IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  Modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Visto  il  decreto del Presidente della repubblica 28 ottobre 1991,
con il quale e' stato approvato il Piano  di  sviluppo  universitario
per il periodo 1991/93;
  Visto  il parere del Consiglio universitario nazionale in merito al
riordino dei corsi di studio della facolta'  di  scienze  statistiche
demografiche e attuariali;
  Sentito il Consiglio nazionale degli attuari;
  Riconosciuta pertanto la necessita' di modificare le tabelle I e II
dell'ordinamento  didattico  universitario, nonche' le tabelle V, VI,
VII, e VII- bis relative ai corsi di studio della facolta' di scienze
statistiche, demografiche e attuariali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte le
seguenti lauree:
   laurea in statistica;
   laurea in statistica e informatica per l'azienda;
   laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali.
  Dal   predetto   elenco   viene  depennata  la  laurea  in  scienze
statistiche e demografiche e  vengono  inseriti  i  seguenti  diplomi
universitari:
   diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese;
   diploma   in  statistica  e  informatica  per  le  amministrazioni
pubbliche.