Si comunica  che,  in  applicazione  della  decisione  CEE  del  28
dicembre  1992, concernente il regime di importazione applicabile nei
confronti dei prodotti siderurgici  CECA  originari  della  Bulgaria,
sono  abolite a far data dal 1› gennaio 1993 le restrizioni quantita-
tive all'importazione di detti prodotti dalla Bulgaria, ad  eccezione
di  quelle  relative agli "sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di
acciaio" ed alle lamiere da treno.
  Per tali prodotti vengono aperti i seguenti contingenti comunitari,
validi per il primo quadrimestre del corrente anno:
                          Categorie di prodotti           Ammontare
                         secondo la nomenclatura          per tutta
 Periodo                  combinata (v. allegato)        la Comunita'
     -                                -                        -
I Quadrimestre         A.  "sbozzi in rotoli per         tonn. 43.925
   (1› gennaio-             lamiere di ferro o di
   30 aprile)               acciaio"
                       B.  lamiere da treno              tonn. 17.707
 
 Le domande di importazione  a  valere  sui  contingenti  sopracitati
validi  per  tutta la Comunita' vanno redatte secondo le disposizioni
di cui alla  raccomandazione  CECA  3772/92  del  22  dicembre  1992,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale CEE n. 383 del 29 dicembre 1992
recepita  con  circolare  Mincomes  n.  2/93.  Esse  dovranno  essere
presentate  alla  Direzione  generale  import export - Divisione V di
questo Ministero a decorrere dal giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione  della  presente  circolare  nella  Gazzetta  Ufficiale
italiana.  Tali  domande  potranno  essere  accolte  subordinatamente
all'accertamento    delle   disponibilita'   esistenti   nei   citati
contingenti comunitari,  sulla  base  della  conferma  fornita  dalla
Commissione   CEE,   nel  quadro  del  coordinamento  previsto  dalla
sopracitata decisione CEE.
  Le  istanze  per  le  importazioni  da  effettuare  sul  territorio
nazionale   devono   essere  redatte  su  carta  libera,  quelle  per
importazioni  nel  resto  della  Comunita'  sul  modello  comunitario
allegato alla citata circolare.
  Poiche'  il  sistema comunitario di gestione dei contingenti potra'
essere modulato anche in funzione delle importazioni  pregresse,  gli
importatori   tradizionali   dovranno   allegare,  sotto  la  propria
responsabilita', una dichiarazione dalla quale risultino, divise  per
anno,  le  importazioni  effettuate  nel  triennio 90-92 dello stesso
prodotto di cui si richiede l'importazione.  Ove  tale  dichiarazione
non  venga  allegata, oppure se una volta allegata risulti inesatta o
incompleta,  il  richiedente  non   sara'   considerato   importatore
tradizionale.
  Per i prodotti siderurgici CECA liberalizzati trova applicazione la
sorveglianza  comunitaria  automatica  prevista  dalla  circolare  di
questo Ministero  n.  2/93  del  15  gennaio  1993  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1993.
  Nel  far  presente  che  il  suindicato  regime  riveste  carattere
transitorio, si fa riserva di successive modificazioni alla  presente
circolare in relazione ad ulteriori provvedimenti comunitari.
                                                Il Ministro: VITALONE