IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1992,  n.  204,  recante  norme sul
"Riordinamento  della  Scuola  di  lingua  e  cultura  italiana   per
stranieri di Siena e dell'Universita' per stranieri di Perugia";
  Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 1990, riguardante la
costituzione  del  collegio  cui  spetta l'approvazione dello statuto
dell'Universita' per stranieri, a norma dell'art. 16, comma 5,  della
citata legge n. 168 del 1989;
  Viste  le deliberazioni del collegio predetto in data 9 luglio 1992
e 16 settembre 1992, con le  quali  e'  stato  approvato  lo  statuto
dell'Ateneo,   su   parere   favorevole  espresso  dal  consiglio  di
amministrazione nella seduta del 26 giugno 1992;
  Vista la nota prot. n. 4992 del 25 novembre 1992, con la  quale  il
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
ha formulato suggerimenti in ordine a talune disposizioni del  citato
statuto;
  Vista  la  deliberazione  in  data  3  dicembre  1992  del collegio
sopramenzionato, con cui sono stati  in  larga  parte  recepiti  tali
suggerimenti;
  Visto  il  parere  favorevole  sul  testo  emendato,  espresso  dal
consiglio di amministrazione nella seduta del 15 dicembre 1992;
                              Decreta:
  E' emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge  9  maggio  1989,  n.
168, lo statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia allegato al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
   Perugia, 15 dicembre 1992
                                                 Il rettore: SPITELLA
                                                             ALLEGATO
                               Art. 1.
                        Denominazione e scopi
  1.  L'Universita'  per  stranieri di Perugia, di seguito denominata
"Universita'", istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925,  n.
1965  e  riordinata  con  legge  17  febbraio  1992,  n.  204, svolge
attivita' di insegnamento e di ricerca scientifica  finalizzate  alla
conoscenza  e  alla  diffusione  della  lingua, della cultura e della
realta' italiane in tutte le loro espressioni.
  2. L'Universita'  e'  istituto  superiore  statale  ad  ordinamento
speciale ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 204.