IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 11 ottobre 1990 integrata in data 24 maggio 1991 presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del testo del regolamento denominato "Fondo INA internazionale", sostitutivo del precedente fondo denominato "Fondo valute estere"; Vista la lettera n. 220161 del 17 gennaio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1992, n. 19331, con il quale e' stato approvato il testo del regolamento della gestione speciale denominata "Fondo INA internazionale", presentato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma; Considerato che la commissione consultiva per le assicurazioni pri- vate e di interesse collettivo ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 giugno 1992; Decreta: Art. 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma, e' autorizzato ad effettuare gli investimenti a copertura delle riserve matematiche costituite per i contratti appartenenti alla speciale gestione patrimoniale denominata "Fondo INA internazionale", nelle disponibilita' indicate all'art. 2 del regolamento approvato con decreto ministeriale 13 maggio 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 1993 Il Ministro: GUARINO