IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Viste  le  norme dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 24  della
legge   28   febbraio  1986,  n.  41,  recanti  la  disciplina  della
perequazione  automatica  delle  pensioni  ed   in   particolare   le
disposizioni  concernenti  rispettivamente  la  determinazione  delle
percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti  semestrali  e
dei  conguagli,  nonche' l'attribuzione degli aumenti soprarichiamati
alle  pensioni  cui  si   applica   la   disciplina   dell'indennita'
integrativa  speciale contenuta nella legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che
ha  stabilito  il limite degli aumenti di perequazione automatica per
l'anno 1992;
  Visto l'art.  2  del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n.  384,
convertito,  con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
che ha sospeso, fino al 31  dicembre  1993,  l'applicazione  di  ogni
disposizione  di  legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo
di perequazione automatica delle pensioni, determinando  altresi'  la
misura degli aumenti da corrispondere nell'anno 1993;
  Visto  il decreto ministeriale 26 novembre 1991 (Gazzetta Ufficiale
n. 286 del 6 dicembre 1991) concernente  la  perequazione  automatica
delle pensioni per l'anno 1992;
  Considerata  la necessita' di indicare le percentuali di variazione
per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni a far tempo
dal 1› giugno e  dal  1›  dicembre  1993,  nonche'  le  modalita'  di
attribuzione   degli  aumenti  sull'indennita'  integrativa  speciale
sopracitata e sulle  pensioni  alle  quali  si  applica  l'indennita'
medesima;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  percentuali  di  variazione  per  il  calcolo  degli aumenti di
perequazione delle pensioni  per  l'anno  1993  sono  determinate  in
misura pari a + 1,8 dal 1› giugno e + 1,7 dal 1› dicembre.