IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia II del 26 marzo 1991; del senato accademico 17 giugno 1991; del consiglio di amministrazione 8 luglio 1991; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visti il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta dell'8 ottobre 1992; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 1133 a 1145 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica afferente alla seconda facolta' di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva Art. 1133. - E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, afferente alla seconda facolta' di medicina e chirurgia. La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica dei medici specialisti in chirurgia plastica. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica. Art. 1134. - La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede il minimo di ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Art. 1135. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facolta' di medicina e chirurgia. Art. 1136. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quello richiesto. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 1137. - La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) biologica; b) morfologica; c) fisio-patologica; d) clinica propedeutica ed integrativa; e) terapia e tecnica chirurgica; f) metodologie complementari. Art. 1138. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Biologica: genetica; tipizzazione dei tessuti; biologia dei trapianti. b) Morfologica: anatomia; embriologia; anatomia chirurgica; anatomia ed istologia patologica; malformazioni congenite. c) Fisio-patologica: patologia generale; fisiopatologia della malattia da ustione; oncologia; la riparazione tissutale. d) Clinica propedeutica ed integrativa: chirurgia generale; otorinolaringoiatria; odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale; dermatologia; oculistica; neurochirurgia; ortopedia e traumatologia; radiodiagnostica e radioterapia; anestesiologia e rianimazione. problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica. e) Terapia e tecnica chirurgica: chirurgia plastica; chirurgia plastica in eta' pediatrica; le urgenze in chirurgia plastica; chirurgia riparatrice della mano; tecniche di microchirurgia ricostruttiva; clinica e terapia della malattia da ustione; chirurgia estetica; trapianti in chirurgia plastica. f) Metodologie complementari: criobiologia e banca dei tessuti; riabilitazione e terapia fisica; medicina legale e deontologia; metodiche di diagnostica strumentale; applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica. Art. 1139. - L'attivita' didattica comprende per ciascun anno di corso ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico- pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: I Anno: Biologica (ore 50): genetica; tipizzazione dei tessuti; biologia dei trapianti. Morfologica (ore 50): anatomia; embriologia; anatomia chirurgica; anatomia e istologia patologica. Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200): chirurgia generale; radiodiagnostica e radioterapia; anestesiologia e rianimazione. Terapia e tecnica chirurgica (ore 100): chirurgia plastica. Monte ore elettivo: ore 400. II Anno: Morfologica (ore 50): anatomia chirurgica; malformazioni congenite. Fisio-patologica (ore 100): patologia generale; fisiopatologia della malattia da ustione; oncologia; la riparazione tissutale. Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200): chirurgia generale; otorinolaringoiatria; odontostomatologia ed ortopedia maxillo facciale. Terapia e tecnica chirurgica (ore 50): chirurgia plastica. Monte ore elettivo: ore 400. III Anno: Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200): chirurgia generale; dermatologia; oculistica; ortopedia e traumatologia. Terapia e tecnica chirurgica (ore 200): chirurgia plastica; chirurgia plastica in eta' pediatrica; le urgenze in chirurgia plastica; chirurgia riparatrice della mano. Monte ore elettivo: ore 400. IV Anno: Clinica propedeutica ed integrativa (ore 100): chirurgia generale; neochirurgia. Terapia e tecnica chirurgica (ore 200): chirurgia plastica; chirurgia plastica in eta' pediatrica; clinica e terapia della malattia da ustione. Metodologie complementari (ore 100): metodiche di diagnostica strumentale; applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica. Monte ore elettivo: ore 400. V Anno: Terapia e tecnica chirurgica (ore 200): chirurgia plastica; chirurgia estetica; trapianti in chirurgia plastica. Metodologie complementari (ore 200): criobiologia e banca dei tessuti; riabilitazione e terapia fisica; medicina legale e deontologia; metodiche di diagnostica strumentale; applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica. Monte ore elettivo: ore 400. Art. 1140. - Durante i cinque anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori: reparti di chirurgia plastica, chirurgia generale, chirurgia specialistiche; divisioni di chirurgia plastica, chirurgia generale, chirurgia specialistiche; ambulatori di chirurgia plastica, chirurgia generale, chirurgia specialistiche. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 16 dicembre 1992 Il rettore: CILIBERTO