IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 29 novembre 1990, concernente la direttiva circa la formulazione di statuti omologhi degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica; Vista la circolare 30 aprile 1992, n. 20, recante: "Interventi a favore delle attivita' teatrali di prosa per la stagione 1992-93"; Visto, in particolare, l'art. 11, undicesimo comma, lettera a), della succitata circolare 30 aprile 1992, n. 20, il quale per l'inclusione nell'elenco degli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica, richiede lo svolgimento, per almeno due anni, di attivita' in conformita' dei criteri e con le caratteristiche indicate nella circolare stessa per i predetti organismi; Considerato che la suesposta continuita' di almeno due anni di attivita' ricorre sostanzialmente anche quando l'ente o associazione stabile di produzione ad iniziativa pubblica succeda ad altra struttura teatrale stabile operante nella sede teatrale o nella medesima regione, purche' i soci fondatori assicurino o si facciano carico della copertura di eventuali deficit dell'organismo teatrale precedente; Visto, inoltre, il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 31 agosto 1991, relativo ai criteri per uno statuto tipo dei circuiti territoriali; Visto l'art. 25, terzo comma, lettera e), della succitata circolare 30 aprile 1992, n. 20, il quale indica tra i presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni dei circuiti territoriali, l'aver adottato uno statuto conforme ai principi di cui al decreto ministeriale 31 agosto 1991. Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 30 maggio 1992, con il quale il termine di adeguamento degli statuti dei circuiti territoriali ai criteri fissati nel citato decreto 31 agosto 1991 e' stato prorogato al 31 dicembre 1992; Vista la lettera del 2 dicembre 1992, con la quale l'Associazione nazionale attivita' regionali teatrali ha prospettato l'opportunita' di riesaminare i criteri per lo statuto tipo dei circuiti territoriali contenuti nel citato decreto 31 agosto 1991, in considerazione degli orientamenti sempre piu' concreti che stanno emergendo dai lavori della commissione bicamerale in tema di regionalismo e di riordino delle autonomie locali; Ravvisata l'opportunita' di dettare apposita disposizione integrativa sul requisito della continuita' di almeno due anni di attivita' per l'inclusione nell'elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica e di prorogare il termine di adeguamento allo statuto tipo dei circuiti territoriali; Decreta: Art. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, commi 1/10, della circolare n. 20 del 30 aprile 1992, nonche' quanto previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 1990, e successive modificazioni, sono riconosciuti enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica anche i teatri che succedano ad altra struttura teatrale stabile operante nella stessa sede teatrale o nella medesima regione, purche' i soci fondatori assicurino o si facciano carico della copertura di eventuali deficit dell'organismo teatrale precedente.