Si comunica che, in applicazione della raccomandazione CECA n. 3772/92/CECA del 22 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta CEE n. 383 del 29 dicembre 1992, la procedura per il rilascio dei documenti d'importazione per l'immissione in libera pratica di taluni prodotti sinderurgici CECA, elencati nell'allegato I originari da Paesi terzi, prevede quanto segue: 1. La domanda per ottenere il documento di importazione deve essere fatta su un modulo comunitario in quattro esemplari come da fac- simile allegato; essa puo' essere compilata da ogni importatore della Comunita', indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunita' stessa. Il modulo di cui sopra deve essere corredato: dall'originale o copia autenticata dei contratti o delle conferme d'ordine presentati su carta intestata firmata dai due contraenti, accompagnati da una eventuale lettera di accettazione; e, in caso di richiesta da parte del Ministero, della fattura proforma. L'importatore deve specificare: a) il Paese di origine e il Paese di provenienza; b) la designazione e l'indicazione del codice secondo la nomenclatura combinata; c) il peso netto per lotto dei prodotti, in kg; d) la moneta e il valore (CIF) fatturato in ECU; e) le caratteristiche dettagliate atte a dimostrare, nel caso che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati; f) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex del venditore; g) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex dell'importatore; h) la data e la localita' (ufficio di dogana) previste per l'importazione. 2. L'importatore deve attestare l'esattezza dei dati riportati nella domanda di importazione e precisare se la domanda stessa riguardi una analoga precedente richiesta. 3. Le importazioni definitive devono essere realizzate entro il termine di giorni novanta dalla data di emissione del documento di importazione. 4. Copia del documento d'importazione completamente o parzialmente utilizzato o inutilizzato, deve essere rispedita immediatamente alla Divisione V - Direzione generale import-export di questo Ministero, e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza. In caso di utilizzo parziale o totale l'importatore dovra' indicare gli estremi (numero e data) della dichiarazione doganale di importazione oppure inoltrare fotocopia della stessa. 5. Il rilascio di una successiva autorizzazione, proroga o dichiarazione di importazione, e' subordinato al puntuale adempimento del punto 4. Tutte le succitate disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1993 fatte salve le restrizioni nei confronti di taluni Paesi. Apposita circolare e' in corso di emanazione per la Bulgaria per i seguenti prodotti: coils e lamiere da treno; per la Romania per i coils, le lamiere da treno e le travi; per i Paesi ex URSS per i coils, le lamiere da treno, le travi e la vergella. La circolare 21/91, prorogata dalla circolare n. 30/91, e' abrogata. Il Ministro: VITALONE