IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro sulle aree protette ed in particolare l'art. 34, comma 3, che definisce le procedure per l'adozione di misure di salvaguardia; Visto il proprio decreto con il quale e' stata definita la delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Gargano ai sensi del citato art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Vista la propria ordinanza del 4 dicembre 1992 con la quale sono state disposte prescrizioni di tutela da valere fino alla definizione delle misure di salvaguardia efficaci fino all'adozione del regolamento e del Piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 giugno 1991, n. 394, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore; Considerato che nel corso di una riunione tenutasi in data 30 gennaio 1993 presso il Ministero dell'ambiente i rappresentanti della regione Puglia e degli enti locali interessati hanno rappresentato l'opportunita' della sospensione della predetta ordinanza per un periodo limitato di tempo in vista della formulazione entro trenta giorni dei pareri di propria competenza in ordine alle misure di salvaguardia e dell'effettuazione da parte degli stessi degli adempimenti necessari per la costituzione entro lo stesso termine del comitato di gestione provvisoria; Considerato che nel corso della stessa riunione e' stato evidenziato che gli strumenti urbanistici vigenti e l'attivita' di vigilanza svolta dagli enti locali interessati sono idonei ad evitare gravi incisioni nell'assetto del territorio, tali da pregiudicare le misure da adottare in vista della tutela dell'area ricadente nell'ambito del perimetro provvisorio del Parco del Gargano; Vista la lettera del presidente della giunta regionale della regione Puglia prot. n. 01/0780/GAB in data 6 febbraio 1993 con cui si comunica che la regione Puglia e gli enti locali interessati si impegnano a fornire il parere di propria competenza entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza; Ritenuto che la necessita' di garantire, fino al completamento della procedura per l'adozione di misure di salvaguardia e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, la salvaguardia dell'area e' venuta meno in funzione della prevista formulazione dei pareri di competenza della regione Puglia e degli enti locali interessati in data anteriore a quella stabilita e della sollecita effettuazione degli adempimenti necessari per la costituzione del comitato di gestione provvisoria; Ritenuto che entro il limite temporale di trenta giorni possa essere disposta la sospensione della predetta ordinanza; Ordina: Art. 1. 1. E' sospesa per un periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza l'efficacia dell'ordinanza 4 dicembre 1992 recante "Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gargano". Decorso tale termine la predetta ordinanza riprendera' immediatamente efficacia.