IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992; Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico; Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91; Vista la domanda dell'organismo di controllo denominato "Associazione marchigiana per l'agricoltura biologica", via Fratelli Bandiera, 28 - 60019 Senigallia (Ancona), presentata in data 24 settembre 1992; Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo; Decreta: Art. 1. L'organismo associativo di controllo denominato "Associazione marchigiana per l'agricoltura biologica" e' autorizzato all'esercizio dell'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonche' al rilascio delle etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.