IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068,
modificati dal decreto del Presidente della  Repubblica  29  dicembre
1987, n. 556;
  Visto l'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  proprio  decreto  dell'8 febbraio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1988, modificato dal decreto 26
aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9  maggio
1991,  e  dal  decreto  18  febbraio  1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del  22  febbraio  1992,  con  il  quale  sono  stati
istituiti un mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo
Stato  negoziati  a  pronti  ed  un  mercato telematico dei contratti
uniformi a termine su titoli di Stato;
  Visto in particolare,  l'art.  10,  comma  1,  del  decreto  dell'8
febbraio 1988, come sopra modificato, il quale prevede che gli schemi
negoziali  dei  contratti uniformi a termine da stipulare nel mercato
di cui all'art. 7, comma 1, del decreto medesimo sono predisposti dal
comitato di gestione di  cui  all'art.  2  dello  stesso  decreto  ed
approvati  dal  Ministro  del  tesoro,  il  quale  stabilisce la data
d'avvio delle relative negoziazioni;
  Visto, inoltre, l'art. 9, comma 1, lettera e), dello stesso decreto
8 febbraio 1988, come sopra  modificato,  il  quale  prevede  che  il
Ministro  del  tesoro,  sentita  la  Banca  d'Italia, fissa la misura
minima dei margini di garanzia che le parti  contraenti  nel  mercato
dei  contratti  uniformi  a  termine  devono  versare  alla  Cassa di
compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e  23  della  citata
legge n. 1/1991;
  Visto  il  proprio  decreto  del 12 giugno 1992, con cui sono stati
approvati schemi negoziali per contratti uniformi a termine  relativi
a  buoni  poliennali  del  Tesoro aventi vita residua da otto a dieci
anni;
  Vista la delibera del 5 novembre 1992, con  la  quale  il  predetto
comitato  di gestione ha approvato uno schema negoziale dei contratti
uniformi a termine relativi a buoni poliennali del  Tesoro  con  vita
residua da tre anni e sei mesi a cinque anni;
  Ritenuta l'opportunita' di consentire l'ampliamento della gamma dei
prodotti  finanziari  negoziati  nel mercato dei contratti uniformi a
termine su titoli di Stato;
  Ritenuto lo schema contrattuale di cui alla delibera  del  comitato
di  gestione del 5 novembre 1992 rispondente alle esigenze funzionali
del mercato dei contratti uniformi a termine;
  Considerata altresi' l'esigenza di fissare  la  misura  minima  dei
margini  di garanzia relativi al nuovo schema negoziale dei contratti
uniformi a termine su titoli di Stato;
  Ritenuta infine la necessita' di  consentire  le  negoziazioni  del
predetto  contratto  uniforme  a termine, stabilendo la data di avvio
delle medesime;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvato lo schema negoziale dei contratti uniformi  a  termine
relativi a buoni poliennali del Tesoro con vita residua da tre anni e
sei  mesi  a  cinque  anni nel testo - di cui all'annesso al presente
decreto - deliberato dal comitato di gestione  previsto  dall'art.  2
del  decreto  8  febbraio 1988, come sopra modificato, nella riunione
del 5 novembre 1992.