IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre  1992,
n. 438;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  2
del 4 gennaio 1993;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 febbraio 1993;
  Sulla proposta del Ministro della finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'anno 1992, la domanda prevista dall'art. 4, comma  2,  del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993, ai  fini
della  non  applicabilita'  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1
dell'art. 11- bis  del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n.  384,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
puo' essere presentata entro il 28 febbraio 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 febbraio 1993
                            Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                              AMATO
Il Ministro delle finanze
          GORIA