IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme  sul  piano  di
sviluppo delle universita';
  Vista  la  legge  19  novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1991,
concernente  l'approvazione  del  piano di sviluppo delle universita'
per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 15;
  Visto il decreto ministeriale  del  31  gennaio  1992,  concernente
l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 18 dicembre 1991, con il quale
sono stati approvati gli ordinamenti didattici dei corsi  di  diploma
universitario in ingegneria;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della  facolta' di ingegneria in data 21 febbraio 1992, dal consiglio
di amministrazione in data 10 marzo 1992 e dal senato  accademico  in
data 12 marzo 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  dichiarazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  17 giugno 1992 che autorizza
l'Universita' di Genova ad attivare corsi  di  diploma  universitario
per l'anno accademico 1992-93;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 10
luglio 1992;
  Viste le delibere di adeguamento del consiglio  della  facolta'  di
ingegneria  in  data 18 settembre 1992, del senato accademico in data
24 settembre 1992 e  del  consiglio  di  amministrazione  in  data  5
ottobre 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  dal n. 719 al n. 729, relativi all'ordinamento della
scuola diretta a  fini  speciali  di  tecnologie  per  la  protezione
ambientale e per la sicurezza, vengono soppressi.