IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del  Fondo
di solidarieta' nazionale;
  Visto  il  regolamento  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241,  di  esecuzione  dell'art.  21
della citata legge n. 364;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il
Fondo di solidarieta' nazionale;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 febbraio 1992, con il quale il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato  le  colture
agricole  intensive  e  pregiate  ammesse all'assicurazione agevolata
contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1992;
  Vista la domanda in data 5 maggio  1992,  presentata  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  ed al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  dal  Consorzio  italiano  rischi
agricoli  speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici
autorizzate all'esercizio del ramo  "grandine",  intesa  ad  ottenere
l'approvazione  delle  tariffe di premio e delle condizioni generali,
speciali e  particolari  di  polizza  concordate  con  l'Associazione
nazionale  consorzi  difesa  (As.Na.Co.Di.)  da applicarsi per l'anno
1992 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della  brina
e  del  gelo,  relative ai prodotti delle colture indicate nel citato
decreto 17  febbraio  1992  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste, fatta esclusione per i prodotti "agrumi e carciofi";
  Visto  il  verbale  di  accordo sottoscritto dai rappresentanti del
C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di. in data 27
marzo 1992;
  Vista la documentazione tecnica presentata dal C.I.R.A.S. a corredo
della citata domanda di approvazione;
  Vista  la nota n. 222550 del 22 luglio 1992, con la quale l'ISVAP -
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di  interesse
collettivo,  ha comunicato di non aver ravvisato elementi ostativi ai
fini dell'approvazione delle condizioni di polizza  e  delle  tariffe
relative ai prodotti avanti indicati da applicarsi per l'anno 1992;
  Ritenuto  che  le  anzidette  tariffe  di  premio  e  le condizioni
generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno
1992, possano essere accolte;
                              Decreta:
  Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11  della
legge  15  ottobre  1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati
presso il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
e  che  costituiscono  allegato  al  presente  decreto, le tariffe di
premio e le condizioni di polizza presentate dal  Consorzio  italiano
dei   rischi  agricoli  speciali  (C.I.R.A.S.),  previo  accordo  con
l'Associazione   nazionale   consorzi   difesa   (As.Na.Co.Di.),   da
applicarsi per l'anno 1992 dalle imprese di assicurazione consorziate
nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione
per  l'assicurazione  contro  i danni derivanti dalla grandine, dalla
brina e dal gelo dei prodotti indicati nel  decreto  ministeriale  17
febbraio  1992,  citato nelle premesse, fatta esclusione dei prodotti
"agrumi" e "carciofi".
   Roma, 14 gennaio 1993
                                   Il Ministro dell'industria
                                del commercio e dell'artigianato
                                             GUARINO
         Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
           FONTANA