Si comunica che, in  applicazione  della  raccomandazione  CECA  n.
3772/92/CECA  del  22 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta CEE n.
383 del 29 dicembre 1992, la procedura per il rilascio dei  documenti
d'importazione  per l'immissione in libera pratica di taluni prodotti
sinderurgici CECA, elencati nell'allegato I originari da Paesi terzi,
prevede quanto segue:
  1. La domanda per ottenere il documento di importazione deve essere
fatta su un modulo comunitario in  quattro  esemplari  come  da  fac-
simile allegato; essa puo' essere compilata da ogni importatore della
Comunita',  indipendentemente  dal  suo  luogo  di stabilimento nella
Comunita' stessa.
  Il modulo di cui sopra deve essere corredato:
   dall'originale o copia autenticata dei contratti o delle  conferme
d'ordine  presentati  su  carta intestata firmata dai due contraenti,
accompagnati da una eventuale lettera di accettazione;
   e, in caso di richiesta da  parte  del  Ministero,  della  fattura
proforma.
  L'importatore deve specificare:
    a) il Paese di origine e il Paese di provenienza;
    b)   la  designazione  e  l'indicazione  del  codice  secondo  la
nomenclatura combinata;
    c) il peso netto per lotto dei prodotti, in kg;
    d) la moneta e il valore (CIF) fatturato in ECU;
    e) le caratteristiche dettagliate atte a dimostrare, nel caso che
si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;
    f) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e  di  telex  del
venditore;
    g)  il  nome,  l'indirizzo  e  il  numero  di telefono e di telex
dell'importatore;
    h) la data e  la  localita'  (ufficio  di  dogana)  previste  per
l'importazione.
  2.  L'importatore  deve  attestare  l'esattezza  dei dati riportati
nella domanda di  importazione  e  precisare  se  la  domanda  stessa
riguardi una analoga precedente richiesta.
  3.  Le  importazioni  definitive  devono essere realizzate entro il
termine di giorni novanta dalla data di emissione  del  documento  di
importazione.
  4.  Copia del documento d'importazione completamente o parzialmente
utilizzato o inutilizzato, deve essere rispedita immediatamente  alla
Divisione V - Direzione generale import-export di questo Ministero, e
comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza.
  In caso di utilizzo parziale o totale l'importatore dovra' indicare
gli   estremi   (numero  e  data)  della  dichiarazione  doganale  di
importazione oppure inoltrare fotocopia della stessa.
  5.  Il  rilascio  di  una  successiva  autorizzazione,  proroga   o
dichiarazione di importazione, e' subordinato al puntuale adempimento
del punto 4.
  Tutte  le  succitate  disposizioni  sono  applicabili  fino  al  31
dicembre 1993 fatte salve le  restrizioni  nei  confronti  di  taluni
Paesi.  Apposita  circolare e' in corso di emanazione per la Bulgaria
per i seguenti prodotti: coils e lamiere da treno; per la Romania per
i coils, le lamiere da treno e le travi; per i Paesi ex  URSS  per  i
coils, le lamiere da treno, le travi e la vergella.
  La   circolare  21/91,  prorogata  dalla  circolare  n.  30/91,  e'
abrogata.
                                                Il Ministro: VITALONE