IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 30 luglio 1985, n. 404, recante: "Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto" ed in particolare l'art. 2, che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 68, concernente la "Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi"; Visto l'art. 11 di quest'ultima legge; Visto in particolare il comma 1, lettera a), del succitato articolo, in base al quale il Ministro dei trasporti stabilisce annualmente con proprio decreto i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici previsti dalla stessa legge nonche' i tempi e le modalita' per la presentazione delle relative domande; Considerato che i criteri di ordine generale da adottare nell'applicazione della suddetta legge devono essere individuati in stretta connessione con le finalita' indicate nell'art. 1 della medesima legge; Considerata altresi' la necessita' di individuare per i diversi settori di applicazione dei criteri specifici per il perseguimento delle singole finalita'; Sentito il parere del comitato centrale per l'albo formulato nella seduta del 23 luglio 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso in data 23 settembre 1992; Decreta: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1. 1. Con il termine legge indicato genericamente nel presente decreto si intende, salvo che non sia diversamente precisato, la legge 5 febbraio 1992, n. 68. 2. Con il termine albo indicato genericamente nel presente decreto si intende, salvo che non sia diversamente precisato, l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Con il termine sezione speciale dell'albo indicato genericamente nel presente decreto si intende la sezione di cui all'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che integra l'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ed il cui regolamento di esecuzione e' stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose ed istituzione di un sistema di tariffa a forcella per i trasporti di merci su strada". Detta legge e' stata successivamente modificata con decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.
Nota all'art. 1: - L'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16/1987 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale) convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, dispone testualmente: "All'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti in fine i seguenti commi: "Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa ed i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche ed esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese socie. I requisiti e le condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooper- ative ed ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie. Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e la documentazione necessaria alla dimostrazione del rapporto associativo, nonche' le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma'".