IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista la legge 30 luglio  1985,  n.  404,  recante:  "Provvedimenti
urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto" ed in
particolare l'art. 2, che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale
per l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
  Vista   la   legge   5   febbraio   1992,  n.  68,  concernente  la
"Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi";
  Visto l'art. 11 di quest'ultima legge;
  Visto  in  particolare  il  comma  1,  lettera  a),  del  succitato
articolo,  in  base  al  quale  il  Ministro dei trasporti stabilisce
annualmente con proprio  decreto  i  criteri  per  la  concessione  e
l'erogazione dei benefici previsti dalla stessa legge nonche' i tempi
e le modalita' per la presentazione delle relative domande;
  Considerato   che   i   criteri  di  ordine  generale  da  adottare
nell'applicazione della suddetta legge devono essere  individuati  in
stretta  connessione  con  le  finalita'  indicate  nell'art. 1 della
medesima legge;
  Considerata altresi' la necessita' di  individuare  per  i  diversi
settori  di  applicazione  dei criteri specifici per il perseguimento
delle singole finalita';
  Sentito il parere del comitato centrale per l'albo formulato  nella
seduta del 23 luglio 1992;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  in  data 23
settembre 1992;
                              Decreta:
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
                               Art. 1.
  1. Con il termine legge indicato genericamente nel presente decreto
si intende, salvo che non sia  diversamente  precisato,  la  legge  5
febbraio 1992, n. 68.
  2.  Con il termine albo indicato genericamente nel presente decreto
si  intende,  salvo  che  non  sia  diversamente  precisato,   l'albo
nazionale   delle   persone   fisiche  e  giuridiche  che  esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. Con il termine sezione speciale dell'albo indicato genericamente
nel presente decreto si intende la sezione di cui all'art.  1,  comma
5-bis,  del  decreto-legge  6  febbraio  1987, n. 16, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che integra  l'art.
1  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  ed il cui regolamento di
esecuzione  e'  stato  emanato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 19 aprile 1990, n. 155.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge  n.  298/1974  reca:  "Istituzione  dell'albo
          nazionale  degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
          disciplina degli autotrasporti di cose ed istituzione di un
          sistema di tariffa a forcella per i trasporti di  merci  su
          strada".  Detta  legge  e' stata successivamente modificata
          con decreto-legge 6 febbraio 1987,  n.  16,  convertito  in
          legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 30 marzo 1987, n.
          132.
 
           Nota all'art. 1:
             - L'art. 1, comma 5-bis, del  decreto-legge  n.  16/1987
          (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e
          di sicurezza stradale) convertito, con modificazioni, nella
          legge   30   marzo  1987,  n.  132,  dispone  testualmente:
          "All'art. 1  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  sono
          aggiunti in fine i seguenti commi:
             "Presso  ciascun  albo e' istituita una sezione speciale
          alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa
          ed i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo  sociale
          sia   quello   di   esercitare   l'autotrasporto  anche  ed
          esclusivamente  con  i  veicoli  in  disponibilita'   delle
          imprese  socie. I requisiti e le condizioni di cui all'art.
          13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooper-
          ative ed ai consorzi  indicati  nel  precedente  comma,  si
          ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
             Con  il  regolamento  di esecuzione saranno stabilite le
          modalita' e la documentazione necessaria alla dimostrazione
          del   rapporto   associativo,   nonche'   le   norme    per
          l'applicazione  delle disposizioni contenute nel precedente
          comma'".