IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del 24 giugno 1967 col quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714- bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Catania-Fontanarossa; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 agosto 1974, concernente la dichiarazione di esecutivita' della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone confinanti con l'aeroporto di Catania-Fontanarossa; Viste le mappe di cui all'art. 715- ter del codice della navigazione relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Catania-Fontanarossa; Considerato che le predette mappe, ai sensi dello stesso art. 715-ter, sono state depositate in data 10 aprile 1991 negli uffici dei comuni di Catania, Belpasso, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia e Paterno'; Considerato che dell'avvenuto deposito e' stata data notizia, ai sensi dello stesso art. 715- ter mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1991 nel quale e' stata fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-quater della facolta' di proporre opposizione, da parte di chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 12 giugno 1967 entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe medesime; Considerato che si e' reso necessario rinnovare il deposito delle mappe in data 3 agosto 1991 negli uffici del comune di Catania, poiche' il citato comune non aveva provveduto ad effettuare in tempo utile tutti gli adempimenti a suo carico; Considerato che del rinnovato deposito delle mappe e' stata data notizia ai sensi dell'art. 715- ter del codice della navigazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 181 del 3 agosto 1991 nel quale e' stata nuovamente fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-quater, della facolta' di proporre opposizioni, da parte di chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e dal decreto ministeriale 12 giugno 1967 entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe medesime; Considerato altresi' che si e' reso necessario successivamente rinnovare il deposito delle mappe anche in data 28 gennaio 1992 negli uffici del comune di Belpasso poiche' il citato comune aveva fatto conoscere di non aver potuto adempiere in tempo utile a quanto di competenza; Considerato che del rinnovato deposito presso il comune di Belpasso e' stata data notizia ai sensi dell'art. 715- ter del codice della navigazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1992 nel quale e' stata nuovamente fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-quater, della facolta' di proporre opposizioni, da parte di chiunque vi avesse interesse alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 12 giugno 1967 entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe; Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 12 giugno 1967 non sono state proposte opposizioni nei termini di legge; Decreta: Le mappe di cui sopra, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Catania-Fontanarossa, sono esecutive con annotazione apposta dall'ufficio competente sulle mappe stesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1992 Il Ministro: TESINI