Si comunica che, in applicazione della decisione CEE del 28 dicembre 1992, concernente il regime di importazione applicabile nei confronti dei prodotti siderurgici CECA originari della Bulgaria, sono abolite a far data dal 1 gennaio 1993 le restrizioni quantita- tive all'importazione di detti prodotti dalla Bulgaria, ad eccezione di quelle relative agli "sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio" ed alle lamiere da treno. Per tali prodotti vengono aperti i seguenti contingenti comunitari, validi per il primo quadrimestre del corrente anno: Categorie di prodotti Ammontare secondo la nomenclatura per tutta Periodo combinata (v. allegato) la Comunita' - - - I Quadrimestre A. "sbozzi in rotoli per tonn. 43.925 (1 gennaio- lamiere di ferro o di 30 aprile) acciaio" B. lamiere da treno tonn. 17.707 Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati validi per tutta la Comunita' vanno redatte secondo le disposizioni di cui alla raccomandazione CECA 3772/92 del 22 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 383 del 29 dicembre 1992 recepita con circolare Mincomes n. 2/93. Esse dovranno essere presentate alla Direzione generale import export - Divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale italiana. Tali domande potranno essere accolte subordinatamente all'accertamento delle disponibilita' esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della conferma fornita dalla Commissione CEE, nel quadro del coordinamento previsto dalla sopracitata decisione CEE. Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio nazionale devono essere redatte su carta libera, quelle per importazioni nel resto della Comunita' sul modello comunitario allegato alla citata circolare. Poiche' il sistema comunitario di gestione dei contingenti potra' essere modulato anche in funzione delle importazioni pregresse, gli importatori tradizionali dovranno allegare, sotto la propria responsabilita', una dichiarazione dalla quale risultino, divise per anno, le importazioni effettuate nel triennio 90-92 dello stesso prodotto di cui si richiede l'importazione. Ove tale dichiarazione non venga allegata, oppure se una volta allegata risulti inesatta o incompleta, il richiedente non sara' considerato importatore tradizionale. Per i prodotti siderurgici CECA liberalizzati trova applicazione la sorveglianza comunitaria automatica prevista dalla circolare di questo Ministero n. 2/93 del 15 gennaio 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1993. Nel far presente che il suindicato regime riveste carattere transitorio, si fa riserva di successive modificazioni alla presente circolare in relazione ad ulteriori provvedimenti comunitari. Il Ministro: VITALONE