separatamente effettuati da piu' organi accertatori. Qualora la documentazione presentata manifesti in modo palese elementi di non congruita' in relazione ai criteri posti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, la commissione potra' disporre un esame accelerato dell'istanza medesima. La commissione provinciale adotta le sue decisioni in merito alle domande presentate dai contribuenti dopo aver esaminato la documentazione asseverata, i pareri delle associazioni di categoria presenti nel CNEL ed i pareri degli ordini professionali eventualmente allegati alle domande o richiesti, nonche' gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza, da altri organi di polizia e dai vigili urbani. Ai fini della correntezza dei lavori, la commissione potra' fissare un termine per il completamento degli anzidetti accertamenti. I contribuenti interessati possono essere invitati a comparire presso la commissione anche per mezzo di rappresentanti, qualora la commissione stessa ritenga opportuno acquisire ulteriori dati e notizie rilevanti ai fini della decisione da adottare. Qualora il contribuente eserciti la propria attivita' al di fuori dell'ambito provinciale, la commissione richiedera' dati ed elementi ritenuti necessari ai fini della decisione anche alle prefetture delle altre province interessate. Le decisioni della commissione sono comunicate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria competenti a cura della segreteria della commissione e vanno notificate ai contribuenti interessati ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. * * * Tanto premesso, i signori prefetti vorranno portare a conoscenza dei sindaci nonche' degli organi di polizia interessati in contenuto delle presenti direttive. Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze; gli uffici distrettuali delle imposte dirette, a loro volta, accuseranno ricevuta alle rispettive intendenze di finanza. Si pregano, altresi', gli uffici in indirizzo di voler curare la massima diffusione, per il tramite degli organi di stampa, dell'avvenuto insediamento delle commissioni provinciali in argomento e dell'avviso della loro attivita'. In attesa di ricevere dai signori prefetti la conferma dell'avvenuta costituzione del nuovo organo e della sua piena funzionalita', si prega di voler comunicare, infine, se si sia reso necessario procedere all'insediamento di piu' sezioni nell'ambito della suddetta commissione, specificandone il numero nonche' l'ambito territoriale di rispettiva competenza. Nel confidare nella fattiva, consueta collaborazione delle SS.LL., si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. Il Ministro dell'interno MANCINO Il Ministro delle finanze GORIA