IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556; Visto l'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il proprio decreto dell'8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1988, modificato dal decreto 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1991, e dal decreto 18 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, con il quale sono stati istituiti un mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti ed un mercato telematico dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato; Visto in particolare, l'art. 10, comma 1, del decreto dell'8 febbraio 1988, come sopra modificato, il quale prevede che gli schemi negoziali dei contratti uniformi a termine da stipulare nel mercato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto medesimo sono predisposti dal comitato di gestione di cui all'art. 2 dello stesso decreto ed approvati dal Ministro del tesoro, il quale stabilisce la data d'avvio delle relative negoziazioni; Visto, inoltre, l'art. 9, comma 1, lettera e), dello stesso decreto 8 febbraio 1988, come sopra modificato, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, fissa la misura minima dei margini di garanzia che le parti contraenti nel mercato dei contratti uniformi a termine devono versare alla Cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e 23 della citata legge n. 1/1991; Visto il proprio decreto del 12 giugno 1992, con cui sono stati approvati schemi negoziali per contratti uniformi a termine relativi a buoni poliennali del Tesoro aventi vita residua da otto a dieci anni; Vista la delibera del 5 novembre 1992, con la quale il predetto comitato di gestione ha approvato uno schema negoziale dei contratti uniformi a termine relativi a buoni poliennali del Tesoro con vita residua da tre anni e sei mesi a cinque anni; Ritenuta l'opportunita' di consentire l'ampliamento della gamma dei prodotti finanziari negoziati nel mercato dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato; Ritenuto lo schema contrattuale di cui alla delibera del comitato di gestione del 5 novembre 1992 rispondente alle esigenze funzionali del mercato dei contratti uniformi a termine; Considerata altresi' l'esigenza di fissare la misura minima dei margini di garanzia relativi al nuovo schema negoziale dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato; Ritenuta infine la necessita' di consentire le negoziazioni del predetto contratto uniforme a termine, stabilendo la data di avvio delle medesime; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. E' approvato lo schema negoziale dei contratti uniformi a termine relativi a buoni poliennali del Tesoro con vita residua da tre anni e sei mesi a cinque anni nel testo - di cui all'annesso al presente decreto - deliberato dal comitato di gestione previsto dall'art. 2 del decreto 8 febbraio 1988, come sopra modificato, nella riunione del 5 novembre 1992.