Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e  tipiche  dei  formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli
articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del
20 dicembre 1991;
   Vista la domanda presentata dal Co.Re.Lat. -  Consorzio  regionale
latte   di   Cosenza  intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  della
denominazione di  origine  "Caciocavallo  Silano"  per  un  formaggio
prodotto  in un territorio che puo' definirsi con detta denominazione
quando questa e' utilizzata nella presentazione del formaggio di  cui
trattasi;
   Considerato   che  la  denominazione  di  cui  trattasi  e'  stata
tradizionalmenteutilizzata per definire il prodotto e che questo deve
le sue caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche all'ambiente
dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche di tutta  la
zona utilizzate per ottenerlo;
                             Ha espresso
il   parere   che   sussistono  le  condizioni  ed  i  requisiti  per
l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della  denominazione
di origine del formaggio "Caciocavallo Silano" le caratteristiche del
quale  e  la  zona  di  produzione  sono quelle indicate nell'annesso
schema di disciplinare di produzione.
   Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche  dei
formaggi  potranno  essere  presentate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente parere nella Gazzetta Ufficiale.
         Schema di disciplinare di produzione del formaggio
          a denominazione di origine "Caciocavallo Silano"
                               Art. 1.
   E'   riconosciuta   la  denominazione  di  origine  del  formaggio
"Caciocavallo Silano" il cui uso e' riservato al  prodotto  avente  i
requisiti   fissati  nel  presente  disciplinare  di  produzione  con
riguardo  alle   caratteristiche   organolettiche   e   merceologiche
derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione delimitata
nel successivo art. 4 e dalle metodologie tradizionali utilizzate per
ottenerlo.