IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
    IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
   Vista la legge 11 ottobre 1986, n.  713,  modificata  con  decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 300, recante norme per l'attuazione
delle  direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e
la vendita dei cosmetici;
   Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il
quale stabilisce che gli  elenchi  e  le  prescrizioni  di  cui  agli
allegati  della  stessa  sono  aggiornati,  tenuto  conto anche delle
direttive della Comunita' economica europea, con decreto del Ministro
della sanita',  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
   Visti  i  decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre  1990  e
25   settembre   1991,  pubblicati  rispettivamente  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo  1987,  nel
supplemento  ordinario  n.  3  alla  Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48  del
27  febbraio  1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58
del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del 31 ottobre 1990 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.
299  del 21 dicembre 1991, con i quali si e' provveduto ad aggiornare
gli elenchi allegati alla legge  n.  713/1986,  anche  in  attuazione
delle  direttive  della  Commissione  delle  Comunita' europee numeri
85/391/CEE,   86/179/CEE,   86/199/CEE,    87/137/CEE,    88/233/CEE,
89/174/CEE, 90/121/CEE e 91/184/CEE;
   Ritenuta  la  necessita'  di modificare ulteriormente gli allegati
della  legge  citata  in  attuazione  della  direttiva  n.  92/8/CEE,
adottata  dalla  Commissione  delle  Comunita' europee il 18 febbraio
1992, il cui articolo 3 stabilisce che gli Stati  membri  mettano  in
vigore  le  disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla medesima direttiva entro e non  oltre
il 31 dicembre 1992;
   Visto  il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' il 29
maggio 1992;
   Ritenuta l'opportunita' di inserire nell'allegato II  della  legge
11   ottobre   1986,   n.   713,   la   sostanza  1,1,1-tricloroetano
(metilcloroformio), che la Commissione  delle  Comunita'  europee  ha
soppresso dall'elenco delle sostanze provvisoriamente ammesse;
   Ritenuta,  altresi', la necessita' di tener conto, con riferimento
ad altre sostanze contemplate nella  citata  direttiva  n.  92/8/CEE,
delle  ulteriori  modifiche  apportate  dalla successiva direttiva n.
92/86/CEE, adottata dalla Commissione delle Comunita' europee  il  21
ottobre  1992,  al  cui  integrale  recepimento  si  provvedera'  con
separato decreto, entro il previsto termine del 30 giugno 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n.  713,  modificata
dal  decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, sono apportate le
modifiche previste dagli articoli seguenti.