IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;
  Vista  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina
quadro sulle aree protette ed in particolare l'art. 34, comma 3,  che
definisce le procedure per l'adozione di misure di salvaguardia;
  Visto  il  proprio  decreto  con  il  quale  e'  stata  definita la
delimitazione provvisoria del Parco nazionale del  Gargano  ai  sensi
del citato art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Vista  la  propria  ordinanza del 4 dicembre 1992 con la quale sono
state disposte prescrizioni di tutela da valere fino alla definizione
delle  misure  di  salvaguardia  efficaci   fino   all'adozione   del
regolamento e del Piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6
giugno  1991,  n.  394, e comunque per un periodo non superiore a sei
mesi dalla sua entrata in vigore;
  Considerato che nel corso di  una  riunione  tenutasi  in  data  30
gennaio 1993 presso il Ministero dell'ambiente i rappresentanti della
regione  Puglia  e  degli enti locali interessati hanno rappresentato
l'opportunita' della sospensione  della  predetta  ordinanza  per  un
periodo  limitato  di  tempo in vista della formulazione entro trenta
giorni dei pareri di propria competenza  in  ordine  alle  misure  di
salvaguardia   e  dell'effettuazione  da  parte  degli  stessi  degli
adempimenti necessari per la costituzione entro lo stesso termine del
comitato di gestione provvisoria;
  Considerato  che  nel  corso  della  stessa   riunione   e'   stato
evidenziato  che  gli  strumenti urbanistici vigenti e l'attivita' di
vigilanza svolta dagli enti locali interessati sono idonei ad evitare
gravi incisioni nell'assetto del territorio, tali da pregiudicare  le
misure   da  adottare  in  vista  della  tutela  dell'area  ricadente
nell'ambito del perimetro provvisorio del Parco del Gargano;
  Vista la  lettera  del  presidente  della  giunta  regionale  della
regione  Puglia  prot. n. 01/0780/GAB in data 6 febbraio 1993 con cui
si comunica che la regione Puglia e gli enti  locali  interessati  si
impegnano  a  fornire  il  parere  di propria competenza entro trenta
giorni  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della presente ordinanza;
  Ritenuto  che  la  necessita'  di  garantire, fino al completamento
della procedura per l'adozione di misure di salvaguardia  e  comunque
per un periodo non superiore a sei mesi, la salvaguardia dell'area e'
venuta  meno  in  funzione  della prevista formulazione dei pareri di
competenza della regione Puglia e degli enti  locali  interessati  in
data  anteriore  a  quella  stabilita e della sollecita effettuazione
degli adempimenti necessari  per  la  costituzione  del  comitato  di
gestione provvisoria;
  Ritenuto  che  entro  il  limite  temporale  di trenta giorni possa
essere disposta la sospensione della predetta ordinanza;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. E' sospesa per  un  periodo  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  presente  ordinanza
l'efficacia  dell'ordinanza  4  dicembre  1992  recante  "Misure   di
salvaguardia  nell'ambito  del  territorio  ricadente  nel  perimetro
provvisorio del Parco nazionale del Gargano". Decorso tale termine la
predetta ordinanza riprendera' immediatamente efficacia.