IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni  private,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista la domanda in data 27 luglio 1992 presentata dalla  Risparmio
vita  assicurazioni  S.p.a.,  con  sede in Torino, intesa ad ottenere
l'approvazione  di  tariffe  di  capitalizzazione  e  di   condizioni
speciali di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;
  Vista  la  lettera  n.  224037  del  29  ottobre  1992 con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  alla  emanazione del provvedimento richiesto con la domanda
anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  capitalizzazione  e  le  relative
condizioni  di  polizza presentate dalla Risparmio vita assicurazioni
S.p.a., con sede in Torino:
   1) tariffe di capitalizzazione  finanziaria  a  premio  unico  con
rivalutazione  del  capitale da applicare a contratti emessi in forma
collettiva (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);
   2) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, delle tariffe di cui al
precedente punto 1);
   3) condizioni di applicazione delle tariffe di cui  al  precedente
punto 1).