IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993; Sulla proposta del Ministro della finanze; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 1992, la domanda prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993, ai fini della non applicabilita' delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 11- bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, puo' essere presentata entro il 28 febbraio 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 1993 Il Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO Il Ministro delle finanze GORIA