IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  il  decreto  del  Ministro del turismo e dello spettacolo 29
novembre 1990, concernente la  direttiva  circa  la  formulazione  di
statuti   omologhi   degli  enti  o  associazioni  di  produzione  ad
iniziativa pubblica;
  Vista la circolare 30 aprile 1992, n. 20,  recante:  "Interventi  a
favore delle attivita' teatrali di prosa per la stagione 1992-93";
  Visto,  in  particolare,  l'art.  11, undicesimo comma, lettera a),
della succitata circolare  30  aprile  1992,  n.  20,  il  quale  per
l'inclusione   nell'elenco  degli  enti  o  associazioni  stabili  di
produzione ad  iniziativa  pubblica,  richiede  lo  svolgimento,  per
almeno  due  anni,  di  attivita' in conformita' dei criteri e con le
caratteristiche  indicate  nella  circolare  stessa  per  i  predetti
organismi;
  Considerato  che  la  suesposta  continuita'  di almeno due anni di
attivita' ricorre sostanzialmente anche quando l'ente o  associazione
stabile  di  produzione  ad  iniziativa  pubblica  succeda  ad  altra
struttura teatrale stabile  operante  nella  sede  teatrale  o  nella
medesima  regione,  purche' i soci fondatori assicurino o si facciano
carico della copertura di eventuali deficit  dell'organismo  teatrale
precedente;
  Visto,  inoltre,  il  decreto  del  Ministro  del  turismo  e dello
spettacolo del 31 agosto 1991, relativo ai criteri  per  uno  statuto
tipo dei circuiti territoriali;
  Visto l'art. 25, terzo comma, lettera e), della succitata circolare
30  aprile  1992,  n.  20,  il  quale  indica  tra  i presupposti per
l'ammissione  alle  sovvenzioni  dei  circuiti  territoriali,  l'aver
adottato   uno  statuto  conforme  ai  principi  di  cui  al  decreto
ministeriale 31 agosto 1991.
  Visto il decreto del Ministro del turismo  e  dello  spettacolo  30
maggio 1992, con il quale il termine di adeguamento degli statuti dei
circuiti territoriali ai criteri fissati nel citato decreto 31 agosto
1991 e' stato prorogato al 31 dicembre 1992;
  Vista  la  lettera del 2 dicembre 1992, con la quale l'Associazione
nazionale attivita' regionali teatrali ha prospettato  l'opportunita'
di   riesaminare   i   criteri  per  lo  statuto  tipo  dei  circuiti
territoriali  contenuti  nel  citato  decreto  31  agosto  1991,   in
considerazione  degli  orientamenti  sempre  piu' concreti che stanno
emergendo  dai  lavori  della  commissione  bicamerale  in  tema   di
regionalismo e di riordino delle autonomie locali;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   dettare   apposita   disposizione
integrativa sul requisito della continuita' di  almeno  due  anni  di
attivita'  per  l'inclusione nell'elenco degli enti o associazioni di
produzione ad iniziativa  pubblica  e  di  prorogare  il  termine  di
adeguamento allo statuto tipo dei circuiti territoriali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  11, commi 1/10, della
circolare n. 20 del 30  aprile  1992,  nonche'  quanto  previsto  dal
decreto  ministeriale  29  novembre 1990, e successive modificazioni,
sono riconosciuti  enti  o  associazioni  stabili  di  produzione  ad
iniziativa  pubblica  anche i teatri che succedano ad altra struttura
teatrale stabile operante nella stessa sede teatrale o nella medesima
regione, purche' i soci fondatori assicurino  o  si  facciano  carico
della   copertura   di   eventuali  deficit  dell'organismo  teatrale
precedente.