Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  245,  ed in particolare gli
articoli 2, 7 e 9;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1991,
con   il  quale  e'  stato  approvato  il  piano  di  sviluppo  delle
universita' per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica 18 dicembre 1991, con il quale sono stati
definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario
nel settore dell'ingegneria;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
  Vista  la  nota  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica ai rettori datata 20 maggio 1992, prot.  n.
2762, con la quale gli stessi venivano autorizzati ad avviare le fasi
procedurali di trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in
corsi di diploma universitario, subordinatamente alla definizione del
relativo ordinamento didattico;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 17  giugno  1992  con  il  quale  viene
autorizzata  l'attivazione  dei  corsi  di  diploma  universitario in
ingegneria elettronica ed in ingegneria meccanica, la cui istituzione
ex novo era stata prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1992 e
i cui ordinamenti didattici sono stati definiti con il citato decreto
ministeriale 18 dicembre 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' degli studi di Padova;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Padova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso.
                               Art. 1.
  Nell'art. 317, concernente  le  norme  comuni  a  tutte  le  scuole
dirette  a  fini  speciali,  nell'elenco  delle  scuole medesime sono
soppresse le denominazioni delle scuole dirette a  fini  speciali  di
informatica, di tecnico delle apparecchiature biomediche e di tecnico
di gestione della produzione manufatturiera.