IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunita' economica europea, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990 e 25 settembre 1991, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunita' europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE e 91/184/CEE; Ritenuta la necessita' di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva n. 92/8/CEE, adottata dalla Commissione delle Comunita' europee il 18 febbraio 1992, il cui articolo 3 stabilisce che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1992; Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' il 29 maggio 1992; Ritenuta l'opportunita' di inserire nell'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713, la sostanza 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio), che la Commissione delle Comunita' europee ha soppresso dall'elenco delle sostanze provvisoriamente ammesse; Ritenuta, altresi', la necessita' di tener conto, con riferimento ad altre sostanze contemplate nella citata direttiva n. 92/8/CEE, delle ulteriori modifiche apportate dalla successiva direttiva n. 92/86/CEE, adottata dalla Commissione delle Comunita' europee il 21 ottobre 1992, al cui integrale recepimento si provvedera' con separato decreto, entro il previsto termine del 30 giugno 1993; Decreta: Art. 1. 1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.