IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970;
  Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 1986, modificato con il
decreto ministeriale del 14 giugno 1988, concernente i programmi  dei
corsi  di  specializzazione  per  insegnanti  di sostegno ex predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975;
  Vista l'ordinanza ministeriale telegrafica del  10  dicembre  1992,
trasmessa  con  nota  n.  11445  del  10 dicembre 1992 concernente la
proroga al 10 gennaio 1993 del termine previsto dall'art.  38,  primo
comma,  secondo  capoverso, per l'eventuale introduzione di modifiche
e/o integrazioni entro il 10 dicembre di ciascun anno;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 che, pur  facendo  salve  le
norme  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341,  sulla  riforma  degli  ordinamenti  didattici
universitari,  reca  tra l'altro nuove disposizioni per la formazione
iniziale  dei  docenti  curriculari  e  di  sostegno,  nonche'  nuove
disposizioni  per  le attivita' di sostegno in istituti di istruzione
secondaria di secondo grado;
  Considerata  la  complessita'  e  la   rilevanza   delle   predette
innovazioni  legislative  che  richiedono  ulteriori e piu' specifici
approfondimenti nel  mutato  quadro  normativo  con  riferimento,  in
particolare,   all'individuazione  delle  sedi  di  formazione,  alle
crescenti  esigenze  relative  ad  una  piu'  efficace   integrazione
scolastica  di  alunni  in  situazione  di  handicap e al fine di una
maggiore qualificazione dell'attivita' di formazione, soprattutto dei
docenti di  sostegno  degli  istituti  di  istruzione  secondaria  di
secondo  grado,  relativamente ai quali i citati decreti ministeriali
del 24 aprile 1986 e del  14  giugno  1988  non  prevedono  specifici
programmi formativi;
  Considerato che, in seguito alle autorizzazioni dei corsi statali e
non  statali  relative  ai  bienni  1991-93 e 1992-94, e' attualmente
assicurata una  provvista  di  docenti  specializzati  pari  a  quasi
novemila  unita'  per  l'anno  scolastico  1993-94  e  pari  a  quasi
sedicimila unita' per l'anno scolastico 1994-95;
  Ritenuta,  conseguentemente,  in  relazione   alle   esigenze   dei
sopradescritti  approfondimenti  innovativi  e all'adeguata provvista
per  il  biennio  1993-95  di  personale  docente  specializzato,  la
necessita'  di  procedere  alla sospensione delle autorizzazioni alla
gestione  di   ulteriori   corsi   di   specializzazione,   al   fine
dell'espletamento  di  un'indagine  conoscitiva  che,  partendo dalla
situazione in atto, concorra a determinare una realistica  previsione
in   ordine  al  futuro  fabbisogno  qualitativo  e  quantitativo  di
insegnanti di sostegno, anche  alla  luce  delle  nuove  disposizioni
della predetta legge n. 104/1992;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa, limitatamente all'anno
scolastico 1993-94, sono sospesi gli accoglimenti di nuove istanze di
riconoscimento avanzate da enti non statali per la gestione,  per  il
biennio  1993-95,  di  corsi  di  specializzazione  per insegnanti di
sostegno ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975.